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Sentenza

Sentenza n. 467/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’accertamento: del diritto della ricorrente a ottenere la rideterminazione della somma richiesta a titolo di oneri concessori per la realizzazione dell’intervento oggetto del permesso di costruire n. 129/2023 (pratica edilizia n. 2023/0133) avente natura di ristrutturazione edilizia anziché sostituzione edilizia; per la condanna: del Comune di Poggibonsi a dover procedere alla corretta quantificazione degli oneri effettivamente dovuti per l’intervento assentito e per la conseguente condanna alla restituzione dei maggiori oneri versati dalla ricorrente per la realizzazione dell’intervento oggetto del permesso di costruire n. 129/2023; ove necessario, per l’annullamento: in parte qua del permesso di costruire n. 129/2023 (pratica edilizia n. 2023/0133) nella parte in cui - qualificando l’intervento da realizzare come “sostituzione edilizia” - quantifica gli oneri dovuti in € 64.938,78, anziché nella minor somma di € 7.369,23 dovuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Giustizia amministrativa202401516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: permesso di costruire n. 129/2023, limitatamente alla qualificazione dell’intervento come sostituzione edilizia e alla quantificazione degli oneri concessori in euro 64.938,78

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione degli oneri concessori, la condanna del Comune alla loro corretta quantificazione e alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso, nonché, ove necessario, l’annullamento parziale del permesso di costruire. L’intervento riguardava la demolizione e ricostruzione, a seguito di un incendio, di un capannone industriale, con diversa sagoma, prospetti, altezze, materiali, superficie e volumetria, oltre a un modesto ampliamento. La ricorrente ha sostenuto che l’intervento dovesse essere qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 135-bis della l.r. Toscana n. 65/2014, con conseguente applicazione di oneri pari a euro 7.369,23 anziché euro 64.938,78. Ha inoltre dedotto che, anche indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’intervento, gli oneri avrebbero dovuto essere commisurati all’effettivo maggior carico urbanistico, asseritamente limitato, trattandosi di area già urbanizzata e di un incremento contenuto della superficie. Sono state dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 16 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 135-bis, 183 e 184 della l.r. Toscana n. 65/2014, degli artt. 2033 e 2041 c.c., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti e ingiustizia manifesta. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del permesso di costruire e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento parziale del permesso di costruire. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto, che non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, ma la percezione della sua esistenza e della lesività concreta. Il permesso era stato rilasciato il 6 novembre 2023; la società, quale richiedente, ne conosceva il contenuto e aveva comunque dimostrato di conoscerne la portata lesiva presentando il 14 maggio 2024 un’istanza di rideterminazione degli oneri. Il successivo ritiro materiale del titolo, avvenuto il 3 luglio 2024, non ha spostato il dies a quo, sicché la notificazione del ricorso il 1° ottobre 2024 è stata tardiva. Il Collegio ha comunque esaminato il merito delle pretese relative alla rideterminazione e restituzione degli oneri, ritenendole infondate. La liquidazione degli oneri concessori costituisce un’attività ricognitiva e contabile nell’ambito di un rapporto paritetico, basata su parametri regolamentari e tabellari; non era stato dedotto un errore nell’applicazione delle tabelle comunali o un errore di calcolo, ma soltanto l’errata qualificazione dell’intervento. Dalla documentazione fotografica e tecnica è emersa l’assenza di continuità sostanziale tra il manufatto preesistente e quello ricostruito: la superficie coperta era passata da 1.478 mq a 1.555,50 mq, con una superficie edificata di 1.690,37 mq, rilevanti modifiche di altezza e volume, differenti prospetti e sagoma e sostituzione di tre corpi di fabbrica con un unico edificio rettangolare di dimensioni maggiori. Tali elementi hanno giustificato la qualificazione come sostituzione edilizia e l’applicazione della relativa tabella oneri. È stata respinta anche la censura fondata sul limitato maggior carico urbanistico, poiché le maggiori dimensioni, le differenze strutturali e funzionali e l’aumento degli spazi destinati a uffici dimostravano una rivalutazione oggettiva dell’immobile e un incremento del carico urbanistico. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e, per il resto, infondato. La società è stata condannata al pagamento di euro 4.000,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

    La piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare non richiede la conoscenza integrale dell’atto, ma la percezione della sua esistenza e della sua immediata e concreta lesività. Per il richiedente il permesso di costruire, tale conoscenza sussiste in relazione al contenuto del titolo, indipendentemente dal successivo ritiro materiale.

  • art. 3 d.P.R. n. 380/2001

    La demolizione e ricostruzione può rientrare nella ristrutturazione edilizia solo se conserva un nesso di continuità con l’edificio preesistente e ne mantiene le caratteristiche fondamentali, in particolare quanto a sagoma, superfici e volumi; modifiche radicali possono condurre alla qualificazione dell’intervento come sostituzione edilizia o attività assimilabile a nuova costruzione.

  • art. 16 d.P.R. n. 380/2001

    Gli oneri concessori devono essere determinati in applicazione dei parametri e delle tabelle vigenti in relazione alla qualificazione dell’intervento edilizio.

  • art. 135-bis l.r. Toscana n. 65/2014

    La disciplina regionale della ristrutturazione edilizia non consente di qualificare come ristrutturazione un intervento privo di continuità sostanziale con il manufatto preesistente, alla luce delle rilevanti modifiche di sagoma, volume, superficie, altezze e struttura.

  • art. 2033 c.c.

    La domanda restitutoria non può essere accolta quando non risulti indebito il pagamento degli oneri, perché la loro quantificazione comunale è stata ritenuta corretta.

  • art. 2041 c.c.

    La pretesa restitutoria o indennitaria non può supplire all’assenza di prova dell’ingiustificato arricchimento dell’amministrazione, una volta ritenuta legittima la quantificazione degli oneri.

  • art. 73 d.lgs. n. 104/2010

    Disciplina lo scambio delle memorie difensive e di replica nel processo amministrativo; nel caso esaminato le parti se ne sono avvalse.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un permesso di costruire, la piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale dell’atto, ma la percezione della sua esistenza e della concreta lesività; per il soggetto che lo ha richiesto, tale conoscenza decorre dalla disponibilità del contenuto del titolo e non necessariamente dal suo materiale ritiro.
  • La presentazione di un’istanza amministrativa volta alla rideterminazione degli oneri indicati nel permesso di costruire dimostra la conoscenza sia del contenuto del titolo sia della sua lesività e non consente di differire il termine decadenziale per la sua impugnazione.
  • La demolizione e ricostruzione costituisce ristrutturazione edilizia soltanto quando conserva un nesso di continuità con l’edificio preesistente e ne riproduce le caratteristiche fondamentali; rilevanti variazioni di sagoma, superficie, altezza, volume, struttura e configurazione funzionale giustificano una diversa qualificazione dell’intervento.
  • La liquidazione degli oneri concessori, fondata su parametri e tabelle previamente stabiliti, ha natura ricognitiva e contabile nell’ambito di un rapporto paritetico. La rideterminazione è dovuta in presenza di un’inesatta applicazione dei parametri vigenti o di un errore di calcolo, non quando la contestazione investa soltanto la qualificazione edilizia dell’intervento, ritenuta corretta dal giudice.
  • Ai fini dell’obbligo di corrispondere gli oneri concessori, il maggior carico urbanistico sussiste quando l’intervento modifica la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica dell’immobile, determinando una rivalutazione oggettiva e un aggiuntivo impatto socio-economico sul territorio; la neutralità urbanistica può essere riconosciuta solo in presenza di effettiva continuità con l’edificazione preesistente.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiContributo di costruzione e oneriTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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