Cassazione Civile, Ordinanza n. 22806/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società, creditrice di canoni di locazione nei confronti di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria, aveva chiesto l'ammissione al passivo per un importo complessivo, indicando originariamente il credito in via chirografaria. Successivamente aveva sostenuto di aver integrato tempestivamente la domanda con una nota con cui chiedeva il riconoscimento del privilegio, deducendo che la natura privilegiata del credito dovesse emergere anche dagli atti allegati e che, in ogni caso, la domanda avrebbe potuto essere precisata nel corso della verifica dello stato passivo. Il tribunale aveva però ammesso il credito solo al chirografo e rigettato l'opposizione, ritenendo che la richiesta di privilegio fosse tardiva e comunque inammissibile perché introduceva una modifica della causa petendi e del petitum; aveva inoltre rilevato la mancata indicazione dei beni su cui far valere il privilegio. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 8 d.lgs. 270/1999 e dell'art. 93 l. fall., sostenendo che la nota integrativa fosse tempestiva e ammissibile nel procedimento di formazione del passivo; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice non avesse considerato la domanda e i titoli allegati, dai quali sarebbe risultata la natura privilegiata del credito; 3) violazione dell'art. 2764 c.c. e dell'art. 93 l. fall. per l'affermazione di inammissibilità del privilegio per mancata specificazione dei beni, deducendo che tale indicazione non fosse necessaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non era stato censurato l'accertamento in fatto del giudice di merito secondo cui la domanda originaria era stata proposta espressamente come domanda di ammissione di credito chirografario; da ciò ha desunto che la successiva richiesta di privilegio non poteva essere considerata una mera emendatio, ma integrava una mutatio libelli e quindi era inammissibile nel procedimento di verifica del passivo. La Corte ha ribadito che la domanda di insinuazione allo stato passivo è immutabile, salvo ritiro e riproposizione, e che gli spazi di modifica successivi al ricorso ex art. 93 l. fall. sono estremamente limitati. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura di omesso esame riguardava in realtà atti e documenti e non un fatto storico decisivo, e il fatto rilevante era stato comunque considerato dal giudice. Il terzo motivo è stato assorbito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei primi e terzi motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte precisa che non riguarda l'omesso esame di documenti o elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato
art. 8 d.lgs. n. 270/1999
nel caso concreto viene richiamato dal ricorrente in relazione alla tempestività della nota integrativa, ma la Corte ne dichiara irrilevante l'esame per difetto di interesse
art. 53 d.lgs. n. 270/1999
opera il rinvio alla disciplina del fallimento per la verifica del passivo nell'amministrazione straordinaria
art. 93 l. fall.
regola la domanda di ammissione al passivo; la Corte afferma che la domanda, una volta proposta, non è successivamente modificabile con ampliamento del petitum o variazione della causa petendi
art. 95, secondo comma, l. fall.
consente osservazioni scritte sul progetto di stato passivo, ma non una modifica della domanda di ammissione
art. 103, primo comma, l. fall.
è richiamato come disposizione speciale che consente, in tema di rivendica, una modifica della domanda, ma che non è estensibile alla domanda ex art. 93 l. fall.
art. 153 c.p.c.
richiamato nel motivo, ma non decisivo nel ragionamento della Corte
art. 2764 c.c.
invocato dal ricorrente sul privilegio speciale; il motivo è però assorbito e la Corte non affronta il merito della questione
art. 2749 c.c.
non citato nel testo fornito
art. 9 d.lgs. 270/1999
non citato nel testo fornito
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica dello stato passivo, la domanda di insinuazione proposta come chirografaria non può essere successivamente convertita in domanda di ammissione con privilegio: la richiesta del privilegio incide sulla causa petendi e integra mutatio libelli, non semplice emendatio.
- La domanda di ammissione al passivo, una volta proposta, è tendenzialmente immutabile per tutta la fase di formazione dello stato passivo, salvo il ritiro della domanda e la sua eventuale riproposizione nei modi consentiti.
- Le osservazioni scritte al progetto di stato passivo possono servire a chiarire o precisare, ma non a introdurre una diversa domanda o ad ampliarne il petitum o a modificarne la causa petendi.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste se si censura il mancato esame di documenti o elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che il creditore ha richiesto espressamente l'ammissione al chirografo, la successiva deduzione della natura privilegiata del credito non può essere esaminata se comporta una modifica della domanda originaria.
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