Ordinanza n. 148/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza dirigenziale n. 57 del 09 febbraio 2026, notificata in data 11 febbraio 2026, emessa dal Comune di Cecina, avente ad oggetto l’ordine di rilascio del Maneggio Comunale “Il Paiolo” “libero da persone, beni, attrezzature e materiali di qualsiasi natura” entro il termine perentorio del 23 febbraio 2026, “data tra l’altro coincidente con la tempistica di due mesi per la permanenza dei cavalli ospitati nella struttura come previsto all’art. 6 del Capitolato prestazionale dell’ultima selezione ad evidenza pubblica esperita”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso con quello impugnato, ancorché non conosciuto, comunque lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di rilascio del maneggio comunale, libero da persone, beni, attrezzature e materiali, entro un termine perentorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione sportiva dilettantistica ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Cecina le ha ordinato di rilasciare il maneggio comunale entro il 23 febbraio 2026. Dal provvedimento emerge che la concessione originariamente rilasciata alla ricorrente era scaduta il 30 aprile 2025 e che erano scadute anche le successive proroghe. La ricorrente non aveva partecipato alla nuova gara pubblica indetta per l’affidamento annuale della gestione, già aggiudicata a un’altra associazione sportiva dilettantistica, costituita in giudizio come controinteressata. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né indica puntualmente violazioni di legge, profili di incompetenza o figure sintomatiche di eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti, allo stato, i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata. La decisione è fondata sulla scadenza della concessione e delle proroghe, sulla mancata partecipazione della ricorrente alla nuova gara e sull’avvenuta aggiudicazione della gestione a un nuovo operatore. Ha inoltre valorizzato la disponibilità del nuovo gestore a mantenere nella struttura i cavalli presenti, compresi quelli di proprietà della ricorrente, ritenendo così non dimostrata una situazione tale da giustificare la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge in favore del Comune e in euro 500,00 oltre accessori di legge in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il TAR ne ha escluso la sussistenza nel caso concreto.
Massime di principio
- La scadenza della concessione amministrativa e delle eventuali proroghe, unitamente all’aggiudicazione della nuova procedura pubblica a un diverso gestore, costituisce elemento contrario alla concessione della sospensione cautelare dell’ordine di rilascio adottato dall’amministrazione.
- La disponibilità del nuovo gestore a mantenere nella struttura i beni o gli animali presenti, inclusi quelli di proprietà del gestore uscente, può escludere allo stato la configurabilità di un pregiudizio cautelare grave e attuale idoneo a giustificare la sospensione dell’ordine di rilascio.
- La mancata partecipazione del precedente concessionario alla nuova gara per l’affidamento della gestione indebolisce, in sede cautelare, la pretesa alla prosecuzione della gestione oltre la scadenza della concessione e delle proroghe.
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