Sentenza del 03/05/2019 n. 11633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, basato su un processo verbale della Guardia di Finanza, contestando la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti dalla vendita di olio. L'accertamento analitico-induttivo aveva determinato maggiori ricavi per Euro 224.153,00, utilizzando il confronto tra giacenze fisiche e contabili, acquisti, vendite, incassi, costo medio dei prodotti e percentuale di ricarico. Il contribuente contestava principalmente l'utilizzo della percentuale di ricarico, ritenendola isolatamente insufficiente e calcolata inizialmente con una media aritmetica anziché ponderata, nonché ricavata da un campione limitato delle vendite.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva ridotto i maggiori ricavi accertati da Euro 224.153,00 a Euro 140.000,00, applicando il criterio della media ponderata della percentuale di ricarico, prospettato anche dal contribuente. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato tale decisione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di F.A., ritenendo che l'accertamento non fosse fondato esclusivamente sulla percentuale di ricarico, ma su una pluralità di dati oggettivi e verificabili. Ha inoltre escluso che il ricorso potesse trasformarsi in una rivalutazione del merito e delle prove già esaminate dai giudici tributari. F.A. è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa.
L'accertamento può fondarsi su presunzioni qualificate e su una ricostruzione induttiva dei ricavi, purché il procedimento sia supportato da elementi sufficienti e coerenti. Nel caso concreto, la percentuale di ricarico era solo uno degli elementi utilizzati, insieme a giacenze, acquisti, vendite, incassi e costi medi.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5
Accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
Consente la rettifica della dichiarazione IVA sulla base di dati e presunzioni idonei a dimostrare l'esistenza di operazioni non registrate o di ricavi non dichiarati.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25, comma 1
Disposizioni relative all'accertamento dell'IRAP.
La ricostruzione dei maggiori componenti positivi di reddito rileva anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il motivo consente di denunciare errori nell'interpretazione o applicazione della legge, ma non permette di contestare la ricostruzione dei fatti quando il giudice di merito abbia applicato correttamente i principi giuridici.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso, insufficiente o contraddittorio esame della motivazione su un fatto decisivo.
Il controllo della Corte di cassazione riguarda la coerenza logico-giuridica della motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi, non una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
Massime di principio
- Una percentuale di ricarico, considerata isolatamente, può non essere sufficiente a fondare un accertamento; tuttavia, può essere legittimamente utilizzata quando è integrata da ulteriori dati oggettivi, come giacenze, acquisti, vendite, incassi e costi medi.
- Il contribuente può contestare il metodo di calcolo dell'Amministrazione e proporre criteri alternativi, come la media ponderata; se tale criterio comporta una riduzione dell'accertamento, il giudice può recepirlo senza dover annullare integralmente l'atto.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei dati contabili già esaminati dai giudici di merito. È necessario dimostrare una specifica violazione di legge o un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando la sentenza di merito esamina una pluralità di elementi e spiega il percorso logico seguito per ricostruire i ricavi, la motivazione è normalmente sufficiente e difficilmente censurabile in sede di legittimità.
- La contestazione del campione utilizzato o della rappresentatività dei dati costituisce generalmente una questione di merito, da affrontare davanti ai giudici tributari di primo e secondo grado, salvo che la sentenza ometta completamente di esaminare il punto decisivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 75 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 1130 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 1359 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 2625 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 mag 2019Sentenza del 03/05/2019 n. 2646 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →