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Sentenza

Sentenza n. 3976/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa concessione di idoneo provvedimento cautelare, della delibera del Consiglio di classe del Liceo scientifico delle scienze applicate con potenziamento sportivo Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) “-OMISSIS-” (allo stato non conosciuta) che ha disposto la sospensione del giudizio per debito scolastico nella materia di matematica come risulta dal registro elettronico, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e/o comunque lesivo.

Giustizia amministrativa202602434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio di classe che aveva disposto la sospensione del giudizio per debito scolastico in matematica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori, agendo quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, hanno impugnato la delibera del Consiglio di classe di un liceo scientifico delle scienze applicate, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. L'atto aveva disposto la sospensione del giudizio per un debito scolastico nella materia di matematica. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Prima della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché il minore aveva superato l'esame di riparazione di matematica ed era stato ammesso alla classe successiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, definendo la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che l'improcedibilità presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la pronuncia giudiziale. Nel caso concreto, il superamento dell'esame di riparazione e l'ammissione alla classe successiva hanno fatto venir meno l'utilità concreta della decisione sull'impugnazione. La dichiarazione dei ricorrenti è stata ritenuta inequivoca e idonea a integrare i presupposti della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta, viene meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione della controversia in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando interviene, dopo la proposizione della domanda, una situazione di fatto o di diritto nuova che rende concretamente inutile la pronuncia giudiziale richiesta.
  • La dichiarazione inequivoca della parte di non avere più interesse alla decisione, fondata sul venir meno dell'utilità sostanziale perseguita con il ricorso, è idonea a giustificare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel contenzioso scolastico, il superamento dell'esame di riparazione e la conseguente ammissione alla classe successiva possono far venir meno l'interesse all'annullamento del provvedimento che aveva disposto la sospensione del giudizio per debito scolastico, rendendo inutile la pronuncia sul merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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