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Circolare

Circolare numero 91 del 10-07-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova Convenzione INAIL-INPS del 25 novembre 2008, applicabile agli eventi dal 20 luglio 2009, per definire con procedure più rapide e uniformi i casi dubbi tra infortunio sul lavoro, malattia professionale e malattia comune. Vengono chiariti ruoli, termini, flussi operativi nei due sensi (denuncia all’INAIL o all’INPS), funzionamento del Collegio regionale e dell’Osservatorio centrale, nonché il sistema centrale di compensazione e la modulistica da utilizzare.

Convenzione INAIL-INPS per la gestione delle indennità per inabilità temporanea assoluta nei casi di dubbia competenza

Convenzione INAIL-INPS per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta nei casi di dubbia competenza

La circolare illustra la nuova Convenzione tra INAIL e INPS del 25 novembre 2008, finalizzata a rendere più rapida, lineare e uniforme la definizione dei casi nei quali non sia immediatamente chiara la competenza assicurativa tra infortunio sul lavoro, malattia professionale e malattia comune. La disciplina si applica agli eventi verificatisi dal 20 luglio 2009 e introduce una riorganizzazione dei flussi istruttori, degli organi di esame e delle modalità di comunicazione tra i due Istituti, oltre a prevedere un sistema centrale di compensazione.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il quadro normativo essenziale su cui si fonda la Convenzione, in particolare:

  • il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, con riferimento agli artt. 66 e seguenti;
  • la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, art. 74;
  • il D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33, artt. 1 e 2;
  • il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Premessa e finalità della nuova Convenzione

La Convenzione nasce dall’esigenza di garantire una definizione più immediata dei casi dubbi, completando e modernizzando la precedente Convenzione del 23 gennaio 1984. L’intento è quello di semplificare il procedimento amministrativo e di adattarlo alle più recenti modalità di collaborazione tra INAIL e INPS.

La circolare sottolinea il riconoscimento del ruolo specifico dei due Istituti:

  • l’INAIL conserva la competenza ad accertare il nesso causale nelle malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta negli infortuni, nonché ogni altro elemento utile a qualificare l’evento come professionale;
  • l’INPS, nell’ambito della propria attività di rilevazione degli stati di malattia, individua i casi sospetti di competenza INAIL, integra la documentazione eventualmente non già valutata dall’INAIL e valuta la grave carenza di motivazione di un eventuale diniego di competenza dell’INAIL.

La dichiarazione di incompetenza dell’INAIL deve essere resa con l’apposito mod. 331, mediante una delle motivazioni strutturate previste, con possibilità di ulteriori precisazioni nel campo libero del modulo.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La Convenzione riguarda i casi nei quali vi sia dubbio sulla corretta imputazione della prestazione economica tra INAIL e INPS. Restano fuori dal suo ambito le patologie dedotte come malattie professionali "non tabellate". Tali fattispecie, richiamando la sentenza n. 179/1988 della Corte costituzionale, sono considerate malattie comuni fino a prova contraria da parte del lavoratore del nesso eziologico con l’attività lavorativa.

Novità principali della disciplina

La circolare evidenzia alcune innovazioni di sistema:

  • introduzione di una nuova istruttoria amministrativa con tempi più rapidi e semplificazione delle fasi operative;
  • istituzione del Collegio regionale, che sostituisce i precedenti Collegi locali e quello centrale;
  • previsione di un Osservatorio centrale INAIL-INPS con funzioni di indirizzo e monitoraggio;
  • regolazione espressa del contenzioso e delle azioni di rivalsa;
  • istituzione di un sistema centrale di compensazione tra crediti e debiti derivanti dalle prestazioni erogate nei casi definiti.

Collegio regionale INAIL-INPS

I casi non definiti in sede locale ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5, sono trasmessi al Collegio regionale per l’esame congiunto. Questo organismo riassume in sé le competenze precedentemente attribuite ai Collegi locali e al Collegio centrale, ora aboliti.

