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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno d’imposta 2011, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello perché, a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, la parte appellante vi aveva ottemperato tardivamente, senza valide giustificazioni. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., sostenendo che non fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, perché la controversia avrebbe potuto essere decisa anche solo nei confronti dell’agente della riscossione; 2) violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c. e vizio di motivazione, per mancata concessione della rimessione in termini rispetto al tardivo adempimento dell’ordine di integrazione.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi perché identici e proposti contro la medesima sentenza. Ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 29816/2022, con conseguente inammissibilità del relativo controricorso. Quanto al ricorso n. 29797/2022, ha ritenuto infondato il primo motivo: una volta che l’Agenzia delle entrate è intervenuta volontariamente in primo grado, essendo titolare sostanziale della pretesa fiscale, l’appello doveva essere proposto anche nei suoi confronti; perciò la CTR aveva correttamente disposto l’integrazione del contraddittorio, configurandosi un litisconsorzio necessario di natura processuale e non essendo ipotizzabile la scindibilità delle cause. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo logico e non apparente sul diniego di rimessione in termini, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorso n. 29797/2022 è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo procedimento, mentre le spese del procedimento n. 29816/2022 sono state compensate per reciproca soccombenza. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale base normativa della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato.

  • art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale base normativa della cartella di pagamento relativa all’IVA derivante da controllo automatizzato.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per escludere il litisconsorzio necessario; la Corte ha ritenuto invece necessario il contraddittorio anche verso l’Agenzia delle entrate una volta intervenuta nel giudizio.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Invocato per ottenere la rimessione in termini; la Corte ha confermato il diniego della CTR, trattandosi di valutazione di merito adeguatamente motivata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo e del vizio denunciato contro il diniego di rimessione in termini.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo; la Corte ha escluso la possibilità di riesame del fatto già considerato dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Se nel giudizio tributario interviene volontariamente l’ente titolare sostanziale della pretesa fiscale, l’impugnazione della decisione deve essere proposta anche nei suoi confronti, poiché si determina un litisconsorzio necessario di natura processuale.
  • Quando il giudice di merito motiva in modo logico e non apparente sul mancato accoglimento della rimessione in termini, tale apprezzamento non è normalmente sindacabile in cassazione come vizio motivazionale se il fatto è stato preso in considerazione.
  • In presenza di due ricorsi identici proposti contro la stessa sentenza, la Corte può disporne la riunione; il ricorso autonomamente inammissibile resta tale, con conseguente inammissibilità del relativo controricorso.
  • Nel controllo automatizzato e nelle controversie sulla cartella emessa a seguito di liquidazione ex artt. 36-bis e 54-bis, l’individuazione dei soggetti da evocare in giudizio dipende dal ruolo sostanziale nella pretesa fiscale e non solo dall’agente della riscossione destinatario dell’atto.
  • Il tardivo adempimento all’ordine di integrazione del contraddittorio può condurre all’inammissibilità dell’appello se non sono addotte valide ragioni idonee a giustificare la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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