Sentenza del 24/03/2017 n. 7628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa alla ripresa a tassazione di costi dichiarati dalla società per l'anno 1997, con conseguente rettifica del reddito di partecipazione dei soci. Le contestazioni riguardavano spese notarili, legali e di consulenza, consulenze tecniche, noleggio di automezzi e macchinari, nonché spese di pubblicità, promozione e sponsorizzazione. I primi tre motivi denunciavano un'insufficiente motivazione della CTR sulla mancata deducibilità dei costi; il quarto denunciava la violazione delle norme fiscali sulla deducibilità delle spese pubblicitarie e di sponsorizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della documentazione, attività non consentita in sede di legittimità, e perché la motivazione della CTR era congrua e priva di vizi logici. In particolare, mancavano documenti idonei a provare le spese notarili, legali e di consulenza, non erano dimostrate le prestazioni dei consulenti tecnici e non risultavano provati i contratti, i tempi e i luoghi di utilizzo dei mezzi noleggiati. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la prima fattura pubblicitaria riguardava un servizio reso a un'altra società, che aveva ricevuto il beneficio pubblicitario, mentre la fattura di sponsorizzazione proveniva da una società già posta in liquidazione e non dimostrava quindi un costo inerente e deducibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per insufficiente motivazione non può essere utilizzata per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione del merito, quando il giudice di fatto abbia esaminato le prove con motivazione congrua e logicamente coerente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5, nella formulazione vigente ratione temporis, oggi art. 109
requisito dell'inerenza dei costi
Un costo è deducibile soltanto se adeguatamente documentato e collegato all'attività d'impresa. L'onere di dimostrare l'inerenza, l'effettività e la riferibilità del costo grava sul contribuente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2, nella formulazione vigente ratione temporis
spese di pubblicità e propaganda
Le spese pubblicitarie e di sponsorizzazione possono essere dedotte se effettivamente sostenute, documentate e inerenti all'attività dell'impresa. La deducibilità può riguardare anche una sponsorizzazione a favore di un terzo, ma il contribuente deve dimostrare il collegamento concreto con la propria attività e il beneficio economico o promozionale.
Massime di principio
- In materia tributaria, la deducibilità di un costo richiede non solo l'esistenza della fattura, ma anche la prova dell'effettività della prestazione, della sua riferibilità all'impresa e della sua inerenza all'attività esercitata.
- Per spese di consulenza e prestazioni tecniche è opportuno conservare contratti, incarichi, relazioni, documenti di consegna e ogni elemento che dimostri concretamente l'attività svolta e il beneficio ricevuto.
- Per il noleggio di automezzi e macchinari devono essere provati il contratto, il periodo di utilizzo, i luoghi e le modalità di impiego, nonché il collegamento con l'attività d'impresa.
- Una spesa pubblicitaria non è deducibile se il servizio ha promosso esclusivamente un'altra società, salvo prova concreta del beneficio e del collegamento economico con l'impresa che sostiene il costo.
- La fattura, da sola, non garantisce la deducibilità: se il fornitore è cessato o in liquidazione, ciò non determina automaticamente l'indeducibilità, ma rende particolarmente importante fornire prove ulteriori dell'effettività della prestazione e dell'inerenza.
- In Cassazione non è possibile contestare semplicemente la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito: occorre dimostrare un reale vizio giuridico o un'omessa valutazione decisiva, non chiedere una nuova ricostruzione dei fatti.
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