Parere n. 786/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
La straniera, coniugata con cittadino italiano dal 17 aprile 2010, ha presentato domanda di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Nel corso dell’istruttoria sono emersi, secondo informazioni riservate, elementi ritenuti controindicativi rispetto alla sicurezza della Repubblica. Il Ministero dell’interno ha quindi chiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 91/1992, ai fini dell’adozione del decreto di rigetto. La questione riguarda la rilevanza degli elementi informativi riservati, l’ampiezza della discrezionalità amministrativa nella loro valutazione e i requisiti motivazionali del provvedimento di diniego.
Il parere
La Sezione ritiene che gli elementi informativi riservati allegati alla richiesta si riferiscano a situazioni di fatto la cui valutazione, ai fini della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, è ampiamente discrezionale. Tale valutazione non appare ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole e, allo stato, non emergono elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni dell’Amministrazione. Il parere è pertanto favorevole all’adozione del diniego, nei sensi precisati in motivazione. La Sezione chiarisce tuttavia che il provvedimento non può essere sorretto da una motivazione generica: pur preservando il carattere riservato dei documenti utilizzati, deve indicare le ragioni ostative in modo tale da consentire all’interessata l’esercizio dell’eventuale diritto di difesa.
Osservazioni
Motivazione del decreto di diniego
Il provvedimento di diniego non può contenere una motivazione generica. Deve indicare, pur senza divulgare i documenti riservati posti a base dell’istruttoria, le ragioni ostative rilevanti ai fini della sicurezza della Repubblica, in misura sufficiente a consentire all’interessata l’eventuale esercizio del diritto di difesa.
Valutazione degli elementi informativi riservati
La valutazione delle situazioni di fatto emerse dall’istruttoria, ai fini della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza, rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e non risulta manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua il titolo e i presupposti temporali per l’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.
art. 6, comma 1, lett. c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa all’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il rigetto per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede un decreto motivato del Ministro dell’interno adottato su conforme parere del Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento dei dati identificativi dell’interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della protezione e dell’oscuramento dei dati personali dell’interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 e legittima il rigetto ai sensi dell’art. 8 della medesima legge, su conforme parere del Consiglio di Stato.
- La valutazione degli elementi informativi attinenti alla sicurezza della Repubblica rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa e può essere censurata quando risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- La riservatezza delle fonti e dei documenti informativi posti a base del diniego non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivare il provvedimento: il decreto deve esporre le ragioni ostative in termini non generici e sufficienti a consentire l’esercizio del diritto di difesa, senza divulgare i dati riservati.
Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda la richiesta del Ministero dell’interno relativa al rigetto di una domanda di acquisto della cittadinanza italiana presentata da una straniera coniugata con cittadino italiano. La causa ostativa prospettata consiste nella sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti della domanda
L’interessata aveva contratto matrimonio con un cittadino italiano il 17 aprile 2010 e aveva presentato domanda ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. La disposizione consente al coniuge straniero o apolide di acquistare la cittadinanza, al ricorrere dei requisiti temporali e degli ulteriori presupposti previsti dalla legge, purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi al momento dell’adozione del decreto.
Causa ostativa e procedimento
Nel corso dell’istruttoria amministrativa sono emerse informazioni riservate relative a specifiche situazioni di fatto ritenute controindicative rispetto alla sicurezza della Repubblica. L’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 prevede che la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica precluda l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 5.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della stessa legge, il Ministro dell’interno respinge l’istanza con decreto motivato quando ricorrono le cause ostative dell’art. 6. Quando il diniego è fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione osserva che la valutazione delle informazioni raccolte ai fini della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza presenta un’ampia componente discrezionale. Nel caso esaminato, tale valutazione non appare manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Allo stato degli atti, non risultano quindi elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni raggiunte dal Ministero. Il Consiglio di Stato esprime pertanto parere favorevole al diniego, nei sensi indicati nella motivazione.
Obbligo di motivazione e tutela della difesa
La riservatezza degli elementi informativi non elimina l’obbligo di motivazione del decreto ministeriale. Il provvedimento non può limitarsi a formule generiche, ma deve indicare le ragioni ostative che hanno determinato il rigetto, mantenendo al contempo il carattere riservato dei documenti e delle informazioni sottostanti.
La motivazione deve essere formulata in modo da consentire all’interessata di comprendere le ragioni essenziali del diniego e di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di difesa.
Protezione dei dati personali
Considerata la riservatezza dell’affare, il parere è stato predisposto in una versione digitale oscurata e in una versione cartacea non oscurata destinata all’invio riservato all’Amministrazione. Il dispositivo richiama l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, disponendo l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l’interessata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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