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Circolare

Circolare numero 86 del 07-07-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare detta le istruzioni operative per riconoscere alle aziende gli incentivi previsti dal Programma P.A.R.I. 2007 quando assumono lavoratori svantaggiati titolari di sussidio mensile. Sono indicati i requisiti dell’assunzione, le condizioni di compatibilità e di restituzione del beneficio, la procedura di autorizzazione presso l’INPS, le modalità di esposizione nel DM10/2 e le relative istruzioni contabili con istituzione di nuovi conti.

Programma P.A.R.I. 2007: incentivi alle aziende e istruzioni contabili

Programma P.A.R.I. 2007: incentivi alle aziende e istruzioni contabili

La circolare disciplina la fruizione, da parte delle aziende, degli incentivi connessi al Programma P.A.R.I. 2007 per l’assunzione di lavoratori svantaggiati titolari di sussidio mensile. Vengono definiti i requisiti soggettivi e oggettivi, la procedura amministrativa di autorizzazione, le modalità di utilizzo nel modello DM10/2 e le relative scritture contabili.

Inquadramento del Programma P.A.R.I. 2007

Il Programma P.A.R.I. 2007, acronimo di "Programma d’Azione per il ReImpiego di lavoratori svantaggiati", è stato illustrato in precedenza con il messaggio n. 17942 del 6 agosto 2008, in attuazione del Decreto direttoriale n. 1844 del 27 settembre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Gli enti coinvolti sono, oltre al Ministero del Lavoro, Italia Lavoro, l’INPS, le Regioni, le Province e i Centri per l’Impiego.

Soggetti beneficiari e condizioni per il riconoscimento

L’incentivo è riconosciuto all’azienda che assume un soggetto avente diritto al sussidio mensile del Programma P.A.R.I. Gli importi non ancora maturati dal lavoratore alla data dell’assunzione vengono attribuiti all’azienda, purché l’assunzione presenti determinati requisiti:

  • contratto a tempo indeterminato;
  • oppure contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi;
  • orario di lavoro pari o superiore a 20 ore settimanali.

La circolare estende il beneficio anche ai casi in cui:

  • un precedente contratto a tempo determinato di durata inferiore o pari a 12 mesi venga trasformato in contratto a tempo indeterminato;
  • venga stipulato senza soluzione di continuità un nuovo contratto a tempo determinato, purché la durata complessiva, tenuto conto del rapporto precedente, porti a un periodo di impiego superiore ai 12 mesi.

È inoltre richiesto che l’azienda aderisca al programma di reimpiego predisposto dal Centro per l’Impiego o da servizio analogo competente.

Restituzione del beneficio in caso di cessazione del rapporto

Il documento precisa che, nei primi dodici mesi dall’assunzione, trasformazione o proroga, l’incentivo è soggetto a restituzione parziale o totale in determinate ipotesi:

  • licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo: restituzione del 100% del beneficio;
  • dimissioni del lavoratore: restituzione del 50% del beneficio.

Procedura di richiesta e verifiche amministrative

Per ottenere il beneficio l’azienda deve presentare istanza alla Direzione territoriale INPS competente per posizione contributiva, chiedendo l’autorizzazione alla fruizione mediante conguaglio con i contributi esposti nel modello DM10/2.

Alla domanda devono essere allegati:

  • una dichiarazione di responsabilità che attesti l’instaurazione, trasformazione o proroga del rapporto di lavoro;
  • la dichiarazione di adesione al programma di reimpiego oppure copia dell’atto di adesione sottoscritto presso il Centro per l’Impiego o altro servizio competente.

La richiesta e le dichiarazioni devono essere compilate secondo il fac-simile allegato alla circolare e firmate anche dal lavoratore assunto, per presa d’atto della sospensione del sussidio nei suoi confronti.

La Direzione territoriale competente verifica la coerenza della durata del rapporto con le tipologie ammesse e trasmette la domanda all’unità di processo "prestazioni a sostegno del reddito" della sede che gestisce il sussidio. Quest’ultima accerta il diritto del lavoratore al sussidio, sospende il pagamento dal giorno dell’assunzione, trasformazione o proroga e comunica l’importo residuo dell’incentivo spettante all’unità di processo "aziende con dipendenti".

La sede competente autorizza infine l’azienda alla fruizione del beneficio in un’unica soluzione e ne dà comunicazione tramite il modulo allegato alla circolare.

Modalità di fruizione e compatibilità con altri benefici

La circolare specifica che la fruizione dell’incentivo deve avvenire in unica soluzione attraverso il sistema delle denunce mensili DM10/2, entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione relativa al singolo lavoratore.

Gli incentivi sono compatibili con eventuali altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente per la particolare tipologia di assunzione effettuata.

Codifiche contributive e compilazione del DM10/2

Le aziende autorizzate devono essere contrassegnate dal codice di autorizzazione "7J", con il significato di "aziende che fruiscono dell’incentivo programma P.A.R.I D.D. n. 1844 del 27 settembre 2007".

