Circolare numero 87 del 08-07-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità operative per fruire, per l’anno 2009, dello sgravio contributivo spettante alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio marittimo. La misura, prorogata dall’art. 29, comma 1-decies, della legge n. 14/2009, è riconosciuta nel limite del 45% dei contributi ordinariamente dovuti ed è stata autorizzata dalla Commissione europea. Vengono forniti i codici di autorizzazione da utilizzare, le modalità di esposizione nel DM10, le regole per i recuperi, i termini per gli arretrati e l’imputazione contabile degli oneri.
Proroga 2009 degli sgravi contributivi per le imprese armatoriali del cabotaggio marittimo
Proroga 2009 degli sgravi contributivi per il cabotaggio marittimo
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione, nell’anno 2009, dello sgravio contributivo riconosciuto alle imprese armatoriali che svolgono attività di cabotaggio marittimo. La misura deriva dall’art. 29, comma 1-decies, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, che proroga i benefici previsti dall’art. 34-sexies del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge n. 80/2006. Lo sgravio è riconosciuto nel limite del 45% dei contributi ordinariamente previsti ed è richiamata anche l’avvenuta autorizzazione della Commissione europea.
Ambito normativo e precedente disciplina
La circolare rinvia, per gli aspetti normativi e di prassi già chiariti, alle precedenti istruzioni dell’Istituto, in particolare alle circolari n. 150 del 13 settembre 2002, n. 48 del 10 marzo 2003 e n. 75 del 10 aprile 2003. Restano quindi fermi i criteri già illustrati in merito alle navi rientranti nel beneficio e ai lavoratori interessati, mentre il presente documento si concentra sulle modalità pratiche di applicazione dello sgravio prorogato per il 2009.
Codifica delle posizioni contributive
Le posizioni contributive riferite al personale marittimo imbarcato dipendente da imprese destinatarie dello sgravio continuano a essere identificate dal codice di autorizzazione "9E", che dal 1° gennaio 2009 assume anche il significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 29, comma 1-decies, legge n. 14/2009.
Il codice non deve essere attribuito alle posizioni contraddistinte dal codice "2N", relativo all’impresa armatoriale per il solo personale non soggetto alla legge 26 luglio 1984, n. 413.
Per gli adempimenti contributivi relativi ai periodi di riposo compensativo dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL), le unità periferiche attribuiscono alle aziende armatoriali una posizione separata con codice di autorizzazione "9N", che dal 1° gennaio 2009 assume il significato di posizione accessoria riferita ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio.
Per i galleggianti privi di propulsione propria e per i rimorchiatori, le posizioni contributive continuano a essere contraddistinte dal codice "9N", che dal 1° gennaio 2009 assume il significato di posizione relativa ai galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici.
Modalità di esposizione e conguaglio nel DM10
Ai fini del conguaglio, i datori di lavoro devono:
- esporre il personale avente titolo allo sgravio nei quadri "B-C" del DM10 secondo le modalità ordinarie;
- calcolare l’importo complessivo del beneficio spettante per il mese, pari al 45% della contribuzione dovuta, e indicarlo nel quadro "D" del DM10 con il codice "C925", avente il significato di sgravio cabotaggio ex art. 29, comma 1-decies, legge n. 14/2009;
- determinare l’importo complessivo dello sgravio per i periodi di paga pregressi, comunque non anteriori a gennaio 2009, e indicarlo nel quadro "D" del DM10 con il codice "C926", avente il significato di arretrati sgravio cabotaggio ex art. 29, comma 1-decies, legge n. 14/2009.
L’operazione relativa agli arretrati deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
La circolare richiama inoltre la necessità di un corretto utilizzo dei codici statistici "C000", "X000" e "N000", secondo le modalità già dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998.
Recupero del credito
L’eventuale credito derivante dallo sgravio può essere recuperato in tre modi:
- compensazione su modello F24, nel limite massimo di 516.456,90 euro previsto dall’art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000;
- richiesta di rimborso del credito, o dell’eventuale eccedenza, alla Sede competente dell’Istituto;
- richiesta di compensazione mediante procedura ordinaria.
I crediti risultanti dalle denunce DM10/2 possono essere compensati su modello F24 entro il limite complessivo indicato e a partire dalla data di scadenza della trasmissione della denuncia da cui emerge il credito, per i dodici mesi successivi, a condizione che il contribuente non abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.
Istruzioni contabili
Gli oneri derivanti dall’ulteriore proroga dello sgravio devono essere imputati al conto GAW 37/112, già esistente.
Richiamo alla base normativa
In allegato è riportato lo stralcio dell’art. 29, comma 1-decies, della legge n. 14/2009, che dispone la proroga per il 2009 dei benefici per le imprese di cabotaggio marittimo nel limite del 45% dei contributi ordinariamente previsti. La circolare si colloca quindi come atto applicativo di una misura temporanea di sostegno al settore, finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane.
Punti principali
Proroga e misura dello sgravio
Per l’anno 2009 è prorogato lo sgravio contributivo previsto per le imprese di cabotaggio marittimo dall’art. 34-sexies del d.l. n. 4/2006. La misura è pari al 45% dei contributi ordinariamente previsti, comprensivi della quota datoriale e di quella a carico del lavoratore. La disposizione è stata notificata alla Commissione europea e ritenuta compatibile con il mercato comune.
Codici di autorizzazione e posizioni contributive
Le posizioni del personale marittimo imbarcato restano contraddistinte dal codice di autorizzazione 9E, che dal 1° gennaio 2009 assume anche il significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio. Il codice 9E non va attribuito alle posizioni con codice 2N. Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL) si utilizza una posizione separata con codice 9N, che dal 1° gennaio 2009 identifica la posizione accessoria per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio. Per i galleggianti privi di propulsione propria e per i rimorchiatori continua a valere il codice 9N, con il nuovo significato specifico indicato dalla circolare.
Modalità di conguaglio nel DM10
I datori di lavoro devono esporre il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C del DM10 secondo le modalità ordinarie. L’importo del beneficio del mese va calcolato nella misura del 45% della contribuzione dovuta e indicato nel quadro D con il codice C925. Per i periodi di paga pregressi, comunque non anteriori a gennaio 2009, lo sgravio va determinato separatamente e indicato nel quadro D con il codice C926; tale operazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Recupero del credito contributivo
L’eventuale credito maturato può essere recuperato mediante compensazione su modello F24, nei limiti massimi complessivi di 516.456,90 euro, oppure mediante richiesta di rimborso alla Sede competente o mediante richiesta di compensazione con procedura ordinaria. I crediti risultanti dalle denunce DM10/2 sono compensabili su F24 entro il limite complessivo e a partire dalla scadenza della trasmissione della denuncia da cui emerge il credito, fino ai dodici mesi successivi, purché non sia stato chiesto il rimborso nella denuncia stessa.
Istruzioni contabili
Gli oneri relativi alla proroga dello sgravio vanno imputati al conto GAW 37/112, già esistente.
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