Circolare numero 83 del 06-07-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS comunica la stipula, in data 22 maggio 2009, di una convenzione con Confimpresa per riscuotere, tramite modello F24 e insieme ai contributi obbligatori, le quote associative dovute dagli iscritti artigiani e commercianti. La circolare illustra le modalità operative: indicazione della quota nell’avviso di pagamento, trasmissione dei dati degli associati, convalida delle deleghe da parte delle strutture territoriali, gestione dei rapporti finanziari a cura della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali e validità annuale della convenzione con rinnovo da chiedere entro il 30 settembre di ogni anno.
Convenzione INPS-Confimpresa per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-Confimpresa per la riscossione delle quote associative
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata il 22 maggio 2009 tra INPS e Confimpresa per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione. Il servizio è prestato dall’INPS con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi obbligatori, tramite modello F24.
Oggetto e base normativa
La convenzione è stata stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Essa riguarda esclusivamente la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti a Confimpresa che siano artigiani e commercianti. L’INPS assume quindi il ruolo di soggetto esattore delle quote associative, che vengono versate congiuntamente ai contributi obbligatori.
Modalità di riscossione e indicazione in avviso
La circolare precisa che la quota associativa viene riscossa insieme ai contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’Istituto indica espressamente l’importo della quota con la dicitura "quota associativa Confimpresa".
Flusso dei dati e convalida delle deleghe
Confimpresa deve trasmettere alla Sede centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti:
- i dati identificativi degli associati per i quali viene richiesta la riscossione delle deleghe;
- i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione;
- i nominativi di coloro che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili i contenuti di tali supporti alle strutture INPS territorialmente competenti, affinché procedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
Gestione dei rapporti finanziari e rimborso spese
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con Confimpresa sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Per l’espletamento del servizio, Confimpresa versa all’INPS un rimborso spese, la cui misura è regolata dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha durata annuale. Il rinnovo deve essere richiesto da Confimpresa con lettera raccomandata da inviare all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.
Ulteriori informazioni operative
La circolare indica la sede legale di Confimpresa in Via P. Gobetti, 27 – 40129 Bologna. Inoltre, specifica che il conto corrente bancario su cui saranno accreditati i contributi associativi sarà comunicato con successivo messaggio.
Punti principali
Stipula della convenzione e base normativa
Il 22 maggio 2009 è stata stipulata tra INPS e Confimpresa una convenzione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione, mediante modello F24.
Modalità di riscossione del contributo associativo
La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’Istituto indica l’importo dovuto con la dicitura specifica "quota associativa Confimpresa".
Trasmissione dei dati e convalida delle deleghe
Confimpresa deve inviare alla Sede centrale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, i supporti telematici con i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più pagare la quota. La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili tali dati alle Strutture INPS territorialmente competenti, che provvedono alla convalida delle singole deleghe.
Gestione finanziaria e rimborso spese
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con Confimpresa sono curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Il rimborso spese dovuto da Confimpresa all’INPS per l’espletamento del servizio è regolato dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo da parte di Confimpresa deve pervenire all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Ulteriori indicazioni operative
La circolare precisa che la sede legale di Confimpresa è in Via P. Gobetti, 27, 40129 Bologna. Il conto corrente bancario su cui verranno accreditati i contributi associativi sarà comunicato con successivo messaggio.
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