Il Collegio è composto da rappresentanti amministrativi, medici e legali dei due Istituti:

  • per l’INPS: Direttori regionali o delegati, Coordinatori dell’Avvocatura regionale o delegati, Coordinatori medici regionali o delegati;
  • per l’INAIL: Direttori regionali/provinciali o dirigente responsabile della sede regionale di Aosta o delegati, Coordinatori dell’Avvocatura regionale o delegati, Sovrintendenti medici regionali o dirigenti medici di II livello o delegati.

La presidenza è assunta alternativamente, secondo le realtà territoriali, dai dirigenti di uffici dirigenziali generali o non generali dei due Enti, o dai rispettivi delegati in caso di assenza o impedimento. Il Collegio adotta inoltre misure organizzative idonee al corretto e tempestivo funzionamento.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i Collegi regionali trasmettono un resoconto dell’attività svolta, utile per la relazione informativa che l’Osservatorio centrale deve predisporre ai sensi dell’art. 7 della Convenzione.

Osservatorio centrale INAIL-INPS

È istituito un Osservatorio centrale composto dalle componenti amministrativa, medica e legale di entrambi gli Istituti, individuate presso le sedi centrali. Le sue funzioni sono:

  • fornire indirizzi operativi ai Collegi regionali;
  • monitorare l’attività sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
  • garantire uniformità di comportamento sul territorio;
  • analizzare il fenomeno infortunistico e tecnopatico ai fini epidemiologici.

L’Osservatorio redige entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione informativa per gli organi dei due Istituti sull’andamento e sull’efficacia della Convenzione rispetto agli obiettivi prefissati. Per l’attività può avvalersi di referenti territoriali appositamente individuati.

Contenzioso amministrativo e giudiziario

Il Collegio regionale non può occuparsi dei casi per i quali sia in corso un contenzioso amministrativo o giudiziario. Se il lavoratore propone ricorso, l’Istituto che lo riceve deve informare immediatamente l’altro Istituto con apposito modulo.

L’esito del ricorso amministrativo o giudiziario deve essere comunicato all’altro Istituto entro 15 giorni:

  • dalla notifica della sentenza, oppure
  • dalla data dell’esito del contenzioso amministrativo.

Nello stesso termine l’esito deve essere comunicato anche al lavoratore e al datore di lavoro.

Azione di rivalsa

Qualora, nel corso della trattazione del caso, emerga la possibilità che l’evento denunciato derivi da fatto doloso o colposo di un terzo, la struttura INAIL o INPS che riceve la denuncia o il certificato deve avviare, in via cautelativa, la procedura per l’eventuale azione di rivalsa contro il presunto responsabile. Anche in questo caso è prevista l’immediata comunicazione all’altro Istituto.

Sistema centrale di compensazione

L’art. 8 della Convenzione prevede un sistema centrale di compensazione dei crediti e dei debiti derivanti dalle prestazioni economiche erogate agli assistiti nei casi controversi definiti. In attesa della definizione delle relative modalità procedurali, le sedi INPS e INAIL, per gli eventi dal 20 luglio 2009, si limitano alla trattazione informatica dei casi e si astengono da operazioni di rimborso o riscossione di somme relative agli stessi.

Flusso procedurale quando la denuncia è presentata all’INAIL

Se la Sede INAIL riceve una denuncia di infortunio o di malattia professionale e ritiene, all’esito dell’istruttoria amministrativa e/o medico-legale, che il caso non sia di competenza INAIL, deve comunque erogare provvisoriamente le prestazioni entro il limite dell’indennità di malattia comune, calcolata secondo le modalità INPS.

La Sede INAIL deve poi:

  • segnalare il caso all’INPS entro 60 giorni in caso di infortunio ed entro 90 giorni in caso di malattia professionale, tramite mod. 330;
  • inviare copia del mod. 330 al lavoratore e al datore di lavoro;
  • compilare la dichiarazione di incompetenza mod. 331, con motivazioni amministrative e/o sanitarie dettagliate, allegando fotocopia di tutta la documentazione medico-amministrativa, da inviare solo all’INPS.

