Ordinanza n. 185/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento n. prot. 0012348 del 19 agosto 2024 del responsabile del III Settore del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto della diffida inviata dai ricorrenti in data 1° agosto 2024 al fine di sollecitare l’avvio di un procedimento di verifica delle asseverazioni contenute nella S.C.I.A. n. 1751 presentata l’8 febbraio 2023 dal signor -OMISSIS-; 2) ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi inclusa, ove rilasciata, l’autorizzazione comunale all’esercizio della casa funeraria; nonché per l’accertamento dell’inefficacia della predetta S.C.I.A.; quanto ai motivi aggiunti del 08.10.2025, per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) la determina dirigenziale n. 141 del 18.06.2025, non comunicata, rilasciata dal Comune di -OMISSIS- in favore della ditta -OMISSIS- per la l’autorizzazione alla gestione di attività di casa funeraria ai sensi dell’art. 21, c. 8, della L.R. 24/01/2018, n. 1; 2) tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, ivi inclusa la comunicazione di conformità del rispetto dei titoli abilitativi assentiti, prot. n. 8123, del 12/06/2025, trasmessa dal Responsabile del settore 3° Urbanistica e lavori pubblici del Comune di -OMISSIS-; 3) tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; nonché per l’accertamento dell’inefficacia della predetta SCIA sostituiva del permesso di costruire dell’08.02.2023 prot. 1751 e della SCIA in variante del 20.03.2025 protocollo n. 3754; quanto ai motivi aggiunti del 18.12.2025, per l'annullamento dei seguenti atti: 1) la determina dirigenziale n. 141 del 18.06.2025, non comunicata, rilasciata dal Comune di -OMISSIS- in favore della ditta -OMISSIS- per l’autorizzazione alla gestione di attività di casa funeraria ai sensi dell’art. 21, c. 8, della L.R. 24/01/2018, n. 1; 2) tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusa la comunicazione di conformità del rispetto dei titoli abilitativi assentiti, prot. n. 8123, del 12/06/2025, trasmessa dal Responsabile del settore 3° Urbanistica e lavori pubblici del Comune di -OMISSIS-; 3) tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti; nonché per l’accertamento dell’inefficacia della predetta SCIA sostituiva del permesso di costruire dell’08.02.2023 prot. 1751 e della SCIA in variante del 20.03.2025 protocollo n. 3754;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto della diffida volta a sollecitare la verifica delle asseverazioni contenute in una SCIA per casa funeraria, nonché autorizzazione comunale alla gestione dell'attività e relativi atti edilizi e amministrativi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto comunale della diffida diretta a ottenere l'avvio di verifiche sulla SCIA presentata per la realizzazione o gestione di una casa funeraria, chiedendo anche l'accertamento dell'inefficacia della SCIA. Con motivi aggiunti hanno contestato l'autorizzazione comunale alla gestione dell'attività, la comunicazione di conformità dei titoli abilitativi e la SCIA in variante. All'udienza pubblica è stato dichiarato il decesso del difensore costituito del Comune resistente, evento incidente sull'effettività del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di merito relativi alla SCIA, all'autorizzazione alla casa funeraria e agli atti connessi. Ha dichiarato l'interruzione del processo dal momento del decesso del procuratore del Comune, precisando che l'interruzione opera automaticamente per effetto dell'evento e che la relativa ordinanza ha natura dichiarativa. Ha stabilito che il giudizio può essere riassunto ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a. entro 90 giorni decorrenti dalla data dell'ordinanza, secondo quanto indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
interruzione del processo
Richiama le vicende interruttive del processo amministrativo e consente di dichiarare l'interruzione conseguente al decesso del difensore della parte costituita.
art. 80, comma 3, c.p.a.
Il termine per la prosecuzione o riassunzione del giudizio interrotto decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo; nel dispositivo è individuato nella data della presente ordinanza.
artt. 299 e ss. c.p.c.
morte, radiazione o sospensione del difensore
Le vicende interruttive del processo amministrativo sono individuate mediante il rinvio operato dall'art. 79 c.p.a. alla disciplina processualcivilistica.
art. 301 c.p.c.
il sopravvenuto decesso del procuratore di una parte processuale comporta l'interruzione del processo dal giorno della morte
Il decesso del procuratore costituito determina automaticamente l'interruzione del processo; il provvedimento giudiziale successivo ha funzione meramente dichiarativa.
art. 303, comma 2, c.p.c.
È richiamato per evidenziare la differenza rispetto al processo amministrativo, nel quale il termine di riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il decesso del difensore di una parte costituita determina automaticamente l'interruzione del processo amministrativo dal giorno dell'evento, poiché incide sull'effettività del contraddittorio e sulla possibilità della parte di difendersi adeguatamente.
- L'ordinanza con cui il giudice prende atto dell'interruzione del processo ha natura meramente dichiarativa e non costituisce l'evento interruttivo, che si verifica automaticamente al ricorrere del fatto previsto dalla legge.
- Nel processo amministrativo, il termine per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, e non dalla mera verificazione dell'evento.
- L'interruzione del processo permane fino al ristabilimento del contraddittorio; il giudizio può essere riassunto entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 3, c.p.a.
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