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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13691/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un reclamo e poi un ricorso per cassazione proposti da un condannato contro il rigetto dell'istanza volta a far valere un preteso contrasto tra due provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti la liberazione anticipata per il semestre 25/08/2017-25/02/2018: dapprima un provvedimento di rigetto, poi un provvedimento di accoglimento. Il tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del magistrato di sorveglianza. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la persistenza del contrasto tra i provvedimenti e la correttezza della declaratoria di inammissibilità. La Corte rileva però che il contrasto era venuto meno perché il provvedimento di accoglimento del 06/07/2018 era stato revocato con successivo provvedimento del 19/07/2018; pertanto le doglianze avrebbero dovuto essere rivolte contro quest'ultimo atto, impugnandolo tempestivamente. Poiché ciò non è avvenuto, il provvedimento di revoca è divenuto definitivo; solo fatti nuovi avrebbero potuto consentire una nuova rivalutazione. Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi e l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate: il dedotto contrasto tra i provvedimenti sulla liberazione anticipata era stato comunque rimosso dalla revoca del provvedimento favorevole, revoca che non era stata tempestivamente impugnata ed era quindi divenuta definitiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando il motivo di ricorso investe un presunto contrasto tra provvedimenti, la censura diventa infondata se il contrasto è stato eliminato da un successivo provvedimento non impugnato tempestivamente e ormai definitivo.
  • Le doglianze devono essere rivolte contro l'atto che effettivamente incide sulla posizione giuridica della parte; non è consentito recuperare tardivamente l'impugnazione di un provvedimento ormai definitivo se non in presenza di fatti nuovi.
  • La revoca di un provvedimento favorevole sulla liberazione anticipata, se non tempestivamente impugnata, preclude la successiva deduzione del contrasto con un precedente provvedimento e rende inammissibile il ricorso che su quel contrasto si fondi.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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