Cassazione Penale, Sentenza n. 420/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania (7/4/2021) che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania (26/10/2015) per concorso nel tentativo pluriaggravato di furto di materiali ferrosi commesso il 18/7/2010. Motivo principale: vizio nel calcolo dei termini di prescrizione, con contestazione delle sospensioni ritenute dalla Corte d'appello (alcuni periodi non avrebbero giustificato la sospensione; in almeno un caso — differimento per legittimo impedimento — la sospensione sarebbe stata computata oltre i 60 giorni). Altri motivi: mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione (Scevolo e Battaglia) e mancata enunciazione dell'imputazione nella sentenza impugnata (Battaglia, art. 546 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati i rilievi sul calcolo delle sospensioni della prescrizione e ha riscontrato errori nel computo (es. periodo 22/9/2014-22/12/2014 computato oltre i 60 giorni e irregolarità relative a rinvii come quello dal 29/4 al 28/10/2013). Ha escluso l'applicazione del termine di sessantaquattro giorni previsto dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17/3/2020 n. 18, perché applicabile solo se il processo abbia subito effettiva stasi e per udienze fissate nel periodo indicato (9 marzo - 11 maggio 2020). Considerato inoltre l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p., la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (deciso il 25/11/2021).
Norme richiamate
art. 587 cod. proc. pen.
L'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riguardo agli imputati non ricorrenti: se la prescrizione matura in pendenza del gravame proposto da un valido appellante, il reato può essere dichiarato estinto anche per gli altri coimputati.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma che impone l'enunciazione dell'imputazione nella sentenza; la mancata enunciazione può costituire vizio formale, ma in questo caso il giudizio è stato risolto sulla questione di prescrizione, rendendo non decisiva la censura prima richiamata.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020 n. 27)
Il termine di sospensione di 64 giorni previsto dal decreto per l'emergenza COVID si applica solo se il procedimento ha subito effettiva stasi a causa delle misure e con riguardo alle udienze fissate nel periodo individuato (9 marzo - 11 maggio 2020); non è automaticamente computabile per tutte le cause.
Regola sul legittimo impedimento (durata massima della sospensione per legittimo impedimento)
Le sospensioni disposte per legittimo impedimento (anche per impegni professionali) non possono essere computate illimitatamente: ove la causa rientri nella previsione del legittimo impedimento, la sospensione è comunque soggetta al limite temporale previsto dalla normativa/giurisprudenza (nella fattispecie il Collegio ha richiamato il principio del limite a 60 giorni).
Massime di principio
- Un ricorso fondato sul vizio di calcolo delle sospensioni della prescrizione può portare all'estinzione del reato anche se l'impugnazione proviene da uno solo dei coimputati, per effetto estensivo ex art. 587 c.p.p.
- Nel conteggio della prescrizione occorre verificare singolarmente ciascun periodo di sospensione: rinvii per mancata trasmissione del fascicolo o per altre cause formali non sempre giustificano la sospensione automatica del termine.
- La sospensione per legittimo impedimento (es. impegno professionale) ha limiti temporali: periodi superiori a quelli consentiti devono essere contestati e, se accertati, possono modificare l'esito sulla prescrizione.
- Le misure emergenziali (es. art. 83 d.l. 18/2020) producono effetti sul computo dei termini solo a condizione che sussista l'effettiva stasi del processo e rientrino nei periodi temporali previsti dalla norma.
- Quando la prescrizione si è già verificata (anche nella pendenza di un appello), la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato; altri profili processuali (es. attenuanti o vizi formali nella sentenza) diventano in concreto irrilevanti rispetto all'estinzione.
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