Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-1056/23

Order of the General Court (Sixth Chamber) of 15 October 2024. — Pilatus Bank plc v European Central Bank. — Action for damages – Non-contractual liability – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Specific supervisory tasks conferred on the ECB – Decision to withdraw the authorisation of the credit institution – Representation of a party – Authority to act granted to the lawyer – Representative not lawfully provided with authority to act – Failure to comply with procedural requirements – Article 76(d) of the Rules of Procedure – Manifest inadmissibility. — Case T-1056/23

Giurisprudenza europea62023TO1056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso di Pilatus Bank plc diretto a ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati alla banca dalla revoca dell’autorizzazione bancaria da parte della BCE. La decisione si fonda, in primo luogo, sull’assenza di valida rappresentanza processuale, poiché la procura al difensore era stata rilasciata da un consiglio di amministrazione privo di potere dopo l’intervento della MFSA. In secondo luogo, il ricorso non rispettava i requisiti dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, poiché non descriveva in modo sufficientemente preciso il danno e il nesso causale.

Azione per risarcimento danni contro la BCE dichiarata manifestamente irricevibile per difetto di valida rappresentanza processuale e per inosservanza dei requisiti minimi del ricorso ex articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

La questione giuridica

Se l’azione risarcitoria fosse ricevibile, nonostante la procura al difensore fosse stata conferita da persone non legittimate a rappresentare la società ricorrente, e nonostante il ricorso non contenesse in modo sufficientemente chiaro e preciso l’indicazione del danno lamentato, del nesso causale e degli elementi di fatto e di diritto richiesti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Principio di diritto

Un’azione di risarcimento danni proposta da una persona giuridica è manifestamente irricevibile se il difensore è munito di procura conferita da soggetti che, alla luce di una precedente decisione definitiva della Corte di giustizia, non erano più legittimati a rappresentare la società e quindi non potevano validamente rilasciare la procura; inoltre, il ricorso è irricevibile quando non espone con sufficiente chiarezza e precisione il danno allegato, il nesso causale con il comportamento contestato e gli elementi minimi necessari a consentire la difesa della convenuta e il controllo giurisdizionale. Il Tribunale non può rimettere in discussione l’interpretazione data dalla Corte di giustizia a tale questione di rappresentanza e, in ogni caso, la carenza di specificità del ricorso giustifica da sola la declaratoria di manifesta irricevibilità.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013

Azione di risarcimento danni contro la BCE dichiarata manifestamente irricevibile

Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza della Sesta Sezione del 15 ottobre 2024, si pronuncia su un ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto da Pilatus Bank plc contro la BCE, relativo alla revoca dell’autorizzazione bancaria e alla condotta seguita nell’ambito di tale procedura. La causa riguarda la vigilanza prudenziale delle banche nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

Fatti e procedimento principale

Pilatus Bank plc era un ente creditizio stabilito a Malta e sottoposto alla vigilanza prudenziale diretta dell’autorità nazionale competente, la Malta Financial Services Authority (MFSA), ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. Il 22 marzo 2018 la MFSA nominava un "competent person" con poteri molto ampi, inclusa la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, in sostituzione della banca stessa e di ogni altro soggetto.

Successivamente la MFSA proponeva alla BCE di revocare l’autorizzazione della banca ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013, proposta poi aggiornata il 2 agosto 2018. Il 2 novembre 2018 la BCE adottava la decisione di revoca dell’autorizzazione. Dopo un primo ricorso per annullamento, respinto dal Tribunale nel 2022, la Corte di giustizia, con sentenza dell’8 febbraio 2024 nella causa C-256/22 P, annullava tale pronuncia e dichiarava irricevibile il ricorso per annullamento perché la procura del difensore non era stata validamente conferita.

Domande e difese delle parti

Con il presente ricorso ex articolo 268 TFUE, Pilatus Bank chiedeva il risarcimento dei danni che assumeva derivare sia dalla decisione di revoca sia dalla condotta della BCE nel procedimento amministrativo. La BCE chiedeva, in via principale, la declaratoria di irricevibilità, e in subordine il rigetto nel merito.

