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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-1138/23

Order of the General Court (Tenth Chamber) of 14 October 2024. — WS v European Union Intellectual Property Office. — Action for annulment and for damages – Law governing the institutions – Protection of personal data – Regulation (EU) 2018/1725 – Failure to comply with procedural requirements – Article 76(d) of the Rules of Procedure – Inadmissibility. — Case T-1138/23

Giurisprudenza europea62023TO1138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile l’azione proposta da WS contro EUIPO, sia nella parte di annullamento della decisione che aveva respinto la richiesta di compensazione ex regolamento 2018/1725, sia nella parte risarcitoria. La pronuncia si fonda sul difetto di chiarezza, precisione e struttura del ricorso, in violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la domanda di danni non individuava con sufficiente precisione la condotta illecita, il nesso causale e il pregiudizio subito. WS è stato condannato alle spese.

Azione di annullamento e risarcimento contro EUIPO dichiarata irricevibile per mancato rispetto dei requisiti di chiarezza e precisione del ricorso ex articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.

La questione giuridica

Se un ricorso diretto che chiede l’annullamento di una decisione di EUIPO e il risarcimento dei danni sia ricevibile quando l’atto introduttivo non espone in modo coerente, intelligibile e sufficientemente preciso i fatti, i motivi di diritto, il nesso causale e la natura/entità del danno, come richiesto dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale e dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte.

Principio di diritto

Il Tribunale ribadisce che un ricorso è irricevibile se non indica in modo coerente, intelligibile e sufficientemente strutturato i fatti essenziali e i motivi giuridici posti a fondamento delle domande; ciò vale sia per l’azione di annullamento sia per la domanda risarcitoria. In particolare, per il risarcimento il ricorrente deve precisare la condotta illecita imputata all’istituzione, il nesso causale tra tale condotta e il danno allegato e la natura e l’entità del danno, elementi tutti cumulativi: se uno manca, la domanda va respinta come irricevibile. Nel caso di specie, poiché il ricorso era frammentario, disorganico e privo di una chiara esposizione dei motivi e del danno, l’intera azione è stata respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Azione di annullamento e risarcimento contro EUIPO per asserite violazioni del regolamento (UE) 2018/1725

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione decima, con ordinanza del 14 ottobre 2024, ha esaminato un ricorso diretto proposto da WS contro EUIPO. Il ricorso mirava sia all’annullamento della decisione del 22 settembre 2023 con cui EUIPO aveva respinto una richiesta di compensazione per asseriti danni connessi al trattamento dei dati personali, sia alla condanna dell’Ufficio al pagamento di almeno 500.000 euro a titolo di risarcimento.

Fatti e procedimento

Il ricorrente aveva partecipato a diverse procedure di selezione organizzate da EUIPO tra il 2006 e il 2022. Tra marzo 2022 e agosto 2023 aveva presentato numerose richieste di accesso ai propri dati personali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725. Con lettera del 25 luglio 2023 aveva poi affermato che EUIPO, almeno dal 2008, non avrebbe rispettato le norme in materia di protezione dei dati e aveva chiesto un risarcimento ai sensi dell’articolo 65 del medesimo regolamento. EUIPO aveva respinto la richiesta, contestando l’esistenza di violazioni e qualificando le comunicazioni del ricorrente come manifestamente infondate, eccessive e ripetitive, decidendo inoltre di interrompere gli scambi su tali temi.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, ai fini dell’ammissibilità del ricorso:

  • l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento;
  • gli articoli 21 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, che impone l’indicazione del petitum, dei motivi e di un loro sommario;
  • l’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, che consente di statuire immediatamente sull’irricevibilità;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in materia di spese;
  • gli articoli 17, 14 e 65 del regolamento (UE) 2018/1725, evocati nel contesto della controversia sostanziale.

Esame dell’azione di annullamento

EUIPO aveva eccepito l’irricevibilità del ricorso per violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, sostenendo che l’atto introduttivo non esponeva in modo coerente e intelligibile i fatti e i motivi. Il Tribunale ha accolto l’eccezione, osservando che il ricorso:

  • riportava i fatti in modo non cronologico e disordinato;
  • elencava numerosi asseriti illeciti limitandosi a citare disposizioni del regolamento 2018/1725;
  • non spiegava il contenuto dei singoli motivi né il ragionamento giuridico a sostegno di ciascuno;
  • non consentiva né al convenuto di predisporre utilmente la difesa né al giudice di pronunciarsi.

Il Tribunale ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui non gli incombe ricostruire il ragionamento del ricorrente attingendo a elementi dispersi e disorganici dell’atto introduttivo, perché ciò altererebbe il perimetro del giudizio fissato dalle parti e inciderebbe sui diritti della difesa.

Esame della domanda di risarcimento

Anche la domanda di condanna di EUIPO al risarcimento è stata dichiarata irricevibile. Il Tribunale ha ricordato che una domanda risarcitoria contro un’istituzione dell’Unione deve indicare con sufficiente precisione:

  • la condotta imputata all’istituzione;
  • le ragioni del nesso causale tra tale condotta e il danno allegato;
  • la natura e l’entità del danno.

Nel caso concreto, il ricorrente non aveva chiarito quale condotta specifica di EUIPO fosse fonte di responsabilità; quanto al danno, aveva evocato in modo generico un pregiudizio non patrimoniale consistente in uno stato di “permanente insicurezza” e un danno materiale non meglio definito, senza spiegare né la quantificazione richiesta né il collegamento causale con il comportamento dell’Ufficio. Di conseguenza, mancavano i presupposti minimi di ammissibilità della domanda risarcitoria.

Decisione e spese

Il Tribunale ha quindi respinto integralmente l’azione. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato WS a sopportare le spese, poiché soccombente e poiché EUIPO lo aveva domandato nelle proprie conclusioni.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nei ricorsi dinanzi al Tribunale, l’assenza di un’esposizione ordinata, coerente e intelligibile dei motivi comporta l’irricevibilità dell’azione. Ciò vale in modo particolarmente rigoroso per le domande risarcitorie, che richiedono l’indicazione specifica dell’illecito, del nesso causale e del danno. L’utilizzo del regolamento (UE) 2018/1725 come base sostanziale non attenua gli oneri processuali di chiarezza e precisione imposti dal diritto processuale dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personaliricorsi dinanzi al tribunale ueresponsabilità extracontrattuale dell’unione europeaammissione e selezione del personalediritto amministrativo dell’ue

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