Sentenza n. 155/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 3800/2024 del 15/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina consistente nella mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3800/2024, concernente l'ostensione di documenti
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, n. 3800/2024. Dopo la proposizione del ricorso, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha osteso i documenti richiesti, adempiendo a quanto disposto dalla sentenza ottemperanda. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'introduzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha dato integrale esecuzione all'obbligo di ostensione documentale durante il giudizio. Ha tuttavia posto le spese a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessaria l'azione giudiziaria. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
al Collegio non resti che dichiarare cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, come l'esecuzione dell'obbligo di ostensione documentale imposto dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l'azione giudiziaria si sia resa necessaria per ottenere l'esecuzione del giudicato.
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