Sentenza n. 10014/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti -del provvedimento prot. CF/2026/74858 del 14/04/2026 nella parte in cui archivia l'istanza della ricorrente e conseguentemente dispone la decadenza della sua occupazione di suolo pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza e conseguente decadenza dall'occupazione di suolo pubblico emergenziale COVID-19
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare occupazione suolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha archiviato la sua istanza, ritenendo che i titolari di occupazioni di suolo pubblico emergenziali COVID-19 dovessero presentare entro il 31 marzo 2026 una nuova istanza per ottenere un'occupazione permanente ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 118/2025. È stata dedotta, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale; la ricorrente ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies l. 241/1990, anche perché l'attività amministrativa non sarebbe stata vincolata. In secondo luogo, sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 118/2025 e dell'art. 70 della deliberazione n. 318/2025, nonché figure sintomatiche di eccesso di potere quali difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e arbitrarietà. La ricorrente ha sostenuto di aver comunque presentato il 27 marzo 2026 l'istanza di adeguamento e che la disciplina applicabile non imponesse ai titolari di occupazioni COVID-19 di chiedere necessariamente la conversione in occupazione permanente prima della scadenza del regime emergenziale. Roma Capitale ha difeso il provvedimento affermando che la prosecuzione delle occupazioni emergenziali richiedesse la riconduzione al regime ordinario mediante apposita istanza e che la ricorrente fosse morosa, circostanza ostativa al rilascio della concessione. In udienza le parti hanno concordato che la morosità era in corso di definizione mediante accordo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto non necessario decidere se i titolari di occupazioni COVID-19 fossero in generale tenuti a presentare una nuova istanza di adeguamento, poiché era documentalmente provato che la ricorrente aveva comunque presentato l'istanza il 27 marzo 2026, entro il termine del 30 marzo 2026. Il Collegio ha inoltre affermato che il regolamento non imponeva al titolare di un'occupazione COVID-19 di sollecitare la conversione del titolo in una concessione permanente, potendo egli proseguire l'occupazione fino al termine legale della relativa proroga senza dover chiedere necessariamente, durante tale periodo, il radicamento dell'occupazione per il periodo successivo. Il provvedimento impugnato era quindi fondato su un presupposto giuridico errato. Il TAR ha escluso che la morosità potesse sorreggere autonomamente il provvedimento, perché essa non era indicata nella motivazione dell'atto, che si limitava a invitare la società a chiedere la rateizzazione dei canoni scaduti; inoltre, la morosità risultava in corso di definizione mediante accordo. È stato quindi annullato il provvedimento nella parte relativa all'archiviazione dell'istanza e alla decadenza dall'occupazione di suolo pubblico. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono i presupposti processuali.
art. 10-bis l. 241/1990
Violazione delle garanzie procedimentali e del principio del contraddittorio endoprocedimentale.
La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; il TAR ha accolto il ricorso sulla base dell'erroneità del presupposto giuridico, senza pronunciarsi specificamente su questo motivo.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.
La ricorrente ha invocato la non operatività della sanatoria dei vizi procedimentali in caso di violazione dell'art. 10-bis; il TAR non ha fondato direttamente la decisione su tale questione.
art. 21, comma 2, D.A.C. n. 118/2025
Istanza di adeguamento presentata il 27 marzo 2026, entro il termine del 30 marzo 2026.
La disposizione è stata interpretata nel senso che il regolamento non impone al titolare dell'occupazione COVID-19 di chiedere necessariamente la conversione del titolo in concessione permanente durante il periodo di validità e proroga dell'occupazione emergenziale.
art. 11 D.A.C. n. 118/2025
Divieto di rilascio della concessione nell'ipotesi di morosità.
Roma Capitale ha invocato la natura vincolante della disciplina sulla morosità; il TAR ha rilevato che la morosità non era posta a fondamento motivazionale dell'atto impugnato ed era comunque in corso di definizione mediante accordo.
art. 70 D.A.C. n. 318/2025
Violazione e falsa applicazione dedotta dalla ricorrente.
La norma è stata invocata nel ricorso, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base dell'erroneità del presupposto giuridico dell'atto.
Massime di principio
- La disciplina delle occupazioni di suolo pubblico emergenziali COVID-19 non impone al titolare, durante il periodo di validità e proroga dell'occupazione, di chiedere necessariamente la conversione del titolo in una concessione permanente per poter proseguire l'occupazione fino alla scadenza legale.
- Un provvedimento amministrativo è illegittimo quando archivia un'istanza o dichiara la decadenza dell'interessato fondandosi sull'erroneo presupposto giuridico che l'ordinamento imponga un determinato adempimento non previsto dalla disciplina applicabile.
- La motivazione dell'atto deve individuare il presupposto effettivamente posto a fondamento della decisione; l'amministrazione non può sostenere in giudizio la legittimità del provvedimento sulla base di una diversa ragione, quale la morosità, se tale ragione non risulta dalla motivazione dell'atto impugnato.
- La morosità del titolare di un'occupazione non può giustificare autonomamente l'annullamento o la conferma del provvedimento impugnato quando non sia stata indicata quale ragione decisoria nell'atto e risulti inoltre oggetto di un accordo per la sua definizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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