L’INPS, ricevuta la dichiarazione, svolge istruttoria amministrativa e/o medico-legale e, entro 15 giorni dalla comunicazione di incompetenza, può:

  • assumere il caso, erogando le ulteriori prestazioni di malattia salvo compensazioni e comunicandolo con il mod. “Comunicazione esito definitivo” alla sede INAIL, al lavoratore e al datore di lavoro;
  • contestare la valutazione di incompetenza, se ravvisa grave carenza motivazionale o dispone di ulteriori elementi rilevanti, trasmettendo il caso alla struttura INAIL che ha emesso la dichiarazione tramite il mod. “Risposta a Inail”.

Se l’INAIL, dopo il riesame, conferma il proprio diniego, l’INPS può:

  • accettare le motivazioni dell’INAIL e assumere la competenza, comunicandolo con il mod. “Comunicazione esito definitivo”;
  • oppure trasmettere immediatamente l’intera pratica al Collegio regionale con il mod. “Inoltro al Collegio regionale”, informando anche il lavoratore con il mod. “Comunicazione lavoratore”.

Il Collegio regionale, se investito del caso, decide entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, mediante mod. “Risposta Collegio regionale” con motivata relazione. Entro lo stesso termine la struttura competente comunica l’esito a lavoratore e datore di lavoro con il mod. “Comunicazione esito esame congiunto”. La sede dell’Istituto a cui viene attribuito il caso assume la competenza definitiva e riceve dall’altro eventuale comunicazione degli importi già erogati.

Flusso procedurale quando la denuncia è presentata all’INPS

Se la Sede INPS riceve il certificato di malattia e ritiene, sulla base dell’istruttoria e/o dell’accertamento medico-legale, che il caso non rientri nella propria competenza, deve comunque erogare provvisoriamente le prestazioni entro il limite dell’indennità di malattia secondo le modalità INPS.

La Sede INPS deve inoltre:

  • segnalare il caso all’INAIL entro 60 giorni tramite il mod. “Prima segnalazione”;
  • inviare copia del modulo al lavoratore e al datore di lavoro;
  • compilare l’annessa relazione con motivazioni amministrative e/o sanitarie dettagliate, da trasmettere solo all’INAIL con tutta la documentazione medico-amministrativa.

L’INAIL procede all’istruttoria e può:

  • assumere il caso entro 60 giorni in caso di infortunio o entro 90 giorni in caso di malattia professionale, erogando le ulteriori prestazioni economiche per inabilità temporanea assoluta salvo compensazioni e comunicandolo con il provvedimento alla sede INPS, al lavoratore e al datore di lavoro;
  • dichiararsi incompetente, sempre entro i medesimi termini, restituendo il caso all’INPS con mod. 332 e dichiarazione di incompetenza.

In caso di ulteriore diniego dell’INAIL, l’INPS può:

  • accettare le motivazioni dell’INAIL e assumere la competenza, con comunicazione di esito definitivo;
  • oppure, se ravvisa grave carenza motivazionale o dispone di rilevanti elementi ulteriori, inviare l’intera pratica al Collegio regionale:
    • immediatamente per la malattia professionale;
    • entro 15 giorni per l’infortunio sul lavoro.

Anche in questo caso la trasmissione deve essere comunicata alla sede INAIL competente con mod. “Inoltro Collegio regionale” e al lavoratore con mod. “Comunicazione lavoratore”.

Il Collegio regionale si pronuncia entro 30 giorni per la malattia professionale e 45 giorni per l’infortunio, comunicando la valutazione alle sedi territoriali interessate con il mod. “Risposta Collegio regionale” e trasmettendo nel medesimo termine la comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro con il mod. “Comunicazione esito esame congiunto”.

Decorrenza e regime transitorio

La nuova Convenzione produce effetti per tutti gli eventi verificatisi dal 20 luglio 2009. I Collegi locali e il Collegio centrale continuano invece ad operare fino alla completa definizione delle pratiche relative agli eventi anteriori a tale data.

Formazione del personale

La circolare dà atto della realizzazione di iniziative formative congiunte INPS-INAIL, finalizzate a sviluppare e omogeneizzare le conoscenze del personale coinvolto nella gestione dei casi.

Istruzioni procedurali e modulistica

La circolare precisa che sono stati previsti nuovi modelli per lo scambio dei flussi informativi verso tutti i soggetti coinvolti, ossia INPS, INAIL, lavoratore e datore di lavoro. Le istruzioni procedurali di dettaglio saranno fornite con successivo messaggio.

