Cassazione Civile, Ordinanza n. 03390/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del ricorrente per il pagamento di una somma in favore del condominio. Il ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'inefficacia del decreto sostenendo che la notificazione fosse stata eseguita nel luogo sbagliato e che l'avviso di ricevimento non fosse mai stato da lui sottoscritto, sicché la notifica non si sarebbe perfezionata. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica localizzazione processuale della ricevuta postale, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il ricorrente ha dedotto due errori di fatto revocatori: in primo luogo, che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non localizzata nel ricorso la ricevuta postale, nonostante essa fosse stata depositata nel fascicolo di parte; in secondo luogo, che la Corte avrebbe supposto l'esistenza di una cassetta postale intestata al ricorrente nel luogo della notifica, mentre tale cassetta non sarebbe mai esistita, con conseguente inesistenza giuridica della notificazione e non mera nullità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio perché la presunta inesistenza del fatto non riguardava un dato processuale effettivamente presente, ma l'omessa indicazione nel ricorso della localizzazione del documento, requisito richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre l'ordinanza revocanda conteneva un'ulteriore autonoma ratio di inammissibilità, non attaccata dal ricorrente, relativa alla mancata indicazione del momento di produzione del documento e del luogo di rinvenimento. Il secondo motivo è stato ritenuto comunque inammissibile e irrilevante, perché investiva una ratio subordinata e non superava la consolidata inammissibilità già fondata sulla violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
revocazione delle decisioni della Corte di cassazione
la revocazione è esperibile solo per gli specifici casi previsti dalla norma e non può essere usata per rimettere in discussione rationes decidendi che non integrano errore di fatto revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto revocatorio
l'errore revocatorio richiede la supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale decisivo che risulti incontestabilmente dagli atti in senso opposto rispetto a quanto ritenuto dal giudice.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
mancata localizzazione processuale specifica della produzione della ricevuta postale
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i documenti su cui si fonda e anche la sede processuale in cui essi sono rintracciabili; il mero richiamo al deposito o al fascicolo non basta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dalla norma, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto processuale decisivo, non una critica alla valutazione giuridica o alla sufficienza dell'argomentazione della decisione impugnata.
- Non ricorre errore revocatorio quando la parte, sotto la veste dell'errore di fatto, contesta in realtà l'applicazione del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, specie quanto alla necessaria localizzazione del documento richiamato.
- Ai fini dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., l'indicazione di un documento esige non solo la sua individuazione e il richiamo al contenuto, ma anche l'esatta indicazione della sede processuale in cui il documento è stato prodotto o può essere rintracciato.
- Se la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e la revocazione ne colpisce solo una, il ricorso resta inammissibile o comunque non può condurre all'annullamento del provvedimento.
- L'istanza di revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione un esito di inammissibilità fondato su un autonomo e non censurato profilo processuale.
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