La BCE eccepiva, in sostanza, che:

  • la rappresentanza processuale della banca era invalida, per le ragioni già affermate dalla Corte di giustizia nella sentenza C-256/22 P;
  • il ricorso non soddisfaceva l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, in quanto non descriveva in modo adeguato il danno, il nesso causale e gli elementi di fatto e di diritto della domanda risarcitoria.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, in particolare:

  • l’articolo 268 TFUE, quale base del ricorso per responsabilità extracontrattuale;
  • l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia e l’articolo 21, primo comma, dello stesso Statuto, applicabili al Tribunale per effetto dell’articolo 53;
  • l’articolo 51, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura, sulla produzione della procura;
  • l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, sui requisiti contenutistici del ricorso;
  • l’articolo 126 del regolamento di procedura, che consente una decisione con ordinanza motivata in caso di manifesta irricevibilità;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in tema di spese.

Ragionamento del Tribunale: difetto di valida rappresentanza

Il Tribunale osserva che, per le persone giuridiche, la ricevibilità del ricorso presuppone che la decisione di agire sia stata effettivamente adottata dalla società e che il difensore sia stato validamente autorizzato a rappresentarla. La procura depositata nel caso di specie era stata rilasciata il 26 maggio 2021 dal consiglio di amministrazione della banca.

Tuttavia, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’8 febbraio 2024, il consiglio di amministrazione non era più legittimato a rappresentare Pilatus Bank, poiché i poteri di rappresentanza, compresa la facoltà di conferire procura, erano stati trasferiti al "competent person" nominato dalla MFSA il 22 marzo 2018. Ne consegue che la procura era stata conferita da soggetti privi del potere necessario, e il ricorso era quindi manifestamente irricevibile.

Il Tribunale respinge anche gli argomenti della ricorrente diretti a contestare la precedente sentenza della Corte di giustizia o a reinterpretarne il contenuto, ricordando che non gli compete sindacare le decisioni della Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 256 TFUE e dell’articolo 51 dello Statuto.

Ragionamento del Tribunale: insufficienza del contenuto del ricorso

In via ulteriore e autonoma, il Tribunale rileva che il ricorso non soddisfa nemmeno i requisiti minimi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. In particolare, in una domanda risarcitoria occorre indicare con sufficiente precisione:

  • la condotta imputata all’istituzione;
  • la natura e l’entità del danno;
  • il nesso causale tra condotta e danno.

Nel caso concreto, la banca si limitava ad affermare di aver subito un "significant damage", precisando però che era "troppo presto" per quantificarlo e che persino una quantificazione parziale non era possibile. Tali affermazioni sono ritenute vaghe e prive di supporto argomentativo ed evidenziale, insufficienti per consentire alla BCE di difendersi e al Tribunale di valutare la domanda.

Quanto al nesso causale, il Tribunale sottolinea che il ricorso non spiega in che modo la condotta contestata alla BCE avrebbe causato il danno dedotto; non basta una formula generica secondo cui la BCE avrebbe causato e continuerebbe a causare un danno significativo. Il Tribunale precisa inoltre che non spetta al giudice costruire d’ufficio il nesso causale tra condotta e danno.

Decisione

Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente irricevibile, senza esaminare ulteriormente le altre questioni procedurali o le richieste istruttorie. La ricorrente è condannata alle spese, in quanto soccombente.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la valida rappresentanza processuale delle persone giuridiche è una condizione essenziale di ricevibilità;
  • una procura rilasciata da soggetti privi di potere non produce effetti processuali;
  • il ricorso per risarcimento danni deve indicare in modo chiaro e preciso danno, nesso causale e condotta contestata;
  • il Tribunale non può riesaminare una sentenza della Corte di giustizia né supplire alle carenze contenutistiche del ricorso.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unione europeavigilanza prudenziale bancariarappresentanza processualeammissibilità del ricorsodiritto processuale dell’unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.