Corte di giustizia, Sentenza C-144/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 ottobre 2024. — KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. contro Republika Slovenija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Istanza presentata dalla parte che chiede l’autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale in forza della quale il ricorso per revisione (revizija) è autorizzato quando solleva una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del diritto o lo sviluppo di quest’ultimo – Obbligo per l’organo giurisdizionale supremo nazionale di esaminare, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), se occorra procedere ad un rinvio pregiudiziale – Motivazione della decisione di rigetto dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija). — Causa C-144/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia chiarisce che il meccanismo nazionale di filtro dei ricorsi per revisione non può eludere l’obbligo di rinvio pregiudiziale imposto ai giudici di ultima istanza. Se una parte solleva una questione di diritto dell’Unione, il giudice supremo deve prima valutare se sia tenuto a rinviare; se decide di non farlo, deve motivare il rigetto alla luce delle eccezioni classiche del caso CILFIT. La pronuncia rafforza così l’effettività del dialogo tra giudici nazionali e Corte e la tutela giurisdizionale effettiva.
Obbligo del giudice supremo nazionale di valutare il rinvio pregiudiziale e di motivare il rigetto di un’istanza di autorizzazione del ricorso per revisione quando la parte deduce una questione di diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’articolo 267, terzo comma, TFUE impedisca a una corte suprema nazionale, nel filtro di ammissibilità di un ricorso per revisione fondato sull’importanza della questione di diritto, di respingere l’istanza senza verificare se sia tenuta a effettuare un rinvio pregiudiziale; e, in caso di risposta affermativa, se la decisione di rigetto debba indicare i motivi del mancato rinvio alla luce dell’articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
L’articolo 267, terzo comma, TFUE osta a che una corte suprema nazionale che non sia ulteriormente impugnabile respinga, in una fase di filtro per l’autorizzazione di un ricorso straordinario fondato sull’importanza della questione di diritto, l’istanza contenente una questione di diritto dell’Unione senza prima verificare se essa debba o meno adire la Corte di giustizia; inoltre, se il giudice supremo decide di non rinviare perché ritiene integrata una delle eccezioni all’obbligo di rinvio, la decisione deve esporre in modo comprensibile i motivi del mancato rinvio, ossia irrilevanza, interpretazione già chiarita dalla Corte oppure assenza di dubbi ragionevoli.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 608/2013
- Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 608/2013
- Costituzione slovena, articolo 22
- Zakon o upravnem sporu, articolo 22, paragrafo 1
- Zakon o pravdnem postopku (ZPP), articoli 367, 367a, 367b, 367c e 370
Obbligo di rinvio pregiudiziale nel filtro di ammissibilità del ricorso per revisione
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) nell’ambito di una controversia tra KUBERA, società di commercio di alimenti e bevande, e la Repubblica di Slovenia in materia di blocco doganale di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. Il nodo centrale è il rapporto tra il procedimento sloveno di autorizzazione del ricorso per revisione (revizija) e l’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE.
Fatti e procedimento principale
KUBERA aveva importato in Slovenia 87.600 lattine di Red Bull prodotte in Austria. Le autorità doganali slovene ne avevano disposto il blocco ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 608/2013, in attesa del procedimento promosso dal titolare dei diritti, Red Bull GmbH. I ricorsi amministrativi e poi quelli dinanzi all’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo) erano stati respinti.
KUBERA aveva quindi proposto dinanzi al Vrhovno sodišče due istanze di autorizzazione di un ricorso per revisione contro le sentenze amministrative, sostenendo che la causa sollevasse una questione di diritto importante, ossia se il regolamento n. 608/2013 si applichi anche quando le merci importate sono state prodotte dal titolare del diritto di proprietà industriale relativo a tali merci. Nelle istanze, la società chiedeva anche, in caso di disaccordo del giudice supremo, un rinvio pregiudiziale alla Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama, sul versante dell’Unione, l’articolo 267 TFUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 608/2013.
