Sentenza n. 13471/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna dell'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto provato l'inadempimento dell'Amministrazione, anche considerando che il Ministero non aveva fornito elementi sulla corretta esecuzione della sentenza. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso e per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere della domanda di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, già accertato dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo esecutivo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L'Amministrazione che, a fronte della deduzione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti o elementi sulla propria attività esecutiva non assolve l'onere di dimostrare l'adempimento del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto precettivo del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertati con la decisione definitiva.
- In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all'Amministrazione e subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
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