Punti principali

Premessa e finalità della Convenzione

La Convenzione del 25 novembre 2008 sostituisce e aggiorna quella del 23 gennaio 1984, con l’obiettivo di rendere più immediata la definizione dei casi in dubbia competenza assicurativa e di velocizzare l’iter amministrativo. La nuova disciplina riconosce il ruolo specifico dell’INAIL nell’accertamento del nesso causale e della natura professionale dell’evento e dell’INPS nell’individuazione dei casi sospetti di competenza INAIL e nella valutazione delle eventuali carenze motivazionali del diniego dell’INAIL.

Ambito di applicazione e casi esclusi

La Convenzione si applica ai casi dubbi tra infortunio sul lavoro, malattia professionale e malattia comune. Restano esclusi i casi di malattie professionali non tabellate, che sono trattate come malattie comuni fino a prova contraria del nesso eziologico con l’attività lavorativa, prova che grava sul lavoratore.

Novità organizzative: Collegio regionale e Osservatorio centrale

Viene istituito un unico Collegio regionale che assorbe le funzioni dei precedenti Collegi locali e centrale; esso interviene solo nei casi in cui non si raggiunga una definizione in sede locale o vi siano gravi carenze motivazionali. È previsto inoltre un Osservatorio centrale INAIL-INPS con funzioni di indirizzo, monitoraggio quantitativo e qualitativo e analisi epidemiologica, con relazione annuale entro febbraio.

Gestione dei contenziosi e azione di rivalsa

Il Collegio regionale non tratta i casi oggetto di contenzioso amministrativo o giudiziario. Se il lavoratore propone ricorso, l’Istituto interessato deve informare immediatamente l’altro con apposito modulo e comunicare l’esito entro 15 giorni dalla sentenza o dalla conclusione del contenzioso. Se emergono indizi di fatto doloso o colposo di terzi, la struttura che riceve la denuncia avvia cautelativamente la procedura per l’eventuale rivalsa, dandone comunicazione all’altro Istituto.

Flusso procedurale quando la denuncia è presentata all’INAIL

L’INAIL, se ritiene il caso non di propria competenza, eroga comunque provvisoriamente le prestazioni entro i limiti dell’indennità di malattia comune, segnala il caso all’INPS entro 60 giorni per l’infortunio e 90 per la malattia professionale con mod. 330 e trasmette la dichiarazione di incompetenza mod. 331 con tutta la documentazione. L’INPS, ricevuta la pratica, decide entro 15 giorni se assumere il caso o contestare il diniego; in caso di persistente dissenso, la pratica può essere rimessa al Collegio regionale, che decide entro 60 giorni.

Flusso procedurale quando la denuncia è presentata all’INPS

L’INPS, se ritiene il caso non di propria competenza, eroga provvisoriamente l’indennità di malattia, segnala il caso all’INAIL entro 60 giorni tramite il modello di prima segnalazione e trasmette la relazione con le motivazioni e la documentazione. L’INAIL decide entro 60 giorni per l’infortunio o 90 per la malattia professionale se assumere il caso o dichiararsi incompetente; in caso di ulteriore dissenso, la pratica può essere inviata al Collegio regionale, che si pronuncia entro 30 giorni per la malattia professionale e 45 giorni per l’infortunio.

Decorrenza, formazione e compensazione

Le innovazioni della Convenzione si applicano agli eventi dal 20 luglio 2009; per gli eventi precedenti restano operativi i Collegi locali e il Collegio centrale fino alla definizione delle pratiche pendenti. La circolare segnala anche l’avvenuta realizzazione di iniziative formative congiunte. Quanto al sistema di compensazione, nelle more della definizione delle procedure operative, INPS e INAIL limitano la gestione ai soli casi trattati in via informatica e non effettuano rimborsi o riscossioni di somme relative agli eventi interessati.

Modulistica e istruzioni operative

La circolare annuncia l’introduzione di nuovi modelli per lo scambio delle informazioni tra INPS, INAIL, lavoratore e datore di lavoro, rinviando a un successivo messaggio per le istruzioni procedurali di dettaglio.

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