Ordinanza n. 88/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 18 settembre 2025, con il quale la Questura di Torino ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino che aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il diniego risultava fondato esclusivamente sulla mancata produzione, nella fase procedimentale, del nulla osta alla conversione rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. In sede cautelare è emerso che il nulla osta era stato richiesto e che il relativo procedimento risultava ancora pendente. Il ricorrente ha quindi domandato la sospensione dell’efficacia del diniego e il riesame della propria posizione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. A un sommario esame, ha rilevato che l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 145/2024, non richiede più, per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il rispetto dei limiti delle quote previste dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, pur rimanendo necessario il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Poiché la richiesta di nulla osta risultava già presentata e il procedimento era pendente, il diniego basato sulla sua mancata produzione è stato ritenuto meritevole di riesame alla luce del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, sancito dall’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Il giudice ha ordinato all’Amministrazione di riaprire il procedimento, acquisire la decisione dello Sportello Unico sulla richiesta di nulla osta e concludere il riesame con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Sono stati sospesi gli effetti del diniego sino all’esito del riesame. La trattazione di merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica del 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo; la domanda è stata accolta ai fini del riesame e della sospensione degli effetti del diniego.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 145/2024, non richiede più, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il rispetto dei limiti delle quote di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, pur mantenendo necessario il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Individua i limiti delle quote, il cui rispetto non è più richiesto per la conversione considerata, alla luce della modifica dell’art. 24, comma 10.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede
Impone di improntare i rapporti procedimentali alla collaborazione e alla buona fede; nel caso concreto giustifica la riapertura del procedimento per consentire l’acquisizione dell’esito del nulla osta richiesto e la conclusione con un nuovo provvedimento motivato.
d.l. n. 145/2024
Ha modificato l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, eliminando per la conversione considerata il requisito del rispetto dei limiti delle quote.
Massime di principio
- Quando la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale richiede il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione, il diniego non può fondarsi sulla sola mancata produzione del nulla osta se risulta che la relativa richiesta è stata presentata e il procedimento è ancora pendente; l’amministrazione deve consentire l’acquisizione dell’esito e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato.
- A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 145/2024, la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è subordinata al rispetto dei limiti delle quote previste dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, ferma restando la necessità del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
- Il principio di collaborazione e buona fede previsto dall’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 impone all’amministrazione, quando un presupposto procedimentale risulta richiesto e il relativo procedimento è pendente, di evitare una definizione negativa meramente formalistica e di consentire l’acquisizione dell’esito prima della decisione finale, ove ciò sia compatibile con la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 83/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 84/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 85/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 86/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 87/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →