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Circolare

Circolare numero 90 del 10-07-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, alla luce dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, come individuare la legislazione di sicurezza sociale applicabile quando un lavoratore svolge attività in due o più Stati membri dell’Unione europea, nonché le regole per la compilazione e gestione dei formulari E 101 ed E 102. Vengono distinti i casi di lavoro dipendente, autonomo, iscrizione alla gestione separata, cumulo di lavoro dipendente e autonomo, e i casi in cui si applicano regole particolari o deroghe. La circolare indica anche gli obblighi di comunicazione a carico di lavoratori e datori di lavoro, la procedura automatizzata da utilizzare e le competenze delle istituzioni nazionali ed estere, incluso il Ministero del Lavoro per alcune fattispecie.

Determinazione della legislazione previdenziale applicabile nei casi di lavoro in più Stati UE e uso dei formulari E 101 ed E 102

Determinazione della legislazione applicabile nei casi di lavoro in più Stati UE e formulari E 101 ed E 102

La circolare fornisce le istruzioni operative per individuare la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori che svolgono attività in due o più Stati membri dell’Unione europea, nonché per la gestione dei formulari E 101 ed E 102. Le indicazioni si fondano sui regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 e richiamano anche i regimi applicabili nello Spazio economico europeo e in Svizzera nei limiti precisati.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare parte dal principio generale della lex loci laboris, secondo cui il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la propria attività. I regolamenti comunitari citati disciplinano però le ipotesi in cui l’attività sia svolta normalmente in più Stati membri. Le istruzioni riguardano i lavoratori diversi da quelli dei trasporti internazionali e marittimi che:

  • svolgono attività come dipendenti in due o più Stati membri;
  • svolgono attività come autonomi in due o più Stati membri;
  • svolgono contemporaneamente attività da dipendente e da autonomo in più Stati.

Obblighi di comunicazione a carico di datori di lavoro, lavoratori e sedi INPS

La circolare ribadisce che il datore di lavoro con sede o domicilio in Italia deve comunicare all’Istituto i casi in cui i propri dipendenti lavorano normalmente in più Stati comunitari, nonché ogni variazione successiva. Analogamente, il lavoratore autonomo e il lavoratore dipendente che opera per più aziende in diversi Stati devono informare l’istituzione dello Stato di residenza circa lo svolgimento dell’attività in più Paesi e le relative modifiche. Le sedi INPS devono diffondere tali obblighi tra l’utenza potenzialmente interessata e gestire i casi con la procedura automatizzata prevista dal messaggio n. 11701 dell’8 maggio 2007.

Criteri per i lavoratori dipendenti e autonomi

Per il lavoratore dipendente o autonomo che svolge normalmente attività in due o più Stati membri e risiede in uno di essi, si applica unicamente la legislazione dello Stato di residenza. Nel caso del dipendente che lavora per un unico datore di lavoro in più Stati e risiede in un altro Stato membro, la legislazione applicabile è quella dello Stato in cui il datore di lavoro ha sede o domicilio, salvo l’ipotesi in cui il lavoratore eserciti parte dell’attività nello Stato di residenza o dipenda da datori di lavoro stabiliti in Stati diversi. Per il lavoratore autonomo che risiede in uno Stato diverso da quelli in cui opera, si applica la legislazione dello Stato in cui svolge l’attività principale.

Lavoratori iscritti alla gestione separata

La circolare chiarisce che per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 non esistono norme comunitarie specifiche e che, quindi, essi devono essere assimilati, ai fini previdenziali, a lavoratori dipendenti o autonomi in base alla natura del rapporto.

Sono assimilati ai lavoratori dipendenti i titolari di:

  • dottorato di ricerca, assegno o borsa di studio erogata dal MUIR;
  • collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto;
  • collaborazioni occasionali ex articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003;
  • collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni;
  • collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione;
  • medici in formazione specialistica;
  • associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontari del servizio civile.

