Ordinanza n. 75/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento in data 13.10.2025, prot. n. -OMISSIS- con cui il Comune di Milano ha disposto la decadenza della SCIA PG -OMISSIS-/2024 del 3.5.2024 relativa alle opere di urbanizzazione primaria oggetto della stessa, connesse alla realizzazione dell'intervento residenziale in Milano, via -OMISSIS-, di cui al Convenzionamento planivolumetrico n. -OMISSIS- del 5.4.2017, nonché ordinato il pagamento, entro trenta giorni, di Euro -OMISSIS- pari al valore delle opere e di Euro -OMISSIS- a titolo di penale del 10% del predetto valore, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi incluso l'atto in data 7.10.2025, prot. n. -OMISSIS- con cui è stato ordinato alla Società, entro i successivi 90 giorni, di eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza dell'area presa in consegna relativa al cantiere per la realizzazione delle opere stradali di riqualificazione di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla SCIA relativa alle opere di urbanizzazione primaria, con ordine di pagamento del valore delle opere non realizzate e di una penale, nonché ordine di ripristino, pulizia e messa in sicurezza dell'area di cantiere
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore urbanistico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento comunale che ha disposto la decadenza dalla SCIA relativa alle opere di urbanizzazione primaria connesse a un intervento residenziale, le ha ordinato di pagare il valore delle opere e una penale del 10%, e le ha imposto interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza dell'area. In questa fase sommaria, le censure sono state ritenute meritevoli di considerazione soprattutto quanto all'ordine di pagamento. Secondo il TAR, la convenzione urbanistica del 5 aprile 2017 poneva a carico della società l'obbligo di eseguire materialmente le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri. Per l'inadempimento, la convenzione prevedeva, in sequenza, l'applicazione di penali per il ritardo e, in caso di persistente inadempimento, l'escussione della garanzia fideiussoria finalizzata al completamento delle opere da parte del Comune. La risoluzione della convenzione costituiva un rimedio alternativo, non perseguito dall'amministrazione, che aveva dichiarato di voler mantenere in vita il rapporto per ottenere l'adempimento. La società ha contestato, pertanto, la possibilità di imporle direttamente il pagamento del costo delle opere non realizzate mentre la convenzione restava efficace.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini di un motivato riesame. Ha rilevato che l'iter logico-giuridico seguito dal Comune, con particolare riguardo all'ordine di pagamento, non risultava chiaro. In particolare, la convenzione non sembrava prevedere, quale rimedio all'inadempimento, la richiesta diretta all'operatore del pagamento del valore delle opere non eseguite, mantenendo nel contempo efficace il rapporto convenzionale. Il percorso previsto appariva invece costituito dall'applicazione delle penali e, in caso di persistente inerzia, dall'escussione della garanzia fideiussoria per consentire al Comune di completare le opere. Il Collegio ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e ordinato al Comune di procedere a un riesame complessivo della vicenda, compresa la verifica dei presupposti della decadenza dalla SCIA, entro il 10 aprile 2026, assicurando le garanzie partecipative. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il prosieguo l'udienza camerale del 14 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l'istanza disponendo la sospensione dell'efficacia dell'atto e il riesame amministrativo.
Convenzione urbanistica del 5 aprile 2017, artt. 6.9, 6.10, 12 e 13
La convenzione individua l'obbligo di realizzazione delle opere, le penali per il ritardo, l'escussione della garanzia fideiussoria in caso di persistente inadempimento e la risoluzione quale rimedio alternativo.
Massime di principio
- Quando una convenzione urbanistica disciplina specificamente i rimedi applicabili all'inadempimento dell'operatore, l'amministrazione deve rispettare il percorso convenzionalmente previsto e non può imporre, senza una chiara base nel regolamento negoziale, il pagamento diretto del valore delle opere non eseguite mantenendo contemporaneamente efficace la convenzione.
- Se la convenzione prevede penali per il ritardo e, in caso di persistente inadempimento, l'escussione di una garanzia fideiussoria destinata al completamento delle opere, l'amministrazione deve motivare in modo puntuale l'eventuale scelta di un diverso rimedio.
- L'adozione di una misura incidente sulla posizione del privato, quale la decadenza dalla SCIA collegata a un rapporto convenzionale, richiede un riesame complessivo e motivato dei relativi presupposti, nel rispetto delle garanzie partecipative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →