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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17219/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma per vari profili: 1) assenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto per la bancarotta fraudolenta preferenziale, sostenendo che i rimborsi personali erano finalizzati a salvaguardare l'attività sociale e a consentire il pagamento dei dipendenti nell'attesa di incassi dalla P.A.; 2) infondatezza della contestata bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, con specifico riferimento a: a) storno contabile di 200.000 euro mediante "fatture da emettere" per ridurre il debito INPS; b) mancata svalutazione di un credito verso la Pubblica Amministrazione (circa 943.204 euro); c) capitalizzazione nel 2007 di un software GPS autoprodotto per 281.779 euro; d) omesso accantonamento per il Fondo svalutazione crediti; 3) contestazione della qualificazione della bancarotta semplice patrimoniale/documentale e della sussistenza di colpa grave nella prosecuzione dell'attività; 4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) per la bancarotta documentale semplice relativa all'omessa tenuta delle scritture contabili dal marzo 2013.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto integralmente. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che impugnavano l'esistenza del dolo specifico per la bancarotta preferenziale, richiamando la giurisprudenza che individua il dolo come volontà di favorire un creditore con accettazione dell'eventuale danno agli altri (anche in forma di dolo eventuale) e ritenendo provato che l'imputato arbitrariamente scelse quali debiti soddisfare, compromettendo l'equità tra creditori. Ha confermato la configurabilità delle false comunicazioni sociali in relazione alle poste contestate (storno INPS con "fatture da emettere" inesistenti, omissione di adeguata svalutazione del credito verso la P.A., sovrastima del software autoprodotto) ritenendo che la valutazione delle prove e la ricostruzione delle operazioni contabili fossero fondate e insuscettibili di travisamento in sede di legittimità. Il motivo sulla causa di non punibilità (art.131-bis) è stato ritenuto generico e insufficiente a dimostrare la particolare tenuità, considerata la gravità complessiva della vicenda. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare gli oneri previsti (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 2621 cod. civ.

    La norma sulle false comunicazioni sociali punisce anche enunciati valutativi: è integrata quando l'amministratore, discostandosi consapevolmente da criteri contabili normativamente fissati o generalmente accettati, ometta informazioni giustificative in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del bilancio.

  • art. 2423 cod. civ.

    Impegno a redigere il bilancio con chiarezza e veridicità; la rappresentazione falsa o artificiosa della situazione patrimoniale/economica configura illecito contabile e può rivelarsi penalmente rilevante se idonea a ingannare i destinatari.

  • art. 2426 cod. civ.

    Fornisce i criteri tecnici di valutazione (es. valore di realizzo dei crediti); il loro violento e ingiustificato scostamento può integrare false comunicazioni sociali.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; qui la Corte ha ritenuto non applicabile la causa perché la condotta era inserita in una vicenda complessivamente grave e ripetuta, non occasionale né di esiguo disvalore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli oneri per il ricorrente in Cassazione (es. versamenti cauzionali): la Corte ha disposto l'onere di pagamento a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità.

  • Legge 27 maggio 2015, n. 69

    Rilevante per la riforma dell'istituto della responsabilità penale nelle false comunicazioni sociali; la Corte si è richiamata alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha interpretato le modifiche nel senso di includere anche enunciati valutativi se fuorvianti.

  • SS.UU. n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)

    Decisione delle Sezioni Unite richiamata come parametro interpretativo: chiarisce i presupposti di rilevanza penale delle false comunicazioni sociali, in particolare sull'idoneità ingannevole di enunciati valutativi e sulla necessità di discostarsi consapevolmente da criteri tecnici.

Massime di principio

  • Per la bancarotta preferenziale è necessario il dolo specifico: volontà di favorire determinati creditori con accettazione del possibile danno agli altri (anche in forma di dolo eventuale). Non basta la mera intenzione di salvare l'impresa se i rimborsi avvantaggiano il socio a scapito della massa dei creditori.
  • Pagamenti effettuati a favore del socio o transitati su conti personali, quando vi sono creditori privilegiati o chirografari rimasti insoddisfatti, possono integrare bancarotta preferenziale se compiuti con consapevolezza dell'insolvenza e con scelta arbitraria delle posizioni da soddisfare.
  • La rilevanza penale delle false comunicazioni sociali comprende anche valutazioni contabili (enunciati valutativi): l'iscrizione di crediti inesistenti, la compensazione fittizia di debiti (es. con "fatture da emettere") o la mancata svalutazione di crediti chiaramente inesigibili possono configurare il reato quando manca adeguata documentazione e giustificazione.
  • La capitalizzazione di beni immateriali autoprodotti (es. software) richiede documentazione, prospettive concrete di ricavo e corretta informativa in nota integrativa; l'assenza di elementi probanti e di utilizzo commerciale può imporre svalutazione e, se artificiosamente mantenuta, integra false comunicazioni.
  • Il nesso causale tra falsi bilanci e aggravamento del dissesto può essere riconosciuto anche se le falsificazioni hanno solo contribuito all'aggravamento (non è necessario che siano la sola causa); la prosecuzione dell'attività possibile grazie a bilanci falsi può aggravare il dissesto e rilevare penalmente.
  • In Cassazione non è consentita la semplice rivalutazione del merito probatorio: le censure devono evidenziare vizi di diritto o travisamenti specifici; una diversa valutazione dei fatti non supera la soglia di ammissibilità se non indicati errori normativi o logici nella motivazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è applicabile solo con analisi concreta e motivata della 'storica' modalità del fatto e del suo disvalore complessivo; fatti inseriti in vicende gravi e ripetute difficilmente accedono a tale causa.

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