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Sentenza

Sentenza n. 927/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II ter, n. -OMISSIS- resa inter partes, concernente l’esito del giudizio di avanzamento dei Tenenti Colonnelli in SPE del ruolo normale della Guardia di Finanza inclusi nelle aliquote di valutazione a scelta - anno 2013 - con conseguente mancata iscrizione nel quadro di avanzamento.

Giustizia amministrativa202302686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esito del giudizio di avanzamento dei Tenenti Colonnelli in SPE del ruolo normale della Guardia di Finanza per l’anno 2013, la graduatoria, le schede valutative e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, collocato al 134° posto su 135 valutandi con il punteggio di 24,57/30 e non iscritto nel quadro di avanzamento al grado di Colonnello, ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 1030 e seguenti, 1057-1059, 1070 e seguenti e 1093 e seguenti del d.lgs. 66/2010, dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 1 e 2 dei criteri per la valutazione degli ufficiali e degli artt. 7-13 del d.m. 266/2007. Ha denunciato eccesso di potere in senso assoluto e relativo, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, disomogeneità valutativa, sviamento, travisamento, difetto di istruttoria ed erronea o insufficiente valutazione dei titoli, dei precedenti di servizio, delle note caratteristiche, degli incarichi, dei corsi, della laurea, delle abilitazioni e delle ricompense. In particolare, ha sostenuto che il proprio curriculum fosse stato svalutato rispetto a quello dei controinteressati, che la Commissione avesse omesso una valutazione individuale e approfondita e che avesse adottato criteri non esplicitati per l’attribuzione dei punteggi. Ha inoltre contestato la rilevanza di risalenti giudizi non apicali e di flessioni di rendimento e ha prospettato l’incongruità della propria posizione sia in assoluto sia mediante il confronto con alcuni ufficiali promossi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è caratterizzato da elevata discrezionalità e si fonda su una valutazione globale e complessiva del percorso professionale, non su una ponderazione atomistica dei singoli titoli né su un confronto a coppie tra candidati scelti dal ricorrente. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, ma può sindacarla soltanto in presenza di una macroscopica svalutazione dell’interessato, di una manifesta sopravvalutazione di altri ufficiali o di una evidente incoerenza del criterio valutativo in situazioni analoghe. L’eccesso di potere in senso assoluto richiede precedenti di carriera costantemente apicali e privi di mende, tali da rendere prima facie inadeguato il punteggio attribuito. Tale presupposto non ricorreva, poiché il curriculum dell’appellante presentava qualifiche non apicali e varie flessioni di rendimento. Neppure sussisteva eccesso di potere in senso relativo: non emergevano disparità manifeste nell’applicazione dei criteri, né una palese incoerenza tra i risultati di carriera e i punteggi assegnati. La Commissione aveva applicato i criteri previsti, valutando globalmente anche le ricompense morali; la disciplina non imponeva di espungere periodi risalenti della carriera, di instaurare una specifica interlocuzione con i candidati o di adottare modelli valutativi ulteriori. Le contestazioni dell’appellante miravano in sostanza a ottenere una nuova e analitica comparazione dei titoli, estranea ai limiti del sindacato di legittimità. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69

    la promozione degli ufficiali non deriva da una comparazione tra i candidati, ma consegue a una procedura di valutazione articolata in due fasi, la prima diretta ad accertare l’idoneità alle funzioni del grado superiore e la seconda diretta ad attribuire un punto di merito da uno a trenta, sulla base del quale è compilata la graduatoria

    La procedura di avanzamento a scelta si articola in un giudizio di idoneità e in una successiva attribuzione del punteggio, secondo una valutazione globale del singolo ufficiale rispetto a un modello astratto di meritevolezza, non in una comparazione diretta tra candidati.

  • art. 2 d.m. 29 novembre 2007, n. 266

    I criteri disciplinari richiamati consentono una valutazione complessiva del percorso di carriera e non impongono di espungere specifici periodi, di instaurare un’interlocuzione con i candidati o di adottare modelli valutativi ulteriori.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura di difetto di motivazione non è stata accolta, poiché non è emersa una contraddizione evidente tra l’apprezzamento del curriculum e il punteggio attribuito.

  • d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Le disposizioni del Codice dell’ordinamento militare invocate dall’appellante non sono state ritenute violate, essendo il giudizio di avanzamento espressione della discrezionalità tecnica e valutativa della Commissione entro i criteri normativi applicabili.

Massime di principio

  • Nei giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali, la valutazione deve essere globale, unitaria e complessiva e non può essere ricostruita attraverso una ponderazione atomistica dei singoli titoli o mediante un confronto a coppie tra candidati selezionati dall’interessato.
  • Il sindacato giurisdizionale sui giudizi di avanzamento è limitato alla verifica di macroscopiche irrazionalità, abnormità, travisamenti o incoerenze del criterio valutativo; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione né procedere a una nuova comparazione analitica dei curricula.
  • L’eccesso di potere in senso assoluto nel giudizio di avanzamento ricorre soltanto quando la documentazione caratteristica evidenzi una carriera costantemente apicale e priva di mende, tale da rendere immediatamente e manifestamente inadeguato il punteggio attribuito.
  • L’eccesso di potere in senso relativo richiede la prova di una difformità evidente nell’applicazione del criterio valutativo a situazioni analoghe, con attribuzione di punteggi diversi o valutazioni meno favorevoli nonostante risultati di carriera migliori; non è sufficiente una mera operazione aritmetica di confronto tra titoli.
  • Nella valutazione del percorso professionale dell’ufficiale, l’amministrazione può considerare l’intera carriera, comprese risalenti qualifiche non apicali e flessioni di rendimento, salvo che la disciplina applicabile disponga diversamente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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