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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14592/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio ex L. n. 89/2001 (equa riparazione) riassunto dinanzi alla Corte d'appello dopo precedente cassazione con rinvio. Nel giudizio originario la parte privata aveva ottenuto la condanna del Ministero al pagamento dell’indennizzo e delle spese di lite; la Corte d'appello, in sede di rinvio, rideterminava le spese del primo grado e quelle di legittimità, ma disponeva la compensazione integrale delle spese del giudizio di rinvio, motivandola con l'assenza di opposizione della difesa erariale e la semplicità dell'attività difensiva. La ricorrente ha impugnato tale capo con un unico motivo, denunciando violazione/falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 4 del D.M. n. 55/2015, nonché difetto di motivazione, sostenendo che le ragioni addotte non integravano "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la compensazione delle spese nel regime applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile alla fattispecie, non possono integrare gravi ed eccezionali ragioni la contumacia/assenza di opposizione della controparte, la genericità della causa o la semplicità dell'attività difensiva. Tali elementi, al più, possono incidere sulla quantificazione delle spese, ma non giustificano l'azzeramento mediante compensazione. Pertanto ha cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese del giudizio di rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; la semplice assenza di opposizione della controparte o la semplicità della causa non bastano.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel precedente giudizio sul capo spese; il criterio ordinario resta quello della soccombenza.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato nel pregresso ricorso in cassazione sul precedente decreto; nel testo odierno non è oggetto di specifica applicazione decisoria.

  • art. 4 D.M. n. 55/2015

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese; il decreto impugnato è stato tuttavia censurato soprattutto per l'illegittima compensazione.

  • l. n. 89/2001

    Costituisce il quadro normativo del giudizio di equa riparazione da cui origina la controversia.

  • d.l. n. 132/2014

    Richiamato solo per individuare il regime temporale dell'art. 92 c.p.c. non applicabile alla fattispecie.

  • l. n. 162/2014

    Convertendo il d.l. n. 132/2014, ha modificato l'art. 92 c.p.c.; la Corte applica però la versione anteriore per ragioni temporali.

  • l. n. 69/2009

    Individuata come fonte del regime rigoroso dell'art. 92 c.p.c. che richiede specifiche ragioni per la compensazione.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese richiede presupposti stringenti e una motivazione specifica; non sono sufficienti motivi di mera opportunità o considerazioni generiche sulla difficoltà della controversia.
  • L'assenza di opposizione della parte vittoriosa o la contumacia della controparte non costituiscono, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni per derogare al criterio della soccombenza.
  • La semplicità dell'attività difensiva o delle questioni trattate può eventualmente incidere sulla misura della liquidazione delle spese, ma non legittima la loro integrale compensazione.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere direttamente nel merito sul regolamento delle spese.
  • Nel giudizio di equa riparazione, la parte che agisce per ottenere il proprio diritto resta vittoriosa e, in applicazione dei criteri di causalità e soccombenza, ha diritto alla rifusione delle spese salvo rigorose e specifiche ragioni derogatorie.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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