Sono assimilati ai lavoratori autonomi i titolari di:

  • incarico di amministratore, sindaco, revisore o liquidatore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • collaborazioni di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipazione a collegi e commissioni;
  • attività di venditore porta a porta;
  • rapporti occasionali autonomi;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non sia prevista una cassa previdenziale obbligatoria.

Nei casi in cui tali soggetti svolgano attività in più Stati membri, si applicano i criteri generali sopra richiamati, nel rispetto della classificazione previdenziale indicata. La circolare precisa inoltre che, quando per essi risultino simultaneamente applicabili le legislazioni di due Stati membri ai sensi dell’articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b), la contribuzione dovuta alla Gestione Separata va calcolata con l’aliquota prevista per gli iscritti ad altra forma pensionistica.

Applicazione concreta della legislazione e rilascio del formulario E 101

Una volta individuata la legislazione applicabile, il lavoratore è considerato come se l’insieme delle attività fosse svolto sul territorio dello Stato cui quella legislazione appartiene. La persona interessata deve comunicare all’istituzione dello Stato di residenza in quali Stati svolge l’attività; l’istituzione, a sua volta, informa le istituzioni degli altri Stati coinvolti.

Nei casi in cui il lavoratore risieda in uno degli Stati di lavoro, l’istituzione dello Stato di residenza rilascia il formulario E 101, che attesta l’assoggettamento alla sola legislazione di tale Stato. Se il lavoratore risiede in uno Stato diverso da quello in cui presta attività come dipendente, il formulario E 101 è rilasciato dall’istituzione dello Stato in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro. In entrambi i casi le istituzioni si scambiano le informazioni necessarie per il rapporto assicurativo.

La circolare precisa che, nella compilazione del formulario E 101, devono essere indicati:

  • il riferimento normativo applicato, distinguendo tra dipendente e autonomo;
  • la denominazione e la sede delle aziende per cui è svolta l’attività;
  • la data dalla quale l’assicurato è assoggettato alla legislazione italiana;
  • se prevista o prevedibile, la data fino alla quale l’attività continuerà in più Stati.

Casi particolari del lavoro autonomo e competenza ministeriale

Per il lavoratore autonomo non residente in uno degli Stati in cui opera, la determinazione dell’attività principale deve tener conto della sede fissa e permanente in cui si svolge l’attività; se questo criterio non consente la determinazione, si considerano la natura abituale o la durata delle attività, il numero dei servizi resi e il reddito prodotto.

La circolare affronta anche l’ipotesi in cui la legislazione individuata non consenta l’iscrizione del lavoratore autonomo a un regime obbligatorio o volontario per la vecchiaia. In tal caso si applica la legislazione di uno degli altri Stati interessati e, se più legislazioni risultano astrattamente applicabili, le autorità ministeriali competenti devono accordarsi affinché il lavoratore sia soggetto a un solo Stato. La gestione di questi casi spetta al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, mentre il formulario E 101 è poi rilasciato dall’istituzione competente. Le sedi INPS devono fornire indicazioni agli interessati e trasmettere la pratica al Ministero.

Cumulo di lavoro dipendente e autonomo in più Stati

Quando una persona svolge contemporaneamente un’attività dipendente e una autonoma in più Stati membri, la regola generale prevede l’applicazione della legislazione dello Stato in cui viene svolta l’attività in qualità di lavoratore dipendente, come se l’intera attività fosse esercitata in quello Stato. Se il soggetto risiede in uno degli Stati in cui lavora, si applica invece la legislazione dello Stato di residenza.

In tali ipotesi le sedi devono specificare sul formulario E 101 che esso è rilasciato in applicazione dell’articolo 14 quater, lettera a), e trasmetterne copia a tutte le istituzioni estere interessate. Le istituzioni devono fornire le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi dovuti all’unico Stato competente.

