Cassazione Civile, Ordinanza n. 12925/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia municipale del 7 agosto 2019, con cui veniva contestata a un conducente la violazione dell'art. 173, commi 2 e 3-bis, del codice della strada per avere usato lo smartphone mentre guidava, tenendolo con la mano all'orecchio. L'opposizione al verbale era stata accolta dal Giudice di pace e il Tribunale di Bologna aveva respinto l'appello dell'ente sanzionatore, ritenendo non provata la violazione e affermando che la dichiarazione degli accertatori riportata nel verbale non facesse fede fino a querela di falso. In cassazione l'ente ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello aveva errato nel disattendere il valore probatorio privilegiato del verbale, nel trascurare le regole sull'onere della prova e nel non considerare che l'opponente non aveva specificamente contestato i fatti integranti l'illecito. La censura si fondava sulla tesi che la diversa ricostruzione dei fatti attestati dagli agenti potesse essere proposta solo mediante querela di falso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento o a ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada, il verbale fa piena prova fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o comunque percepiti senza margini di apprezzamento; pertanto, la contestazione del diverso svolgersi dei fatti rispetto a quanto verbalizzato doveva essere proposta con querela di falso. Poiché l'opponente non aveva esperito tale rimedio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 173, commi 2 e 3-bis, codice della strada
Norma sostanziale che disciplina la condotta vietata di uso del cellulare durante la guida, posta a base della sanzione amministrativa contestata.
art. 2697 c.c.
Richiamato come parametro sull'onere della prova; la Corte ribadisce che la contestazione di fatti coperti da fede privilegiata non può essere svolta prescindendo dalla querela di falso.
art. 2700 c.c.
Il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché della provenienza dell'atto.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'erronea valutazione del materiale probatorio; la Corte accoglie il ricorso facendo leva sul regime probatorio privilegiato del verbale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la libera valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito in presenza di un atto assistito da fede privilegiata.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento o a ordinanza-ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada, il verbale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o comunque percepiti senza margini di apprezzamento.
- La querela di falso è il rimedio necessario quando si intenda contestare la veridicità delle attestazioni contenute nel verbale riguardanti la descrizione di fatti direttamente e contestualmente accertati dal pubblico ufficiale.
- La fede privilegiata del verbale non copre gli apprezzamenti, le valutazioni del verbalizzante e i fatti appresi da terzi o ricostruiti mediante presunzioni o personali inferenze.
- In presenza di un verbale assistito da fede privilegiata, il giudice di merito non può liberamente discostarsene sulla base di una diversa ricostruzione fattuale se non a seguito di rituale querela di falso.
- La contestazione della violazione deve essere circoscritta ai fatti non coperti da fede privilegiata; per le attestazioni direttamente percepite dagli agenti verbalizzanti, la loro confutazione richiede l'attivazione del giudizio di falso.
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