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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18267/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

Una società cessionaria del credito ha proposto regolamento necessario di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva revocato il decreto ingiuntivo, dichiarato la propria incompetenza e rimesso l’intera controversia al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa. La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un conto corrente e per rate insolute di un mutuo concessi a una società poi in liquidazione giudiziale, nei confronti del fideiussore. L’opponente aveva contestato, tra l’altro, la validità della fideiussione, deducendo la nullità della fideiussione omnibus conforme al modello ABI per violazione della disciplina antitrust, oltre ad altri profili relativi alla garanzia, alla legittimazione del cessionario, al piano di ammortamento e alla documentazione posta a base del decreto. La ricorrente ha sostenuto che il Tribunale di Palermo aveva errato nel dichiararsi incompetente sull’intero giudizio, poiché la questione della nullità della fideiussione omnibus rientrava nella competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, ma solo per tale domanda riconvenzionale; il resto della causa di opposizione avrebbe dovuto restare dinanzi al Tribunale di Palermo, con separazione delle cause ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Palermo nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo e aveva declinato l’intera controversia, dichiarando invece la competenza del Tribunale di Palermo sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, limitatamente alla sola domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus stipulata secondo il modello ABI. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003

    La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa non può essere estesa oltre la domanda che effettivamente rientra nella loro attribuzione; se nel giudizio sono presenti più domande, solo quella devoluta alla sezione specializzata va separata e rimessa al giudice competente.

  • art. 40 c.p.c.

    La Corte lo richiama insieme all’art. 645 c.p.c. per affermare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non deve essere devoluto l’intero giudizio al giudice competente sulla sola domanda riconvenzionale, ma va mantenuta la trattazione delle altre domande davanti al giudice originario.

  • art. 645 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non può spogliarsi dell’intera causa per la presenza di una sola domanda riconvenzionale devoluta ad altro giudice; deve invece procedere alla separazione delle cause e trattenere la controversia monitoria.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990

    La domanda di nullità della fideiussione omnibus era fondata sulla dedotta violazione del divieto di intese anticoncorrenziali.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato solo come norma in relazione alla documentazione ritenuta idonea per la concessione del decreto ingiuntivo, senza assorbire la ratio decisoria sul regolamento di competenza.

  • art. 4, comma 1-ter, L. n. 168 del 2003

    Richiamato dal Tribunale di merito per radicare la competenza della sezione specializzata, ma la Cassazione ne limita l’effetto alla sola domanda riconvenzionale inerente la fideiussione omnibus.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la presenza di una domanda riconvenzionale devoluta alla competenza di un giudice specializzato non comporta lo spostamento dell’intera controversia: il giudice originario deve trattenere la causa monitoria e separare la sola domanda attratta dalla competenza speciale.
  • La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa va interpretata in senso restrittivo, senza ampliamenti irrazionali o eccessivi rispetto alla singola domanda che ne giustifica l’attrazione.
  • Quando nel medesimo processo coesistono domande soggette a regimi di competenza diversi, la soluzione corretta è la separazione delle cause, non la declinatoria globale della competenza.
  • In sede di regolamento di competenza la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare la reale struttura delle domande e correggere l’erronea qualificazione operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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