Ipotesi di applicazione simultanea di due legislazioni

La circolare richiama le disposizioni già illustrate con la circolare n. 39 dell’8 marzo 2006 e con la circolare n. 35 del 7 febbraio 2007, trasmettendo l’allegato VII aggiornato del regolamento n. 1408/71. Nei casi previsti da tale allegato, la persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di entrambi gli Stati in cui svolge l’attività, in deroga al principio di unicità della legislazione applicabile.

Poiché non vi è esonero da alcun regime assicurativo, non deve essere rilasciato alcun formulario E 101. Resta comunque fermo l’obbligo per le istituzioni designate dai due Stati di scambiarsi reciprocamente le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 12 bis, punto 8, del regolamento n. 574/72.

Formulario E 102 e proroga del distacco

Per i lavoratori distaccati all’estero, se è prevedibile la prosecuzione del distacco per un ulteriore periodo non superiore a un anno e si intende mantenere l’assoggettamento alla legislazione italiana, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono chiedere all’autorità estera la continuazione dell’assoggettamento compilando la prima parte del formulario E 102. L’autorità o l’organismo estero competente compila la seconda parte e trasmette il formulario al datore di lavoro, che deve consegnarne copia al dipendente e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

La circolare precisa che, in questo modo, permane l’esonero dall’obbligo assicurativo nello Stato di destinazione. Per i lavoratori distaccati in Italia resta ferma la competenza del Ministero del Lavoro, tramite le Direzioni Provinciali del Lavoro, per la vidimazione del formulario E 102. La copia vidimata ricevuta dall’Istituto deve essere acquisita nella procedura distacchi e utilizzata per eventuali successivi accordi con gli enti esteri ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71.

Validità dei formulari e rapporti con le istituzioni estere

La circolare distingue nettamente tra i due formulari:

  • il formulario E 101 documenta la legislazione applicabile nei casi di lavoro in più Stati o di distacco, secondo le ipotesi trattate;
  • il formulario E 102 riguarda esclusivamente la proroga del distacco.

Viene inoltre precisato che il formulario E 102 è valido solo se vidimato nella parte B dall’autorità competente del Paese in cui il lavoratore è inviato. Le sedi INPS devono fornire, su richiesta, ogni informazione utile a datori di lavoro e lavoratori e mantenere il necessario scambio informativo con le istituzioni estere coinvolte.

Punti principali

Ambito e finalità

La circolare chiarisce i criteri per determinare quale legislazione di sicurezza sociale si applichi ai lavoratori che operano contemporaneamente in due o più Stati membri UE, richiamando il principio della lex loci laboris e le deroghe previste dai regolamenti comunitari. Le istruzioni riguardano i lavoratori diversi da quelli dei trasporti internazionali e marittimi e si applicano anche, nei limiti indicati, ai soggetti operanti nello Spazio economico europeo e in Svizzera.

Obblighi di comunicazione e procedura

Il datore di lavoro con sede o domicilio in Italia deve comunicare all’Istituto i casi in cui i dipendenti lavorano normalmente in più Stati comunitari e ogni variazione. Anche il lavoratore autonomo e il dipendente che lavora per più aziende in più Stati devono informare l’istituzione dello Stato di residenza. Le sedi INPS devono diffondere tali obblighi all’utenza interessata e utilizzare la procedura automatizzata prevista dal messaggio n. 11701 dell’8 maggio 2007 sia per il distacco sia per il lavoro contemporaneo.

Regole generali per lavoratori dipendenti e autonomi

Se il lavoratore dipendente o autonomo svolge normalmente attività in due o più Stati membri e risiede in uno di essi, è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato di residenza. Se il dipendente lavora per un unico datore di lavoro in più Stati e risiede in un altro Stato membro, si applica la legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha sede o domicilio, salvo il caso in cui il lavoratore svolga parte dell’attività nello Stato di residenza o dipenda da datori di lavoro con sede in Stati diversi. Per il lavoratore autonomo che risiede in uno Stato diverso da quelli in cui opera, si applica la legislazione dello Stato in cui esercita l’attività principale.

