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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 441 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 160/2019 - ACCERTAMENTO - Accesso breve - Redazione PVC - Necessità - Esclusione- Termine per l'accertamento - insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2011, contestando principalmente la violazione dell'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto redigere e consegnare un processo verbale di constatazione (PVC) prima di emettere l'avviso, rispettando il termine dilatorio di sessanta giorni per consentire il contraddittorio. Nel merito, la società ha inoltre contestato i rilievi relativi alle rimanenze finali, alla durata delle scorte, al ricarico applicato e all'emendabilità delle dichiarazioni integrative. L'accertamento traeva origine da un controllo documentale conseguente ad anomalie riscontrate nelle dichiarazioni e aveva determinato maggiori ricavi non contabilizzati e un maggior reddito d'impresa.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'attività dell'Ufficio fosse consistita in un mero accesso breve finalizzato alla richiesta e all'esame di documentazione contabile, non in una verifica fiscale eseguita presso la sede del contribuente con constatazione di violazioni. Pertanto, non sussisteva l'obbligo di redigere il PVC né trovava applicazione il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Non era inoltre individuabile un dies a quo da cui far decorrere tale termine. Nel merito, la società non ha fornito elementi o calcoli idonei a smentire le incongruenze rilevate dall'Ufficio in materia di rimanenze, scorte, antieconomicità e redditività. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il termine di sessanta giorni dalla data di rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni

    Il termine dilatorio e l'obbligo di consentire al contribuente di presentare osservazioni si applicano quando vi sia stata una verifica fiscale presso il contribuente conclusa con un PVC. Non si applicano, secondo la sentenza, a un accesso breve limitato alla richiesta o acquisizione di documentazione, privo di constatazione di violazioni.

  • Articolo 39, comma 1, lettera d), DPR n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando le irregolarità, omissioni o incongruenze della contabilità e dei dati dichiarati rendono inattendibili le risultanze contabili. Nel caso concreto è stato utilizzato per ricostruire induttivamente maggiori ricavi e reddito d'impresa.

  • Articolo 43, DPR n. 600/1973

    È stato richiamato in relazione al termine entro il quale l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento. La sentenza afferma che il contribuente può emendare la dichiarazione per errori di fatto entro tale termine, poiché la dichiarazione ha natura di dichiarazione di scienza e non di volontà.

  • Articolo 53, decreto legislativo n. 546/1992

    La norma sull'ammissibilità dell'appello non è stata ritenuta violata, poiché l'atto di impugnazione esponeva in modo sufficientemente chiaro le ragioni di doglianza, anche se in parte riproponeva le contestazioni già formulate in primo grado.

  • Articolo 36, decreto legislativo n. 546/1992

    È stato richiamato per ritenere adeguatamente motivata la sentenza di primo grado, che aveva individuato e deciso le questioni rilevanti della controversia.

Massime di principio

  • Un accesso dell'Amministrazione finanziaria limitato alla richiesta o acquisizione di documenti, senza attività ispettiva sostanziale e senza contestazione di violazioni presso la sede del contribuente, può essere qualificato come accesso breve e non comporta necessariamente la redazione di un PVC.
  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 presuppone normalmente l'esistenza di un PVC e di una verifica fiscale; in assenza di tali presupposti, l'avviso emesso prima di sessanta giorni non è automaticamente nullo.
  • Per invocare la nullità dell'accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale occorre dimostrare che vi sia stata una vera verifica fiscale e individuare con precisione il momento di rilascio del PVC da cui decorre il termine.
  • L'emendabilità della dichiarazione consente al contribuente di correggere errori di fatto entro il termine ordinario di accertamento, ma la correzione non impedisce all'Amministrazione di verificare la coerenza e attendibilità dei dati modificati.
  • Quando l'Ufficio rileva incongruenze tra dichiarazioni, contabilità, studi di settore e andamento economico dell'impresa, il contribuente deve fornire contestazioni specifiche e documentate; mere contestazioni generiche difficilmente consentono di superare l'accertamento analitico-induttivo.

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