Sentenza n. 1938/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00788/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del collegio arbitrale previsto dalla convenzione urbanistica
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio aveva agito, ai sensi degli artt. 30, 31 e 117 c.p.a., per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 27 ottobre 2023, l'accertamento dell'obbligo comunale di prendere in carico le opere di urbanizzazione già realizzate e collaudate, in particolare il parcheggio pubblico, di acquisirne la proprietà e di assumerne gli obblighi manutentivi, nonché il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla mancata manutenzione. Il TAR aveva ritenuto che la controversia riguardasse diritti soggettivi derivanti dalla fase esecutiva della convenzione urbanistica e fosse devoluta alla clausola compromissoria in favore dell'arbitrato rituale; aveva inoltre prospettato il difetto di legittimazione del condominio, ove la clausola non fosse stata opponibile. In appello il condominio ha dedotto l'erroneità della decisione, sostenendo di essere estraneo alla convenzione e che la clausola arbitrale non fosse opponibile, nonché affermando che la pretesa riguardasse l'esercizio di un potere amministrativo e quindi una posizione tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha esaminato la questione sotto il diverso profilo della natura indisponibile della posizione fatta valere.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha qualificato la controversia come concernente l'obbligo del Comune di prendere in carico e gestire opere di urbanizzazione già realizzate e collaudate, obbligo previsto dalla convenzione senza margini di discrezionalità. Le convenzioni urbanistiche sono accordi sostitutivi di provvedimento ex art. 11 l. 241/1990, caratterizzati dalla compresenza di elementi pubblicistici e civilistici. Nell'ambito dello stesso rapporto occorre distinguere tra obbligazioni patrimoniali disponibili e obbligazioni a contenuto pubblicistico, strettamente connesse alla pianificazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture pubbliche. L'obbligo di acquisire e prendere in carico le opere di urbanizzazione appartiene alla seconda categoria e costituisce un diritto soggettivo indisponibile del privato, correlato al dovere istituzionale del Comune di curare l'interesse pubblico alla gestione delle infrastrutture e alla loro fruizione collettiva. Poiché l'arbitrato rituale è ammesso soltanto per diritti disponibili, la controversia non poteva essere devoluta agli arbitri; inoltre, il diritto indisponibile non è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934, comma 2, c.c. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. La causa è stata rimessa al TAR per l'esame del merito ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 30, 31 e 117 c.p.a.
Disposizioni poste a fondamento delle domande di risarcimento e di accertamento dell'obbligo di provvedere mediante azione avverso il silenzio.
art. 32 c.p.a.
Ha consentito al TAR di disporre il mutamento del rito in ragione della pluralità delle domande, alcune soggette al rito ordinario.
art. 11 c.p.a.
Richiamato dal TAR per disporre la riassunzione davanti al collegio arbitrale; la decisione d'appello ha escluso la devolvibilità agli arbitri della controversia relativa a diritti indisponibili.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Fondamento della rimessione della causa al giudice di primo grado dopo la riforma della sentenza impugnata.
art. 12 c.p.a.
Consente l'arbitrato rituale di diritto per controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, nei limiti della compromettibilità della posizione dedotta.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Individua la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento.
art. 806 c.p.c.
Consente l'arbitrato soltanto per controversie aventi a oggetto diritti disponibili, salvo divieti di legge; tale requisito esclude l'arbitrabilità della controversia in esame.
art. 11 l. 241/1990
Le convenzioni urbanistiche sono ricondotte agli accordi sostitutivi di provvedimento e sono soggette a un regime misto pubblicistico e civilistico; i principi civilistici operano solo in quanto compatibili.
art. 2934, comma 2, c.c.
La prescrizione non opera rispetto ai diritti indisponibili; pertanto non si prescrive l'obbligo comunale di acquisire e prendere in carico le opere di urbanizzazione.
art. 28 l. 1150/1942
Rileva nel fondare la funzione delle convenzioni urbanistiche e il collegamento tra edificazione, realizzazione delle opere di urbanizzazione e cura delle dotazioni pubbliche.
art. 16 d.P.R. 380/2001
Concorre a inquadrare il rapporto tra attività edificatoria e realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie all'insediamento.
art. 934 c.c.
La convenzione collegava al completamento e collaudo delle opere l'acquisizione diretta della proprietà comunale, senza ulteriori atti traslativi.
Massime di principio
- Nelle convenzioni urbanistiche devono essere distinte le obbligazioni patrimoniali disponibili, assimilabili alle obbligazioni di diritto privato, dalle obbligazioni a contenuto pubblicistico connesse alla realizzazione, acquisizione, gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione.
- L'obbligo previsto da una convenzione urbanistica di prendere in carico opere di urbanizzazione già completate e collaudate, quando sia stabilito senza margini di discrezionalità, costituisce un'obbligazione pubblicistica direttamente funzionale alle competenze istituzionali del Comune e alla cura dell'interesse generale.
- La controversia relativa all'acquisizione e alla presa in carico comunale di opere di urbanizzazione integra una posizione di diritto soggettivo indisponibile, correlata al dovere dell'ente locale di gestire e manutenere le infrastrutture pubbliche.
- La clausola compromissoria contenuta in una convenzione urbanistica non può devolvere ad arbitri una controversia avente a oggetto diritti indisponibili, poiché l'arbitrato rituale è ammesso esclusivamente per diritti disponibili.
- L'obbligo indisponibile dell'amministrazione di acquisire e prendere in carico opere di urbanizzazione non si estingue per prescrizione, ai sensi dell'art. 2934, comma 2, c.c., poiché il mancato esercizio del diritto non può comportare la disposizione o l'estinzione di una posizione funzionale alla cura dell'interesse pubblico.
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