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Circolare

Circolare numero 88 del 09-07-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 al regime del lavoro occasionale accessorio e all’utilizzo dei buoni lavoro. Vengono ampliati i soggetti che possono prestare attività accessoria, le attività ammesse e, in alcuni casi, i committenti, compresi quelli pubblici per specifiche prestazioni. Sono inoltre chiariti limiti economici, condizioni di accesso e regole applicative per studenti, casalinghe, pensionati e percettori di integrazioni salariali o sostegni al reddito.

Lavoro occasionale di tipo accessorio e modifiche all’art. 70 del d.lgs. 276/2003

Lavoro occasionale di tipo accessorio: aggiornamento normativo e istruzioni applicative

La circolare esamina le modifiche introdotte dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, che ha inciso in modo significativo sull’art. 70 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. L’intervento amplia l’ambito del lavoro occasionale accessorio e il relativo sistema dei buoni lavoro, con indicazioni operative rivolte agli uffici e agli operatori.

Quadro normativo di riferimento

La legge n. 33/2009, pubblicata sulla G.U. n. 85 dell’11 aprile 2009 ed entrata in vigore il 12 aprile 2009, modifica l’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 ampliando:

  • le attività ammesse;
  • i prestatori che possono accedere al lavoro accessorio;
  • i committenti legittimati, con un’apertura limitata anche alle pubbliche amministrazioni per specifiche ipotesi.

La circolare chiarisce che il lavoro accessorio resta un istituto di natura meramente occasionale e accessoria, distinto sia dal lavoro subordinato sia dal lavoro autonomo tipico, ed è finalizzato a garantire tutele minime previdenziali e assicurative e a contrastare il lavoro nero e irregolare.

Carattere diretto della prestazione e divieto di intermediazione

Viene ribadito che le prestazioni accessorie devono essere rese direttamente a favore dell’utilizzatore finale, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è quindi ammesso nel rapporto diretto prestatore-committente, ma non per forme organizzate da terzi come appalto o somministrazione, nelle quali un’impresa recluta e retribuisce lavoratori per attività svolte a favore di altri soggetti.

Soggetti prestatori ammessi

La circolare dedica ampio spazio alle categorie di prestatori ora espressamente ricomprese nel perimetro dell’istituto.

Studenti under 25

Gli studenti con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono svolgere lavoro accessorio:

  • il sabato e la domenica;
  • nei periodi di vacanza;
  • compatibilmente con gli impegni scolastici.

Il richiamo alla compatibilità con gli impegni scolastici è finalizzato a non compromettere la frequenza delle lezioni e consente comunque le prestazioni nei periodi liberi da obblighi scolastici. Restano validi i criteri già indicati nella circolare INPS n. 104 del 1° dicembre 2008 per la definizione dei periodi di vacanza:

  • vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  • vacanze pasquali: dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
  • vacanze estive: dal 1° giugno al 30 settembre.

Casalinghe

Le casalinghe possono svolgere prestazioni di natura occasionale nell’ambito di attività agricole stagionali, al pari di quanto già previsto per studenti e pensionati. Ai fini dell’applicazione della disciplina, la circolare richiama una definizione sostanziale di casalinga come soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti connessi a responsabilità familiari e che non svolge attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.

In via sperimentale, per l’accesso al lavoro accessorio in agricoltura, la casalinga è individuata come il soggetto che, a prescindere dall’accezione di genere, non abbia prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e in quello precedente. Il chiarimento è collegato anche all’Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura sottoscritto il 26 giugno 2009.

Pensionati

I pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, oltre alle altre attività già contemplate dall’art. 70, comma 1. La circolare evidenzia quindi un ampliamento sostanziale delle possibilità di impiego di tale categoria nell’ambito del lavoro accessorio.

Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito

In via sperimentale per il 2009, le prestazioni accessorie possono essere rese anche da percettori di integrazioni salariali o di altre forme di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi, entro il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

La circolare ricomprende tra i destinatari:

  • i percettori di prestazioni di integrazione salariale;
  • i percettori di prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, comprese disoccupazione ordinaria, mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione edili.

