Cassazione Civile, Ordinanza n. 15470/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte di una regione, di un finanziamento pubblico di euro 420.000 concesso a una società. Il Tribunale aveva ritenuto legittima la revoca e condannato la società alla restituzione della somma; aveva invece respinto la domanda della regione contro la banca che aveva rilasciato una garanzia a prima richiesta per la restituzione del finanziamento. In appello la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo con cui la regione chiedeva la condanna della banca, ritenendo che l’ente avesse introdotto una domanda nuova: in primo grado aveva prospettato la natura autonoma della garanzia, mentre in appello avrebbe sostenuto la natura fideiussoria, chiedendo la condanna anche in solido con la debitrice principale. La regione ricorre per cassazione deducendo violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo di non aver modificato la domanda, ma solo di aver reiterato la richiesta di pagamento dell’importo garantito sulla base dei medesimi fatti e di una diversa qualificazione giuridica del medesimo rapporto di garanzia. Aggiunge che la formula della condanna "anche in solido" non integrava una nuova domanda, ma solo una richiesta di condanna nei confronti di entrambi gli obbligati per consentire al creditore di ottenere il pagamento senza previa escussione del debitore principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 345 c.p.c., osservando che nel motivo di gravame non vi era stata modifica dei fatti costitutivi della pretesa, ma soltanto una diversa qualificazione giuridica del rapporto di garanzia; inoltre, la richiesta di condanna "anche in solido" non comportava un mutamento del petitum, poiché mirava solo a ottenere un titolo giudiziale per il pagamento dell’importo garantito senza previa escussione del debitore principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Il divieto di domanda nuova in appello non opera quando la parte si limiti a offrire una diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda fattuale già dedotta in primo grado; occorre una modifica dei fatti costitutivi per integrare una domanda nuova.
art. 112 c.p.c.
La censura richiamava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha valorizzato il fatto che la domanda in appello restava sostanzialmente la stessa, sicché non vi era violazione del principio.
art. 360, 1° c., n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge per contestare l’erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c.
art. 360, 1° c., n. 4 c.p.c.
È stato invocato per la dedotta nullità della sentenza e/o del procedimento.
art. 1944 c.c.
Il richiamo alla solidarietà del fideiussore è stato letto come funzionale a ottenere il pagamento immediato dell’importo garantito senza preventiva escussione, non come introduzione di una diversa pretesa sostanziale.
Massime di principio
- In appello non si introduce una domanda nuova quando si mantengono immutati i fatti storici posti a base della pretesa e si propone soltanto una diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio.
- La richiesta di una condanna "anche in solido" tra garante e debitore principale, in presenza di una garanzia prestata a prima richiesta o comunque senza beneficio di preventiva escussione, può costituire solo una diversa formulazione del petitum processuale, non un mutamento della causa petendi.
- La declaratoria di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. richiede un effettivo mutamento del fatto costitutivo della domanda; la mera variazione dell’inquadramento giuridico non basta.
- Il creditore può ottenere titoli giudiziali nei confronti di più soggetti tenuti al pagamento della stessa somma; ciò non comporta duplicazione del credito, poiché in sede esecutiva non può conseguire un pagamento integrale eccedente il dovuto.
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