Sentenza n. 410/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 92/2025 - RG n. 304/2024, pubblicata in data 18/02/2025, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione lavoro, notificata in data 08.03.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Tempio Pausania del 22 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza n. 92/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero l'8 marzo 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'emissione e all'accredito della Carta, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Poiché, nonostante la notifica del titolo, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua regolare notificazione al Ministero, la notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento e l'attivazione della Carta elettronica del docente. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisca già uno strumento adeguato di esecuzione e ha valorizzato ulteriori ragioni ostative: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una decisione giurisdizionale non eseguita.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative, valutabili in concreto con riguardo alla posizione del debitore pubblico e alle modalità dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice del lavoro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fondamento dell'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell'attivazione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione statale quando una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il termine per il suo intervento e attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche mediante delega a un dirigente territorialmente competente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'amministrazione inadempiente: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare autonome ragioni ostative connesse alle difficoltà normative, organizzative e finanziarie dell'adempimento e alla specificità dell'interesse pubblico coinvolto.
- La nomina del commissario ad acta può costituire, insieme alle concrete caratteristiche dell'inadempimento, una ragione per non applicare l'astreinte, quando il commissariamento assicuri una tutela esecutiva effettiva e il ritardo sia collegato alla complessità del procedimento e all'elevata serialità del contenzioso.
- In sede di ottemperanza di una condanna relativa a somme dovute da un'amministrazione pubblica, il commissario ad acta può essere autorizzato a ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora risultino insufficienti gli ordinari stanziamenti di bilancio.
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