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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36855/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di servizi)

La controversia

La controversia nasce da una serie di decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato nei confronti di Poste Italiane s.p.a. per importi di euro 2,80 ciascuno, ritenuti dovuti a titolo di costo della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) emessa in relazione a notifiche di atti a persone giuridiche. Poste Italiane si oppose ai decreti; il giudice di pace accolse solo parzialmente l’opposizione, limitandola agli interessi. In appello, il Tribunale accolse il gravame di Poste Italiane, revocò tutti i decreti ingiuntivi e rigettò le domande dell’avvocato, ritenendo che, nelle notifiche a mezzo posta, il rapporto si instauri tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale e non direttamente tra il notificante e quest’ultimo, con conseguente carenza di legittimazione passiva della società. Avverso tale decisione l’avvocato ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2-quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. nella l. 28 febbraio 2008, n. 31, in relazione all’art. 145 c.p.c., sostenendo che, nelle notifiche a persone giuridiche, il destinatario deve intendersi come il legale rappresentante o la persona addetta al servizio e che quindi le notifiche erano regolari, con la conseguenza che la CAN non avrebbe dovuto essergli addebitata. Invoca anche un precedente di legittimità. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è carente di esposizione sommaria dei fatti e di specifica indicazione degli atti richiamati, e soprattutto non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire che la CAN non gli era dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che l’atto non rispettasse i requisiti di specificità e autosufficienza dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.; dall’altro, che non fosse stata attaccata la ratio decidendi del Tribunale, fondato sulla carenza di legittimazione passiva di Poste Italiane s.p.a. nel rapporto dedotto a base dei decreti ingiuntivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro di denuncia della violazione di legge processuale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa e l’indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda; la loro carenza determina inammissibilità.

  • art. 36, comma 2-quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. nella l. 28 febbraio 2008, n. 31

    È la norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la CAN non fosse dovuta; la Corte non entra nel merito della tesi perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della regolarità delle notifiche a persone giuridiche; la Corte non accoglie la censura, perché non coglie la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non offre una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti di causa e non indica in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti su cui si fonda.
  • È inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la propria tesi senza demolire la statuizione effettivamente decisiva.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla carenza di legittimazione passiva del convenuto, la censura in cassazione deve colpire specificamente tale ragione decisoria, altrimenti resta priva di decisività.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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