Cassazione Penale, Ordinanza n. 33708/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 25 settembre 2024 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con concessione delle attenuanti generiche, per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, in relazione all'indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il fatto era stato commesso a Napoli il 2 dicembre 2019. Con il primo motivo la difesa ha invocato l'abolitio criminis, sostenendo che l'abrogazione della fattispecie avrebbe dovuto travolgere la responsabilità per il fatto contestato. Con il secondo motivo è stata contestata la conferma del giudizio di colpevolezza, prospettando una diversa valutazione delle prove e negando la consapevolezza dell'imputata circa la condizione detentiva del marito, circostanza ostativa al conseguimento del beneficio. Con il terzo motivo è stata censurata la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, sostenendo che la condizione ostativa fosse sopravvenuta alla presentazione della domanda. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'abolitio criminis, affermando che l'abrogazione, dal 1° gennaio 2024, del delitto previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019 non incide sui fatti commessi durante il periodo di efficacia della disciplina, poiché la legge di abrogazione ha fatto salva l'applicazione delle sanzioni penali per tali fatti, derogando validamente alla retroattività della lex mitior. Sono stati inoltre dichiarati manifestamente infondati i motivi concernenti la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto: il primo prospettava una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità e il secondo riproduceva una questione già esaminata dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto antecedente alla domanda la condizione ostativa. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguiti l'obbligo di pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019
Prevede il reato per il quale l'imputata è stata condannata, relativo all'indebita percezione del reddito di cittadinanza.
art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019
La fattispecie meno grave invocata dalla difesa non è stata ritenuta applicabile, poiché la condizione ostativa era antecedente e non successiva alla presentazione della domanda.
art. 1, comma 318, l. n. 197/2022
Ha disposto l'abrogazione del delitto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019 dal 1° gennaio 2024, facendo salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina.
art. 2, comma 2, c.p.
Regola la retroattività della legge penale più favorevole; la Corte ha ritenuto validamente derogata tale regola dalla disciplina transitoria che ha mantenuto la rilevanza penale dei fatti pregressi.
art. 8 d.l. n. 48/2023, convertito dalla l. n. 85/2023
La nuova incriminazione relativa agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza costituisce, secondo la Corte, il quadro normativo con cui si coordina temporalmente l'abrogazione del precedente reato.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie penale non determina l'abolitio criminis per i fatti commessi durante il periodo di efficacia della norma quando la disciplina abrogatrice fa espressamente salva l'applicazione delle sanzioni penali per tali fatti.
- La deroga alla retroattività della legge penale più favorevole prevista dalla disciplina transitoria può ritenersi compatibile con i principi di ragionevolezza quando sia sorretta da una plausibile giustificazione e assicuri continuità di tutela penale per le indebite erogazioni relative al beneficio soppresso, in coordinamento con la nuova disciplina sostitutiva.
- È inammissibile o manifestamente infondato il motivo di ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione razionale e completa dei giudici di merito, si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione delle fonti probatorie, mirando a ottenere una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità.
- La qualificazione nella fattispecie meno grave prevista per la condizione ostativa sopravvenuta non è applicabile quando, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la condizione ostativa esisteva già prima della presentazione della domanda per il beneficio.
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