Sentenza n. 7701/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento 1) della Determinazione del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; 2) della Determinazione del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 del 08/02/2023, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”; 3) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in parti-colare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal mo-dello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del mo-dello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni della Regione Puglia di attribuzione e ricalcolo degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché atti statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato le determinazioni regionali con cui sono stati attribuiti e successivamente ricalcolati gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando altresì gli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha precisato che la cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025, può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al TAR, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dalla norma. Tuttavia, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento è sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento; la dichiarazione dell'avvenuto pagamento determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Costituisce il riferimento normativo dei provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, interviene il pagamento dell'importo previsto dalla disciplina sopravvenuta per il ripiano degli oneri relativi al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta presuppone la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento formale di accertamento dell'avvenuto versamento; in mancanza di tale comunicazione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il pagamento risulta comunque dichiarato.
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