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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42572/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 17/01/2024 della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna di Nardelli per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascritti in qualità di amministratore unico della Gima srl (fallita il 20/01/2010). Il ricorso articolava sei motivi: 1) decorso della prescrizione per la bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che non era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall.; 2) illegittimità delle ordinanze che, in sede di rinnovazione istruttoria per mutamento del collegio, hanno respinto richieste di assunzione di nuove prove volte a dimostrare l'estraneità dell'imputato alla gestione effettiva della società e la mancata conoscenza della sentenza di fallimento; 3) vizio di motivazione e inosservanza della legge circa la sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale (omessa consegna/ocultamento delle scritture contabili); 4) difetto di prova quanto al ruolo di amministratore al momento del fallimento, in considerazione della cessione di quote del 23/01/2009 a Camarda Maurizio; 5) contestazione della sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 219 legge fall.; 6) diniego delle circostanze attenuanti generiche, eccessiva entità della pena e durata delle pene accessorie.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua totalità. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i sei motivi: 1) il primo è infondato perché l'editto accusatorio conteneva e richiamava l'aggravante ex art. 219, comma primo, applicata alle due condotte contestate; 2) il secondo è generico: i giudici di merito hanno motivato la superfluità delle prove nuove e il ricorrente non ha dimostrato la decisività delle prove non raccolte; 3) il terzo è generico e manifestamente infondato: la Corte di merito ha adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico, rilevando che l'imputato non ha mai depositato le scritture contabili e che l'occultamento era finalizzato a pregiudicare i creditori; 4) il quarto è generico: la cessione delle quote non è decisiva poiché l'amministratore era rimasto in carica e l'operazione era avvenuta quando la società era già in crisi; inoltre la responsabilità di terzi non poteva essere pronunciata senza siano stati imputati; 5) il quinto è manifestamente infondato: la Corte ha motivato l'applicazione dell'aggravante art. 219 in relazione al valore dei cespiti sottratti (circa 1 milione di euro) e ha osservato che la continuazione fallimentare è istituto favorevole all'imputato; 6) il sesto è generico e infondato riguardo alle attenuanti e alla misura della pena; la Corte di appello aveva adottato un aumento della pena comunque inferiore a quello massimo previsto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e la Corte ha escluso la prescrizione dei reati: tenuto conto dell'aggravante ex art. 219 il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni diciotto e mesi nove, quindi non decorso.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare (aggravante)

    con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse correttamente contestata nell'editto accusatorio e applicabile ad entrambe le condotte; ha valutato il danno non sul passivo fallimentare totale ma sul valore dei cespiti sottratti (circa 1 milione di euro), utilizzando la circostanza anche ai fini dell'aumento di pena e del computo del termine di prescrizione

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c), d) ed e)

    Norma invocata dal ricorrente per censurare vizi di motivazione e legittimità delle ordinanze, ma la Corte ha ritenuto i motivi generici e non dimostrata la decisività delle prove non ammesse

  • norme sulla bancarotta fraudolenta (legge fallimentare - bancarotta patrimoniale e documentale)

    La Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale in ragione dell'omessa consegna e dell'occultamento delle scritture contabili, atto finalizzato a recare pregiudizio ai creditori

  • prescrizione (calcolo)

    pari ad anni diciotto e mesi nove

    La Corte ha calcolato che, con l'applicazione dell'aggravante ex art. 219, il termine massimo di prescrizione è 18 anni e 9 mesi e ha escluso che sia maturata la prescrizione

Massime di principio

  • Se l'editto accusatorio contiene espressa indicazione di un'aggravante, il tentativo di contestare la prescrizione basandosi sulla sua omissione è generalmente inefficace: la Corte verificherà il contenuto dell'atto di imputazione e l'applicabilità dell'aggravante.
  • Per ottenere l'ammissione o contestare il diniego di nuove prove in rinnovazione istruttoria occorre non solo indicare le prove richieste, ma anche dimostrare in concreto che la loro assunzione sarebbe stata decisiva per l'esito del processo; l'assenza di tale dimostrazione rende il motivo generico.
  • Nelle ipotesi di bancarotta documentale, il persistente rifiuto o l'omessa consegna delle scritture contabili, specialmente se protratto nel tempo, è elemento molto rilevante per l'accertamento del dolo specifico finalizzato a danneggiare i creditori.
  • La mera cessione delle quote societarie non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore se questi è rimasto in carica o se l'operazione è avvenuta quando la società era già in dissesto; pertanto la prova del venir meno del ruolo di gestione deve essere chiara e decisiva.
  • La responsabilità penale di soggetti terzi (non imputati nel processo) non può essere accertata nel giudizio a carico di altro imputato; le eventuali responsabilità di terzi richiedono autonoma instaurazione del giudizio.
  • Le censure sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti richiedono una specifica indicazione degli elementi che il giudice avrebbe omesso o valutato erroneamente; argomentazioni generiche sono normalmente respinte.
  • L'applicazione di circostanze aggravanti può incidere anche sul computo del termine di prescrizione; in ipotesi difensive valutare sempre l'effetto di aggravanti/attenuanti sulla prescrizione prima di invocarne l'estinzione.

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