Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 776/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 69 dell'11 febbraio 2025, relativa all'accredito della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e non impugnata, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in loro favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditarvi rispettivamente euro 2.500,00 ed euro 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 marzo 2025 e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, le interessate hanno notificato e depositato il ricorso per ottemperanza il 31 luglio 2025, deducendo l'inerzia dell'Amministrazione. Hanno chiesto anche l'accredito dei bonus in tagli da euro 500,00, gli interessi e la condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente notiziato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, avendo verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha riconosciuto che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l'obbligo di conformazione della pubblica amministrazione sia rimasto ineseguito. Nel merito, in assenza di qualsiasi prova dell'adempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente euro 2.500,00 in favore della prima ricorrente ed euro 1.500,00 in favore della seconda, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha escluso la debenza degli interessi, ritenendo che il d.P.C.M. 28 novembre 2016 preveda l'accredito al valore nominale senza maggiorazioni. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza delle ricorrenti dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha adottato le misure necessarie per imporre l'esecuzione del giudicato e ha nominato il Commissario ad acta.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando contenga un obbligo di conformazione gravante sulla pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell'accredito imposto in ottemperanza.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina modalità e funzionalità della Carta docente; secondo il TAR, le somme devono essere accreditate al valore nominale e non sono maggiorabili con interessi.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di facere o di conformazione riferito al caso deciso.
  • Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente le concrete modalità di esecuzione del giudicato, determinando l'importo e il termine dell'accredito dovuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e a un'apposita istanza della parte vittoriosa.
  • Le somme riconosciute a titolo di Carta docente devono essere accreditate al valore nominale e, secondo il d.P.C.M. 28 novembre 2016, non sono maggiorabili con interessi, neppure quando l'utilizzo avvenga successivamente all'anno di erogazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.