Sentenza n. 5778/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Napoli sull’istanza, avanzata in data 15.04.2026, ai fini della determinazione del contributo, correlato all’esecuzione dei lavori di cui all’Autorizzazione unica rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione ZES in tenimento del detto Comune, con il n. 415 del 6 ottobre 2025, nonché per il conseguente ordine all’Amministrazione a provvedere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Napoli sull’istanza del 15 aprile 2026 di determinazione del contributo di costruzione e degli oneri correlati all’autorizzazione unica ZES n. 415 del 6 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, ottenuta dalla Struttura di Missione ZES l’autorizzazione unica n. 415 del 6 ottobre 2025 per realizzare nel territorio comunale un nuovo fabbricato destinato a casa di cura, chiedeva al Comune di determinare il contributo dovuto ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 380/2001, anche in relazione alla monetizzazione degli standard. L’autorizzazione unica, rilasciata all’esito di conferenza di servizi alla quale aveva partecipato il Comune, aveva previsto che fosse concordata con quest’ultimo la determinazione degli standard. A fronte dell’istanza presentata il 15 aprile 2026, la società lamentava l’inerzia comunale e chiedeva l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’ordine di determinare gli oneri e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. Il Comune ha documentato di avere avviato l’istruttoria e, con nota del 29 luglio 2026, comunicato alla società gli adempimenti necessari al suo completamento; all’udienza la ricorrente ha confermato l’improcedibilità. Le spese sono state compensate, considerato il limitato periodo di inerzia rispetto alla notificazione del ricorso, avvenuta il 1° luglio 2026. È stato tuttavia disposto il rimborso del contributo unificato alla ricorrente, a carico del Comune, in ragione della soccombenza virtuale dell’ente.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Rileva il Tribunale che il presente giudizio ex art. 117 c.p.a., stante quanto documentato dal Comune di Napoli e stante la conferma, espressa dal difensore della ricorrente all’odierna camera di consiglio, va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Nel giudizio sul silenzio, la sopravvenuta attività amministrativa che fa venir meno l’interesse alla decisione, unitamente alla conferma della parte ricorrente, comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse quando, durante il giudizio, l’amministrazione compie un’attività procedimentale che supera l’inerzia contestata e il ricorrente conferma che non ha più interesse alla decisione.
- La compensazione delle spese può essere disposta considerando la durata dell’inerzia contestata; resta possibile porre a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato in ragione della sua soccombenza virtuale.
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