Per la compilazione del DM10/2 devono essere adottate le seguenti modalità:

  • quadro B-C: indicazione dei dipendenti interessati con i normali codici di contribuzione; ai soli fini statistici, nel mese del conguaglio, in uno dei righi in bianco va riportato nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori interessati, preceduto dal codice "LAPA" con il significato di "lavoratori programma Pari 2007";
  • nessuna valorizzazione nelle caselle "giornate", "retribuzioni" e "somme a debito" per tale annotazione statistica;
  • quadro D: esposizione dell’importo dell’incentivo spettante con il codice "L404", che significa "conguaglio incentivo programma PARI 2007";
  • quadro B-C: per l’eventuale restituzione del 100% o del 50% del beneficio, indicazione dell’importo da restituire con il codice "M119", avente il significato di "restituzione incentivo programma PARI 2007", senza compilare le caselle relative a numero dipendenti, giornate e retribuzioni.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Poiché gli oneri derivanti dal Decreto direttoriale n. 1844/2007 gravano sullo Stato tramite il Fondo per l’occupazione, la rilevazione contabile degli incentivi esposti con il codice "L404" avviene mediante il conto GAW 32/120, istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Gli importi eventualmente restituiti dai datori di lavoro, evidenziati con il codice "M119", devono essere imputati al conto GAW 24/120.

I nuovi conti GAW 24/120 e GAW 32/120 sono richiamati nell’allegato n. 3 alla circolare.

Punti principali

Finalità della circolare

Fornisce le istruzioni per l’erogazione alle aziende degli incentivi collegati al Programma P.A.R.I. 2007, già illustrato con il messaggio n. 17942 del 6 agosto 2008, e le conseguenti rilevazioni contabili.

Soggetti interessati e presupposti dell’incentivo

L’incentivo spetta all’azienda che assume un lavoratore svantaggiato avente titolo al sussidio mensile per gli importi non ancora maturati alla data dell’assunzione. L’agevolazione è riconosciuta per assunzioni a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 12 mesi, con orario pari o superiore a 20 ore settimanali, nonché in caso di trasformazione di un contratto a termine di durata inferiore o pari a 12 mesi in contratto a tempo indeterminato o di nuova assunzione a termine senza soluzione di continuità che determini complessivamente un impiego superiore a 12 mesi.

Adesione al programma di reimpiego e cause di restituzione

È necessario che l’azienda aderisca al programma di reimpiego predisposto dal Centro per l’impiego o da altro servizio competente. Nei primi 12 mesi dall’assunzione, trasformazione o proroga, se interviene licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo l’azienda deve restituire il 100% del beneficio; in caso di dimissioni del lavoratore deve restituire il 50%.

Procedura di autorizzazione e controlli

L’azienda deve chiedere alla Direzione territoriale INPS competente, presso cui assolve gli obblighi contributivi, l’autorizzazione alla fruizione mediante conguaglio dei contributi nel DM10/2. Alla richiesta va allegata una dichiarazione di responsabilità sull’instaurazione, trasformazione o proroga del rapporto e sull’adesione al programma di reimpiego, oppure copia dell’atto di adesione. La domanda e le dichiarazioni devono essere redatte secondo il fac-simile allegato alla circolare e firmate anche dal lavoratore per presa d’atto della sospensione del sussidio. La struttura territoriale verifica la tipologia del rapporto, trasmette la richiesta alla sede che gestisce il sussidio, sospende il pagamento dal giorno dell’assunzione/trasformazione/proroga, comunica il provvedimento al lavoratore e calcola l’importo residuo spettante all’azienda.

Fruizione del beneficio e compatibilità

La sede competente autorizza la fruizione del beneficio in unica soluzione e ne dà comunicazione all’azienda. I moduli per richiesta e concessione sono disponibili in formato elettronico sui siti internet e intranet dell’Istituto. Gli incentivi sono compatibili con eventuali altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente per il tipo di assunzione effettuata.

Codifica aziendale e compilazione DM10/2

Le aziende autorizzate devono essere contrassegnate dal codice di autorizzazione "7J". La fruizione avviene entro il terzo mese successivo al ricevimento dell’autorizzazione, tramite DM10/2: nel quadro B-C si indicano i lavoratori interessati con il codice "LAPA" ai soli fini statistici, senza compilare giornate, retribuzioni e somme a debito; nel quadro D si espone l’importo dell’incentivo con il codice "L404"; per eventuali restituzioni del 100% o del 50% si usa il codice "M119" nel quadro B-C, senza indicare numero dipendenti, giornate o retribuzioni.

Istruzioni contabili

Poiché gli oneri sono a carico dello Stato tramite il Fondo per l’occupazione, gli incentivi esposti con il codice "L404" sono rilevati nel conto GAW 32/120, istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Le somme eventualmente restituite dai datori di lavoro ed esposte con il codice "M119" confluiscono nel conto GAW 24/120. I nuovi conti sono riportati nell’allegato n. 3.

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