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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33058/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo l'imputazione, nel 2018 aveva utilizzato modelli F24 per compensare debiti tributari personali mediante crediti inesistenti, per un importo pari a euro 1.604.258,20. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata accertata la natura, l'esistenza e la debenza dei debiti erariali compensati e che, pertanto, non fosse stata arrecata alcuna offesa all'Erario. Con il secondo motivo ha contestato la riferibilità della condotta alla propria persona. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi investissero la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non deducibili in cassazione se la motivazione sia congrua, completa e priva di manifesta illogicità. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva fondato la responsabilità sulla testimonianza di un teste qualificato e sulla documentazione acquisita, dalle quali risultavano cartelle esattoriali relative a debiti tributari dell'imputata; inoltre, l'imputata aveva effettuato le compensazioni utilizzando crediti certamente inesistenti, essendo stata presentata una sola dichiarazione dei redditi nel 2011. La riferibilità della condotta è stata ritenuta adeguatamente motivata anche in ragione del fatto che l'imputata era l'unica beneficiaria dell'operazione e non aveva denunciato un eventuale intervento di terzi nella trasmissione dei modelli F24. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della pena base, determinata in misura superiore al minimo edittale in considerazione dell'ingente ammontare dei crediti inesistenti e dell'assenza di condotte riparatorie o di resipiscenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente non deducibili in sede di legittimità le censure relative alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, poiché la motivazione della sentenza d'appello risultava precisa, completa, razionale e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità. Ha inoltre ritenuto insindacabile la determinazione della pena, adeguatamente giustificata dall'importo dei crediti inesistenti compensati, pari a euro 1.604.258,20, e dall'assenza di condotte riparatorie o resipiscenti. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    La norma incrimina l'indebita compensazione mediante utilizzazione di crediti inesistenti; nel caso esaminato la responsabilità è stata ritenuta provata con riferimento alla compensazione di debiti tributari mediante crediti certamente inesistenti.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte richiama, in concreto, la valutazione delle risultanze testimoniali e documentali operata dai giudici di merito, senza formulare una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione delle prove o di una nuova ricostruzione dei fatti, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, completa, razionale e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità.
  • La responsabilità per indebita compensazione mediante crediti inesistenti può essere ritenuta adeguatamente motivata quando la prova documentale e testimoniale dimostri l'esistenza dei debiti tributari, l'utilizzazione dei modelli F24 e l'inesistenza dei crediti, anche sulla base dell'incompatibilità tra i crediti utilizzati e le dichiarazioni fiscali presentate.
  • La riferibilità all'imputato delle operazioni di compensazione può essere desunta, secondo una motivazione di merito non manifestamente illogica, dalla sua qualità di unica beneficiaria dell'operazione e dall'assenza di denuncia o allegazione concreta di un intervento di terzi nella trasmissione dei modelli F24.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito indichi criteri di commisurazione coerenti e privi di vizi logico-giuridici, quali l'entità dell'importo oggetto della condotta e l'assenza di condotte riparatorie o resipiscenti.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale

Testo integrale

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