Sul versante sloveno vengono esaminati l’articolo 22 della Costituzione, l’articolo 22, paragrafo 1, dello Zakon o upravnem sporu e soprattutto gli articoli 367, 367a, 367b, 367c e 370 dello ZPP. In particolare, l’articolo 367a subordina l’autorizzazione del revizija alla presenza di una questione di diritto importante per la certezza del diritto, l’applicazione uniforme o lo sviluppo del diritto; l’articolo 367c consente il rigetto con una motivazione sommaria.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se l’articolo 267, terzo comma, TFUE osti a una disciplina o prassi che, nella fase di autorizzazione del revizija, non imponga di esaminare la richiesta della parte di adire la Corte;
- se, in caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione, l’articolo 47 della Carta esiga una motivazione specifica sulle ragioni per cui il rinvio pregiudiziale non è stato effettuato.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda anzitutto che gli Stati membri restano competenti per l’organizzazione della giustizia, ma devono rispettare il diritto dell’Unione. I procedimenti di filtraggio dei ricorsi verso le corti supreme sono quindi ammissibili in linea di principio, purché non compromettano l’articolo 267 TFUE.
Secondo la Corte, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non sia proponibile alcun ricorso interno è, in linea di principio, tenuto a rinviare quando sia chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione o validità del diritto dell’Unione, salvo le tre eccezioni classiche: irrilevanza della questione, interpretazione già chiarita dalla Corte, oppure atto di diritto UE la cui corretta interpretazione sia evidente e priva di dubbi ragionevoli.
La Corte osserva che il procedimento sloveno di autorizzazione del revizija non può trasformare il giudice di grado inferiore in un giudice di ultima istanza. Tuttavia, se la decisione sulla autorizzazione dipende dall’importanza della questione di diritto e la parte ha sollevato una questione di diritto dell’Unione, il Vrhovno sodišče deve valutare se tale questione imponga un rinvio pregiudiziale prima di respingere l’istanza. In caso contrario, il sistema nazionale potrebbe impedire che una questione di diritto UE venga sottoposta alla Corte e consolidare una giurisprudenza nazionale non conforme.
La Corte precisa che il giudice supremo può decidere in quale fase del procedimento effettuare il rinvio; può farlo anche nella fase di filtro, sospendendo il procedimento di autorizzazione in attesa della risposta. Ma non può rigettare l’istanza senza aver verificato preliminarmente se il rinvio sia dovuto.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alla motivazione, la Corte collega l’articolo 267 TFUE all’articolo 47, secondo comma, della Carta. Se il giudice supremo ritiene di essere esonerato dal rinvio perché ricorre una delle tre eccezioni, la sua decisione deve rendere comprensibile quale di tali ragioni giustifichi il mancato rinvio.
Poiché, nel caso del revizija, il giudice supremo non può respingere l’istanza senza prima aver svolto tale verifica, la decisione di rigetto deve indicare i motivi del mancato rinvio quando la questione di diritto dell’Unione è stata effettivamente sollevata. I motivi ammissibili sono soltanto tre: irrilevanza della questione, interpretazione già fornita dalla Corte, oppure evidenza della soluzione interpretativa.
Dispositivo
La Corte afferma che:
- l’articolo 267, terzo comma, TFUE osta a che il Vrhovno sodišče respinga un’istanza di autorizzazione del revizija senza aver valutato se fosse tenuto a rinviare alla Corte una questione di diritto dell’Unione dedotta a sostegno dell’istanza;
- l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, impone che la decisione di rigetto esponga i motivi del mancato rinvio secondo le tre categorie tradizionali di esonero.
Principi affermati per la pratica
La pronuncia è rilevante per i professionisti perché chiarisce che un filtro di ammissibilità dei ricorsi straordinari non può essere usato per evitare il controllo pregiudiziale quando la parte deduce un problema di interpretazione del diritto dell’Unione. Per i giudici nazionali di ultima istanza, il dovere di esame dell’eventuale rinvio nasce già nella fase di filtro se quella fase può definire definitivamente la sorte del procedimento. La decisione rafforza anche l’esigenza di motivazione, funzionale alla tutela giurisdizionale effettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 15 ott 2024Tribunale, Ordinanza T-1056/23
- Sentenza · 14 ott 2024Tribunale, Ordinanza T-1138/23
- Sentenza · 16 ott 2024Tribunale, Ordinanza T-416/23
- Sentenza · 16 ott 2024Tribunale, Sentenza T-604/23
- Sentenza · 16 ott 2024Tribunale, Sentenza T-570/23
- Sentenza · 16 ott 2024Tribunale, Sentenza T-508/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →