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Sentenza

Sentenza del 08/11/2016 n. 292 - Comm. Trib. Prov. Lecco

Incarico professionale - Professionista infedele - Destinatario obblighi fiscali - Contribuente - Sentenza penale - Assenza - Responsabilità sanzionatoria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La responsabilità del professionista infedele rileva esclusivamente nei rapporti interni con il cliente e non trasferisce a lui gli obblighi fiscali verso l’Amministrazione. Il contribuente resta il destinatario degli obblighi tributari e, pertanto, deve corrispondere sia le imposte sia le sanzioni. L’esonero dalla responsabilità sanzionatoria non opera in assenza di una sentenza penale definitiva di condanna del professionista.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che l’inadempimento o il comportamento infedele del professionista incaricato dovesse escludere la propria responsabilità per le sanzioni fiscali, anche in assenza di una sentenza penale definitiva a carico del professionista.

Norme richiamate

  • Normativa fiscale in materia di obblighi e sanzioni del contribuente

    Il contribuente rimane il soggetto obbligato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche quando delega gli adempimenti a un professionista; l’incarico professionale non comporta, di per sé, il trasferimento della responsabilità fiscale.

  • Principi in materia di responsabilità del professionista infedele

    La condotta infedele del professionista può fondare una responsabilità nei rapporti interni con il contribuente, ma non esclude automaticamente la responsabilità tributaria e sanzionatoria del contribuente verso l’Erario.

  • Principio della sentenza penale definitiva di condanna

    L’assenza di una sentenza penale definitiva di condanna del professionista impedisce di utilizzare tale circostanza come causa automatica di esonero del contribuente dalle sanzioni fiscali.

Massime di principio

  • L’affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista o altro professionista non libera normalmente il contribuente dagli obblighi tributari e dalle relative sanzioni.
  • Il contribuente deve controllare, per quanto ragionevolmente possibile, che dichiarazioni, versamenti e adempimenti siano stati effettivamente eseguiti.
  • La responsabilità del professionista e quella del contribuente operano su piani diversi: il professionista può rispondere verso il cliente, mentre il contribuente resta obbligato verso l’Amministrazione finanziaria.
  • Per ottenere l’esclusione delle sanzioni non è sufficiente allegare genericamente l’infedeltà o l’errore del professionista; occorre dimostrare i presupposti specificamente previsti dalla normativa applicabile.
  • In assenza di una condanna penale definitiva del professionista, il contribuente resta, secondo il principio affermato, tenuto al pagamento delle imposte e delle sanzioni.

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