Sentenza del 22/05/2019 n. 13796 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva escluso la debenza dell’ICI su aree di proprietà, pro quota, della s.r.l. Q., gravate da una servitù perpetua di uso pubblico. Secondo il Comune, la Commissione aveva erroneamente assimilato la servitù di uso pubblico ai diritti reali indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4, ritenendo che il Comune fosse titolare di un diritto reale idoneo a escludere l’imposizione in capo al proprietario. La Corte ha chiarito che la servitù di uso pubblico è un diritto reale parziario, di natura reale e pubblicistica, spettante al Comune quale ente esponenziale della collettività, ma distinto dai diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie previsti dalla norma di esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della s.r.l. Q. contro i quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007-2010. È stato stabilito che, non rientrando la servitù di uso pubblico tra i diritti reali elencati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4, il soggetto passivo dell’imposta resta il proprietario dell’immobile. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre la s.r.l. Q. è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1
Individua il presupposto dell’ICI e concorre a fondare l’assoggettamento all’imposta degli immobili oggetto di proprietà privata.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3
Individua il soggetto passivo dell’imposta nel proprietario dell’immobile o nel titolare dei diritti reali espressamente previsti dalla disciplina; nel caso esaminato, la proprietà resta in capo alla s.r.l. Q.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero su cui il comune ha un diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie.
La disposizione prevede un’esclusione limitata agli immobili comunali o ai casi in cui il Comune sia titolare dei diritti reali nominativamente indicati. La servitù di uso pubblico, essendo autonoma e diversa da tali diritti, non determina l’esenzione dell’immobile privato.
Codice civile, art. 825
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti ... per il conseguimento di fini di pubblico interesse.
Costituisce la base normativa della servitù di uso pubblico quale diritto reale parziario e pubblicistico su bene altrui, ma non la assimila ai diritti reali elencati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992 ai fini dell’esenzione ICI.
Codice civile, art. 1021
Disciplina il diritto d’uso, che attribuisce al titolare il godimento diretto del bene e ha durata necessariamente limitata; la servitù di uso pubblico, invece, è esercitata dalla collettività ed è tendenzialmente perpetua.
Codice civile, art. 1027
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
La servitù di uso pubblico si distingue dalla servitù prediale ordinaria per l’assenza di un fondo dominante: il diritto è costituito a beneficio di una collettività indeterminata e per il perseguimento di un interesse pubblico.
Codice civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La mera esistenza di una servitù di uso pubblico su un immobile privato non trasferisce la proprietà al Comune e, di regola, non esclude l’obbligo tributario del proprietario.
- Le esenzioni fiscali fondate sulla titolarità di diritti reali devono essere interpretate in modo restrittivo: una situazione giuridica non espressamente compresa nell’elenco normativo non può essere automaticamente equiparata a usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
- La servitù di uso pubblico attribuisce alla collettività la possibilità di utilizzare il bene e limita il proprietario, ma non equivale al diritto d’uso civilistico del Comune né elimina necessariamente il possesso e la proprietà privata.
- Ai fini dell’ICI, e secondo il principio affermato per la fattispecie esaminata, il proprietario rimane soggetto passivo anche quando il bene è gravato da un vincolo di uso pubblico, salvo che ricorra una specifica causa normativa di esenzione.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare concretamente la natura del diritto costituito, il soggetto titolare, il contenuto del vincolo e la presenza di una disposizione fiscale che riconosca espressamente l’esenzione.
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