Cassazione Penale, Ordinanza n. 28557/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha escluso la recidiva e ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa. I motivi erano due: con il primo si deduceva vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico, privo di specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, e comunque infondato alla luce di una motivazione ritenuta adeguata sul trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non essendo stato dedotto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico ai sensi dell'art. 581, lett. c), c.p.p. e che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua; il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, era una questione nuova non proposta in appello e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie è stata riqualificata nella lieve entità in materia di stupefacenti in sede di appello.
art. 581, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno delle censure; la mera enunciazione di vizi senza argomentazione rende il motivo generico e inammissibile.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta in appello.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che si escluda la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico: non basta denunciare in modo apodittico violazioni di legge o vizi motivazionali, ma occorre indicare con precisione le ragioni giuridiche e gli elementi fattuali a sostegno della censura.
- Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, ivi compreso il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono sindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione логicamente e giuridicamente adeguata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione se non è stata oggetto di specifico motivo di appello; le questioni non devolute al giudice di secondo grado non possono essere introdotte solo in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esclusione della colpa.
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