Iscritti alla gestione separata

Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la circolare afferma che non esiste una norma comunitaria specifica e che occorre assimilarli, dal punto di vista previdenziale, a lavoratori dipendenti o autonomi in base alla natura della prestazione. Sono elencate le categorie assimilate ai dipendenti e quelle assimilate agli autonomi. Quando per tali soggetti si applicano simultaneamente le legislazioni di due Stati membri ai sensi dell’articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b), la contribuzione alla Gestione Separata va calcolata con l’aliquota prevista per gli iscritti ad altra forma pensionistica.

Applicazione della legislazione e formulario E 101

Una volta individuata la legislazione applicabile, il lavoratore è trattato come se l’intera attività fosse svolta nello Stato cui tale legislazione appartiene. L’istituzione dello Stato di residenza deve essere informata dagli interessati; essa comunica poi alle altre istituzioni coinvolte e, se competente, rilascia il formulario E 101. La circolare indica in dettaglio come compilare il formulario nei casi di lavoratore residente in uno degli Stati di lavoro, lavoratore non residente nello Stato di lavoro e lavoratore autonomo non residente, specificando che occorre indicare i riferimenti normativi applicabili, le aziende interessate, la data di inizio dell’assoggettamento e, se prevista, la data fino alla quale l’attività continuerà in più Stati.

Lavoro autonomo con criticità nell’individuazione della legislazione

Per il lavoratore autonomo che, in base all’articolo 14 bis, paragrafo 2, non possa essere iscritto a un regime obbligatorio o volontario per la vecchiaia nello Stato determinato, la circolare prevede l’applicazione della legislazione di uno degli altri Stati interessati. Se risultano applicabili più legislazioni, le autorità ministeriali competenti devono accordarsi per assoggettare il lavoratore a un solo Stato. La trattazione di tali casi è demandata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, mentre il rilascio del formulario E 101 spetta all’istituzione competente.

Cumulo di lavoro dipendente e autonomo in più Stati

Chi svolge contemporaneamente lavoro dipendente e autonomo in più Stati membri è, in linea generale, assoggettato alla legislazione dello Stato in cui svolge l’attività come dipendente; se risiede in uno degli Stati in cui lavora, si applica invece la legislazione dello Stato di residenza. Le sedi devono evidenziare sul formulario E 101 che il rilascio avviene ai sensi dell’articolo 14 quater, lettera a), e inviare copia del formulario a tutte le istituzioni estere interessate. Le istituzioni devono scambiarsi le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi dovuti all’unico Stato la cui legislazione è applicabile.

Casi di applicazione simultanea di due legislazioni e allegato VII

Nei casi previsti dall’allegato VII del regolamento n. 1408/71, aggiornato con allegato n. 3 della circolare, la persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di entrambi gli Stati in deroga al principio di unicità della legislazione. In tali ipotesi non deve essere rilasciato il formulario E 101, perché non vi è esonero da alcun regime assicurativo. Le istituzioni designate dai due Stati devono però scambiarsi reciprocamente le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 12 bis, punto 8, del regolamento n. 574/72.

Formulario E 102 e proroga del distacco

Per i lavoratori distaccati all’estero, se è prevedibile la prosecuzione del distacco per un ulteriore periodo non superiore a un anno e si intende continuare ad assoggettare il lavoratore alla legislazione italiana, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono chiedere all’autorità estera la continuazione dell’assoggettamento compilando la prima parte del formulario E 102. L’autorità estera compila la seconda parte e trasmette il formulario, che il datore di lavoro deve consegnare in copia al dipendente e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Per i lavoratori distaccati in Italia resta competente il Ministero del Lavoro, tramite le DPL, per la vidimazione del formulario E 102. La copia vidimata ricevuta dall’Istituto va acquisita in procedura distacchi e utilizzata per eventuali successivi accordi ex articolo 17 del regolamento n. 1408/71. Il formulario E 102 è valido solo se vidimato nella parte B dall’autorità competente del Paese di destinazione.

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