L’accesso è comunque subordinato alla compatibilità con l’art. 19, comma 10, del d.l. n. 185/2008, che collega il diritto ai trattamenti di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, secondo la tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.

Limiti economici e coordinamento con le altre prestazioni

Per tutte le categorie di prestatori continua ad applicarsi il limite generale di compenso pari a 5.000 euro per anno solare con riferimento al medesimo committente. La circolare precisa che questo limite va inteso come importo netto per il prestatore; di conseguenza, il corrispondente limite lordo per il committente è pari a 6.660 euro, che equivalgono a 4.995 euro netti.

Per i percettori di integrazioni salariali o sostegno al reddito, il limite speciale è quello di 3.000 euro annui, applicabile a prescindere dal numero dei committenti. La circolare afferma inoltre che i compensi derivanti dai buoni lavoro sono cumulabili con le prestazioni di integrazione salariale e con le altre prestazioni di tutela del reddito entro tale soglia. Per eventuali compensi superiori, il documento rinvia alla circolare INPS n. 75 del 26 maggio 2009 e a una successiva circolare ricognitiva.

Quanto allo storno della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito, la circolare segnala che l’INPS provvederà alla sottrazione degli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio, riservandosi ulteriori indicazioni applicative.

Attività ammesse e manifestazioni fieristiche

Sul piano oggettivo, l’art. 70, comma 1, lettera d), viene riformulato includendo anche le manifestazioni fieristiche tra le attività per le quali è possibile utilizzare i buoni lavoro, insieme a quelle sportive, culturali, caritatevoli e ai lavori di emergenza o solidarietà.

Per queste attività, il lavoro accessorio può essere impiegato solo per prestazioni strettamente connesse alla natura e alle finalità dell’evento, purché rese direttamente al soggetto utilizzatore e senza intermediari.

Committenti pubblici

La riforma consente l’impiego dei buoni lavoro anche da parte dei committenti pubblici per le attività rientranti nella lettera d) dell’art. 70. La circolare richiama la definizione di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, comprendente amministrazioni statali, scuole, enti locali, università, camere di commercio, enti pubblici non economici, aziende ed enti del SSN, ARAN e agenzie del d.lgs. n. 300/1999.

La deroga introdotta dalla legge n. 33/2009 opera come eccezione espressa al principio generale per cui il d.lgs. n. 276/2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale. Ne deriva che il lavoro accessorio è utilizzabile nel settore pubblico solo per le prestazioni previste e, comunque, se rese direttamente dal prestatore.

La circolare indica come esempi di utilizzo:

  • attività istituzionali a carattere sociale e solidale, come i cosiddetti “nonni vigili”;
  • prestazioni nei piani di intervento a favore dei soggetti beneficiari del sistema integrato di interventi e servizi sociali ex legge n. 328/2000;
  • prestazioni occasionali in situazioni di emergenza, come calamità naturali o terremoti.

Dipendenti pubblici e autorizzazione preventiva

Per i dipendenti pubblici che intendano svolgere lavoro occasionale accessorio continua ad applicarsi l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. In particolare, per tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio e retribuiti in qualsiasi forma, è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

L’obbligo di autorizzazione non si applica:

  • ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%;
  • ai docenti universitari a tempo definito;
  • ad altre categorie alle quali norme speciali consentano attività libero-professionali.

La richiesta di autorizzazione può essere presentata dal dipendente stesso oppure dai soggetti pubblici o privati che intendano avvalersi della prestazione. L’assenza di autorizzazione comporta le sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, sia per il dipendente sia per l’amministrazione interessata.

Regime contributivo dei buoni lavoro

La circolare chiarisce inoltre che, per studenti, pensionati e percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, quando operano anche nell’ambito dell’impresa familiare nei settori commercio, turismo e servizi, si applica il regime contributivo ordinario dei buoni lavoro e non quello speciale dell’impresa familiare previsto dal comma 4-bis dell’art. 72 del d.lgs. n. 276/2003.

