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Sentenza

Sentenza n. 4559/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.10590 del 23.11.2023 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro (R.G.3418/23)

Giustizia amministrativa202511314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10590 del 23 novembre 2023, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'attribuzione della carta elettronica, cosiddetto bonus docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato né rappresentare sopravvenienze o elementi ostativi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'azione di ottemperanza è esperibile anche per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha rilevato che l'attività richiesta dalla sentenza del giudice ordinario non risultava eseguita e che il Ministero, a fronte delle allegazioni del ricorrente, non aveva fornito prova o chiarimenti contrari. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per spese processuali, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non si conformi al contenuto decisorio.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica (c.d. bonus docenti) per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica accertato dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.

  • art. 74 c.p.a.

    È richiamato dal TAR in relazione al richiamo di precedenti recenti della Sezione VII del Consiglio di Stato.

  • art. 3 D.M. 55/2014

    È utilizzato come riferimento per la liquidazione delle spese, assumendo i parametri relativi alle esecuzioni mobiliari, ritenuti maggiormente attinenti alla natura esecutiva del giudizio.

  • art. 4, commi 1 e 5, D.M. 55/2014

    Il giudice richiama i criteri di determinazione dei compensi, applicando i minimi, escludendo una distinta liquidazione della fase decisionale e riducendo del 30% il compenso in ragione dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non adempia all'obbligo di conformarsi al suo contenuto decisorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione idonei a dimostrare l'esecuzione del giudicato, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente, il giudice può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura di esecuzione del giudicato, con decorrenza dell'intervento sostitutivo dalla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato deve operare nei limiti del titolo giudiziale e delle prescrizioni fissate dal giudice dell'ottemperanza; il provvedimento può escludere la delega e prevedere l'assenza di compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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