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Sentenza

Sentenza n. 12266/2026 - Roma, Sezione 3T

Ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III Lavoro, n. 6915/2024 del 12.06.2024, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202511244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III Lavoro, n. 6915/2024 del 12 giugno 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione III Lavoro, n. 6915/2024, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero, non costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull'avvenuta o corretta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati da Cass. n. 13533/2001. Dal giudicato ha ricavato il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, precisando che i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva la decisione giudiziale; la norma non è espressamente citata nel testo, ma l'azione è qualificata come ottemperanza.

  • Cass. n. 13533/2001

    Il giudice richiama i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, valorizzando l'assenza di chiarimenti dell'Amministrazione sull'adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento del giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta corretta esecuzione, la domanda può essere accolta sulla base della mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione debitrice.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendosi l'amministrazione limitare a darvi esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di infruttuoso decorso del termine, anche previa richiesta del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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