Modalità applicative e rinvii operativi

Per effetto dell’estensione del campo di applicazione del lavoro accessorio, la circolare rinvia a un allegato riepilogativo delle modalità applicative del sistema in relazione alle diverse tipologie di attività interessate.

Per le caratteristiche dei buoni lavoro e le procedure operative, l’INPS richiama le precedenti istruzioni di prassi e, in particolare, le circolari n. 81 del 31 luglio 2008, n. 94 del 27 ottobre 2008, n. 104 del 1° dicembre 2008, n. 44 del 24 marzo 2009 e n. 76 del 26 maggio 2009, oltre alle informazioni disponibili sul sito istituzionale nella sezione dedicata alle prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Punti principali

Nuovo quadro normativo e ampliamento dell’istituto

La circolare aggiorna il regime del lavoro occasionale di tipo accessorio a seguito della legge n. 33/2009, in vigore dal 12 aprile 2009, che ha modificato l’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003. L’obiettivo è dare piena operatività al sistema dei buoni lavoro, ampliandone l’ambito applicativo a nuove attività, nuovi prestatori e, in alcuni casi, nuovi committenti.

Carattere accessorio della prestazione

Viene ribadito che il lavoro accessorio deve essere svolto direttamente a favore dell’utilizzatore finale, senza intermediari. È quindi escluso il ricorso al sistema quando l’attività sia organizzata tramite appalto o somministrazione. Le prestazioni restano limitate ad attività meramente occasionali e accessorie, estranee al lavoro subordinato o autonomo tipico.

Prestatori ammessi: studenti, casalinghe, pensionati e percettori di sostegni al reddito

Le novità riguardano quattro categorie di prestatori. Gli studenti under 25 regolarmente iscritti possono lavorare anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, in qualsiasi settore produttivo e compatibilmente con gli impegni scolastici. Le casalinghe possono svolgere attività agricole stagionali; ai fini applicativi, la circolare le identifica come soggetti che non abbiano prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e in quello precedente. I pensionati possono svolgere attività occasionale in qualsiasi settore produttivo. In via sperimentale per il 2009, anche i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito possono rendere prestazioni accessorie in tutti i settori, entro il limite di 3.000 euro annui.

Limiti economici e cumulabilità

Per tutte le tipologie resta fermo il limite generale di 5.000 euro per anno solare con riferimento al medesimo committente. La circolare precisa che tale limite va considerato al netto per il prestatore, corrispondente a un importo lordo di 6.660 euro per il committente. Per i percettori di integrazioni salariali o sostegno al reddito, la soglia specifica è di 3.000 euro annui, cumulabile con le prestazioni percepite, fermo restando il richiamo alla disciplina di cui all’art. 19, comma 10, del d.l. n. 185/2008.

Attività consentite

Sul piano oggettivo, l’art. 70, comma 1, lettera d), viene ampliato includendo anche le manifestazioni fieristiche oltre a quelle sportive, culturali, caritatevoli e ai lavori di emergenza o solidarietà. Per tali attività il ricorso ai buoni lavoro è consentito solo se le prestazioni sono strettamente connesse alla natura e alla finalità dell’evento e rese direttamente all’utilizzatore finale.

Committenti pubblici e regime per i dipendenti pubblici

La legge consente l’utilizzo dei buoni lavoro anche da parte dei committenti pubblici per le attività di cui alla lettera d) dell’art. 70. La circolare richiama la definizione di amministrazioni pubbliche dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e precisa che l’eccezione opera solo per quelle specifiche attività. Per i dipendenti pubblici che intendano svolgere lavoro accessorio continua ad applicarsi l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, con necessità di autorizzazione preventiva salvo i casi esclusi dalla norma.

Regole operative e rinvii

La circolare rinvia a un allegato riepilogativo sulle modalità applicative del sistema dei voucher in relazione alle varie tipologie di attività. Per caratteristiche dei buoni lavoro e procedure operative richiama le precedenti circolari INPS in materia e le istruzioni disponibili sul sito istituzionale.

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