Sentenza n. 2020/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento Prot. n. 973/2026, emesso il 27/07/2026 e notificato al ricorrente il 24/08/2026, con il quale il Questore della Provincia di Torino rigettava l’istanza di conversione del permesso di soggiorno già rilasciato per motivi di studio in un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22 c. 11 Dlgs 286/98 in combinato all’art. 39 bis 1 c. 1 del succitato testo normativo, nonché degli atti illegittimi presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Torino della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27 luglio 2026, notificato il 24 agosto 2026, con cui era stata respinta la richiesta di conversione del permesso per motivi di studio in permesso per attesa occupazione. Il diniego riteneva che il Master in Transportation Design svolto presso lo IAAD non fosse tra i titoli riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ai fini della conversione e rilevava che, dopo il preavviso di rigetto notificato il 29 ottobre 2025, non era stata prodotta documentazione integrativa. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per erronea valutazione, difetto di motivazione e difetto di istruttoria, contestando la valutazione del Master e la mancata considerazione della propria posizione specifica. Ha inoltre documentato di avere sottoscritto il 24 luglio 2024 un contratto come consulente indipendente e di avere avviato il 4 febbraio 2025 una ditta individuale, con reddito pari a euro 14.398,00 risultante dal modello 730/2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’art. 39-bis.1, comma 1, del d.lgs. 286/1998 consenta, alla scadenza del permesso per studio, di richiedere un permesso per attesa occupazione anche dopo il completamento di percorsi di formazione superiore, senza limitazioni ai soli titoli di valenza universitaria ulteriori rispetto ai requisiti previsti per il rilascio del permesso per studio, in assenza di una specifica disposizione contraria. Poiché il ricorrente aveva ottenuto regolarmente il permesso per studiare presso un istituto autorizzato a rilasciare diplomi accademici di primo livello, non era legittimo negare la conversione sulla sola asserita inidoneità del corso. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi tenendo conto anche degli elementi sopravvenuti relativi all’attività lavorativa. Condanna alle spese per euro 1.500,00, oltre accessori di legge, e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 286/1998
L’art. 39-bis, comma 1, lett. a), stabilisce che è consentito l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio ai cittadini stranieri “maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore”
La disposizione comprende tra i percorsi che consentono l’ingresso e il soggiorno per studio anche i corsi di formazione superiore; il titolo formativo non è limitato a quelli di valenza universitaria.
art. 39-bis.1, comma 1, d.lgs. 286/1998
Nel caso in esame il ricorrente ha dapprima ottenuto un regolare permesso di soggiorno per motivi di studio presso lo IAAD, istituto autorizzato con Decreto Ministeriale del 13 marzo 2013 n. 162 a rilasciare i titoli di diploma accademico di primo livello, e in un secondo momento al medesimo è stata opposta l’inidoneità di tale corso di formazione superiore ai fini della conversione del titolo di soggiorno per motivi di studio in permesso per attesa occupazione, benché il compimento del periodo di studi, per il quale è stato rilasciato il permesso, legittimi anche la sua conversione.
Il completamento del percorso di studi per il quale è stato rilasciato il permesso consente la conversione in permesso per attesa occupazione; non possono essere introdotte limitazioni ulteriori quanto alla natura del titolo, se non previste da una specifica disposizione.
art. 60 c.p.a.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Il titolare di un permesso di soggiorno per studio che abbia completato il percorso formativo per il quale il permesso è stato rilasciato può richiedere il permesso per attesa occupazione previsto dall’art. 39-bis.1, comma 1, del d.lgs. 286/1998; in mancanza di una specifica disposizione contraria, non sono ammissibili limitazioni ai soli titoli di valenza universitaria ulteriori rispetto a quelle previste per il rilascio del permesso per studio.
- Nel decidere sulla richiesta di conversione in permesso per attesa occupazione, l’Amministrazione deve valutare la posizione concreta dell’interessato e, nel rideterminarsi dopo l’annullamento del diniego, tenere conto anche degli elementi sopravvenuti relativi allo svolgimento di attività lavorativa.
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