Sentenza n. 16491/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024 – prot. CA/14193 del 25/01/2024, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui segnatamente: - la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico, prot. QH/2024/0000146 del 2/1/2024, non pubblicata né notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante la ricognizione delle postazioni di commercio su aree pubbliche e l’approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023, nonché la nota istruttoria presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione municipale n. 4 del 25 gennaio 2024 nella parte in cui applicava alle postazioni di commercio su area pubblica la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023 e ricogniva i posteggi, individuando quelli ritenuti incompatibili. Ha contestato altresì la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e ha dedotto l’infondatezza nel merito. In udienza il TAR ha avvisato le parti della possibile causa di inammissibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le parti contestate della deliberazione n. 4/2024 avevano natura endoprocedimentale e funzione preparatoria rispetto all’approvazione del Piano municipale del commercio, poi intervenuta con la deliberazione di Roma Capitale n. 34/2025, non impugnata. La ricognizione costituiva una fotografia iniziale delle postazioni e una base istruttoria; dopo di essa l’amministrazione aveva riesaminato le postazioni incompatibili e attivato un procedimento partecipativo con organizzazioni sindacali e operatori per elaborare proposte di ottimizzazione. L’atto impugnato non aveva quindi prodotto una lesione definitiva e immediata della sfera giuridica della ricorrente; le censure avrebbero dovuto essere rivolte contro l’atto conclusivo. Il TAR non ha esaminato il merito delle contestazioni relative alla disciplina normativa applicata e alla ricognizione. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, l. 214/2023
Parte ricorrente impugna la deliberazione di Roma Capitale n. 4 del 25/01/2024, avente ad oggetto «Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023», nella parte in cui ritiene applicabile alle postazioni di commercio insistenti sul territorio municipale la disciplina del comma 6 dell’art. 11 Legge 214/2023 (che prevede la messa a bando con proroga degli attuali titoli al 31 dicembre 2025) ed effettua la ricognizione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, stilando l’elenco delle soste ritenute incompatibili.
La disposizione è indicata come disciplina che prevede la messa a bando delle postazioni con proroga degli attuali titoli al 31 dicembre 2025; il TAR non ne esamina però la legittimità o l’applicazione nel merito, avendo definito il giudizio in rito.
Massime di principio
- Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto quando hanno natura conclusiva e provvedimentale; se producono effetti interinali e instabili e non determinano una lesione definitiva, devono essere contestati insieme all’atto conclusivo del procedimento.
- Una ricognizione amministrativa che costituisce soltanto la base istruttoria per la successiva adozione di un piano, e che è seguita da un riesame e da una fase partecipativa, non è immediatamente lesiva e non è autonomamente impugnabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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