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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35713 Comunicazione: CP700-4485477-P notificata alla ricorrente in data 19 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202201147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per la campagna lattiera 2001/2002, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 7 ottobre 2022, notificata il 19 ottobre 2022, adottata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3130 del 26 aprile 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2001/2002. Il ricalcolo seguiva l'annullamento delle precedenti comunicazioni AGEA relative ai risultati delle compensazioni nazionali e alla determinazione del prelievo, disposto anche mediante disapplicazione del meccanismo di compensazione nazionale previsto dall'art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, secondo le linee interpretative della Corte di giustizia nella sentenza del 27 giugno 2019, causa C-348/18. La ricorrente ha dedotto plurime censure, lamentando in sostanza l'illegittimità del nuovo ricalcolo, che aveva determinato un peggioramento della posizione debitoria. AGEA, pur ritualmente intimata, non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza dell'art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 ha modificato la disciplina del calcolo del prelievo supplementare, prevedendo nuovi parametri di ricalcolo, l'applicazione degli interessi soltanto dal 27 giugno 2019 e la perdita di efficacia delle comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Poiché la comunicazione impugnata è divenuta inefficace ex lege e l'Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione disponibili, non permane un interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, anche in considerazione della sopravvenuta disciplina legislativa.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    La disposizione ha introdotto nuovi criteri per il ricalcolo del prelievo supplementare, ha limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 1, comma 8, d.l. 1° marzo 1999, n. 43

    La disciplina del meccanismo di compensazione nazionale prevista dalla norma era stata disapplicata nelle precedenti decisioni richiamate dal giudice.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È stato applicato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa priva di efficacia ex lege il provvedimento amministrativo impugnato e impone all'amministrazione di adottare una nuova determinazione, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenienza normativa deve essere considerata ai fini della verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere anche quando il provvedimento impugnato era stato adottato in esecuzione di precedenti decisioni giurisdizionali.
  • La dichiarazione legislativa di inefficacia delle comunicazioni amministrative di ricalcolo comporta la necessità di una nuova rideterminazione del debito secondo i parametri normativi sopravvenuti, senza che il giudice debba esaminare nel merito le censure rivolte contro l'atto ormai inefficace.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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